n.3/2008

FOCUS 3/08

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dall’1.02.2008 al 15.02.2008

1. Risoluzione n. 30 dell’1/02/2008

Agevolazione prima casa in ipotesi di acquisto di pertinenza mediante atto separato

L’acquisto di un box auto destinato a pertinenza dell’abitazione principale, successivo alla vendita infraquinquennale di un posto auto, a sua volta acquisito con i benefici prima casa, determina in capo agli acquirenti:

1. la decadenza dell’agevolazione fruita per l’acquisto del primo posto auto;

2. l’impossibilità di beneficiare del credito d’imposta sull’acquisto del secondo box auto;

3. la possibilità di beneficiare dell’agevolazione “prima casa” sull’acquisto del secondo box auto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 3 della nota II-bis. dell’art,1 della tariffa, parte prima, DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Imposta di Registro).

2. Risoluzione n. 32 del 4/02/2008

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

Ai soggetti definiti dall’art.73 del Tuir (Soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società) risultanti da operazioni di fusione aziendale, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro, previa presentazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate di una istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge 27 agosto 2000 n. 212.

Alle operazioni di aggregazione aziendale devono partecipare esclusivamente imprese operative da almeno due anni che non facciano parte dello stesso gruppo societario, e che comunque non siano legate tra loro da alcun rapporto di partecipazione diretto o indiretto, anche se finalizzato all’aggregazione stessa..

3. Risoluzione n. 34 del 5/02/2008

Esclusione dalla base imponibile Irap dei contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

I contributi regionali diretti a finanziare il personale di Istituzioni comunali, sono esclusi dalla base imponibile IRAP, in quanto correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, solo se tale correlazione è dimostrabile in maniera inequivocabile.

La correlazione richiesta dalla norma deve essere diretta e tale da individuare e vincolare in modo preciso la destinazione del contributo erogato.

Deve sussistere cioè un rapporto reso esplicito dalla legge istitutiva tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo.

Di contro, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i contributi la cui quantificazione viene meramente parametrata a determinati elementi negativi, ancorché non deducibili.

4. Risoluzione n. 35 del 6/02/2008

Regime fiscale dell’affitto d’azienda pluriennale

In caso di affitto di azienda il cui valore stessa sia costituito per più del 50 per cento da fabbricati, ai fini delle imposte indirette il regime di tassazione dell’affitto di azienda, se più favorevole, è derogato e sostituito dal regime applicabile alle ipotesi di locazione di fabbricati. Qualora l’affitto di azienda abbia durata pluriennale, al fine del confronto con la disciplina dettata in materia di locazione di immobili strumentali, si dovrà tener conto della riduzione dell’imposta di registro se il pagamento della stessa avvenga in un’unica soluzione per l’intera durata del contratto.

5. Risoluzione n. 36 del 7/02/2008

Sconti e servizi promozionali – Inquadramento fiscale ai fini dell’IVA.

In materia di attività promozionali poste in essere dalle imprese della grande distribuzione nei confronti delle imprese fornitrici dei beni di largo consumo, mediante la stipula di accordi volti a sostenere la vendita dei propri prodotti, è necessario distinguere tra prestazioni di servizi e sconti.

In relazione alla prima categoria, , l’aliquota da applicare ai fini della fatturazione è quella ordinaria, ed in caso di fatturazione riepilogativa, è obbligatorio il riferimento all’accordo quadro/integrativo in cui sono fissate le condizioni di calcolo del compenso, il calendario promozionale, i punti vendita, il periodo di promozione ed i prodotti o la categoria oggetto di promozione.

Gli sconti/abbuoni ai fini fiscali invece costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene. Pertanto, gli sconti immediatamente applicabili sono esposti direttamente in fattura, diversamente, se gli sconti/abbuoni, si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere, nota di credito nei confronti del “cliente fattura”.

6. Risoluzione n. 38 dell’ 8/02/2008

Detrazione d’imposta del 36% per la realizzazione di box pertinenziali

Sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef, in misura pari al 36 per cento della spesa sostenuta, gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

La detrazione non viene comunque riconosciuta se al momento del pagamento delle spese di realizzazione, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box né dell’immobile abitativo.

Non rileva ai fini del riconoscimento della detrazione, che la stipula dell’atto d’acquisto avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese.

7. Risoluzione n. 41 dell’11/02/2008

Erogazioni liberali in favore di organismi politici

Ai contribuenti che intendano finanziare partiti o movimenti politici, per importi compresi tra un minimo di 51,65 euro ed un massimo di 103.291,38, è riconosciuta una detrazione, ai fini IRPEF, per un importo pari al 19% delle somme erogate, a condizione che i detti partiti o movimenti politici siano presenti, con almeno un parlamentare, presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica.

Non assume rilevanza ai fini del riconoscimento dell’agevolazione la forma giuridica prescelta per la costituzione di tale formazione politica.

La detrazione è comunque concessa qualora il soggetto politico beneficiario non abbia in Parlamento esponenti propri, in quanto costituito successivamente alla data delle elezioni, ma nasca dal coordinamento di diverse formazioni politiche che annoverano nelle proprie liste, diversi parlamentari presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

8. Risoluzione n. 42 del 12.02.2008

Operazioni di aggregazione aziendale tra società estere con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

L’incorporazione di una società fiscalmente residente in uno Stato membro dell’Unione Europea ma con stabile organizzazione in Italia, in una società avente medesima residenza fiscale, non si qualifica come operazione di fusione così come previsto dalla legislazione italiana in materia societaria.

L’operazione, dunque, comporterