FOCUS 8/08
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 16.04.2008 al 30.04.2008
1. Risoluzione n. 155 del 16.04.2008
Applicabilità del meccanismo del reverse charge al modello in house providing
Il meccanismo del reverse charge è applicabile alle “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Una società operante in house providing, sul piano fiscale, non è esclusa automaticamente dall’applicazione del regime del reverse charge. Tale meccanismo dipende, infatti, dalla tipologia di rapporto tra le società e l’Ente pubblico: se il vincolo che le lega è assimilabile ad un contratto d’appalto, allora i successivi contratti stipulati dalla società in house providing con società terze chiamate a prestare attività riconducibili all’interno della sezione F della tabella ATECOFIN 2004 (ora sostituita con ATECO 2007), potranno essere assimilati a contratti di sub-appalto e, dunque, soggetti al regime dell’inversione contabile.
2. Risoluzione n. 157 del 17.04.2008
Società di persone: trattamento fiscale degli eredi del socio
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Qualora a seguito del decesso di un socio le quote vengano assegnate agli eredi, essi non acquistano la qualifica di soci fino all’accettazione dell’eredità.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui muti in corso d’anno la compagine sociale a seguito del decesso di un socio, il reddito di partecipazione non potrà essere imputato agli eventuali eredi che non abbiano ancora accettato la divisione dell’eredità, ma dovrà essere imputato per intero e proporzionalmente tra i soggetti qualificati come soci al termine dell’esercizio.
3. Risoluzione n. 158 del 17.04.2008
Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell’erede
Le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.
Qualora oggetto dell’eredità sia una partecipazione “rideterminata”, ovvero rivalutata dal socio a seguito di perizia, pervenuta in forza di successione aperta dopo il 25 ottobre 2001 (abolizione dell’imposta su successioni e donazioni) e prima del 3 ottobre 2006 (reintroduzione dell’imposta) assume rilievo il costo della partecipazione così come rideterminato dal de cuius. Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte di costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alla somme percepite nel periodo d’imposta.
4. Risoluzione n. 161 del 18.04.2008
Detrazione dell’imposta accertata
L’Iva non versata da società che si siano avvalse della qualifica di esportatori abituali senza averne i presupposti, può essere portata in detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
5. Risoluzione n. 163 del 18.04.2008
Obblighi degli intermediari finanziari in caso di cessazione attività
A far data dal 1° settembre 2006 gli intermediari finanziari, esercenti in via prevalente e non nei confronti del pubblico, le attività indicate nell’articolo 106 del T.U.B., iscritti all’apposita sezione, prevista dall’articolo 113 del T.U.B.,. devono fornire esclusivamente in via telematica, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata (P.E.C.), le risposte riguardanti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi
L’intermediario che ha ottenuto dall’Ufficio Italiano Cambi, la cancellazione della società dal predetto elenco, per il venir meno del requisito dell’esercizio prevalente di attività finanziaria, può procedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata, solo dopo 30 giorni dalla cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici. Pertanto, trascorso tale termine l’intermediario finanziario può considerarsi non più destinatario delle richieste, in via telematica, di informazioni.
6. Risoluzione n. 165 del 21.04.2008
Trasferimento del plafond in conferimento di ramo d’azienda
Il conferimento d’azienda o di ramo aziendale determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario il quale può fruire del plafond maturato dalla conferente quando ricorrono due condizioni:
1. il conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa ai complessi aziendali oggetto del conferimento, in precedenza svolta dal conferente;
2. il conferitario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai complessi aziendali conferiti.
Il trasferimento del plafond in favore dell’avente causa non deve ritenersi subordinato al trasferimento di tutti i debiti/crediti dell’azienda ma solo delle posizioni attive e passive necessarie ad assicurare, in situazione di continuità, la prosecuzione dell’attività di impresa rivolta ai clienti non residenti.
7. Risoluzione n. 168 del 21.04.2008
Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro
Sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
La sentenza di definizione del giudizio di responsabilità promosso dalle società di un Gruppo nei confronti della Holding, rientra nella categoria degli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria o speciale, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura. Ai predetti atti, si applica l’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento. La base imponibile è determinata dall’ammontare del risarcimento del danno liquidato dal giudice a favore delle società ricorrenti.
Inoltre la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata anch’essa all’obbligo della registrazione in termine fisso e l’imposta di registro dovuta è prevede l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento, ovvero quella applicata agli atti dell’autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
8. Risoluzione n. 173 del 24.04.2008
Applicazione del meccanismo dell’inversione contabile – Riverse charge
Il meccanismo del riverse charge è applicabile in presenza di rapporti di subappalto e quando l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice operino ciascuna con codice attività compreso nella sezione F (Costruzione) della Tabella ATECOFIN 2004.
Qualora la società appaltatrice, già operante nel settore edile con codice attività compreso nella sezione F acquisisca, in corso di esecuzione del contratto di subappalto, un nuovo codice attività non incluso in detta sezione F, l’applicazione del reverse-charge non viene meno, essendo comunque necessario fare riferimento alla attività da questa effettivamente svolta.
9. Risoluzione n. 174 del 24.04.2008
Applicazione del meccanismo dell’inversione contabile – Riverse charge
Per le prestazioni di servizi rese nel settore dell’edilizia è prevista l’applicazione dell’istituto del reverse-charge, a condizione che i soggetti siano individuati in relazione alle prestazioni dipendenti da subappalti, che tali prestazioni, rese nell’ambito del settore edile, siano riconducibili alle attività di costruzione elencate nella sezione F (Costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (sostituita ora dalla tabella ATECO 2007), ed infine che sia il soggetto appaltatore che il soggetto subappaltatore operino nel quadro di un’attività riconducibile alla suddetta sezione F della tabella ATECOFIN 2004.
10. Risoluzione n. 180 del 29.04.2008
Trasferimento del credito IVA da parte di società non operativa aderente all’IVA di gruppo
Per le società non operative, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione o di cessione, e non è ulteriormente riportabile ai periodi di imposta successivi qualora per tre esercizi consecutivi la società risulti non operativa.
In caso di adesione alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, l’eccedenza di credito IVA della società controllata non operativa non può essere correttamente utilizzata in compensazione dell’imposta dovuta dalle altre società del gruppo, né può essere chiesta a rimborso dalla controllante.
Tale conclusione trova applicazione anche nel caso in cui la società controllata sia risultata non operativa successivamente all’opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo con conseguente utilizzazione dell’eccedenza di credito IVA da parte della controllante.
In tal caso, la società controllante nella liquidazione IVA annuale del gruppo non deve tenere conto delle eccedenze detraibili trasferite e, qualora le stesse siano state anche parzialmente utilizzate in compensazione, deve riversare all’Erario gli importi utilizzati, maggiorati degli interessi, senza applicazione delle sanzioni.
Le eccedenze non utilizzate dal gruppo devono essere ritrasferite alla società controllata non operativa che deve indicarle nella propria dichiarazione annuale IVA.
11. Risoluzione n. 181 del 29.04.2008
Agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie
La disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/06, prevede, a far data dal 1° ottobre 2006, un limite massimo di spesa di Euro 48.000,00 su cui calcolare la detrazione d’imposta del trentasei per cento, prevista ai fini dell’Irpef, spetta con riferimento alla singola abitazione.
L’ammontare massimo di spesa riconosciuto su cui applicare la percentuale di detrazione è riferito alla sola abitazione.
Pertanto nell’ipotesi in cui i lavori riguardino sia l’abitazione che la relativa pertinenza, deve essere computato un solo limite di Euro 48.000,00.
Tale principio resta valido anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio posti in essere successivamente al 2006, e per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
Napoli, 6 Maggio 2008 Dott.ssa Francesca Sanseverino
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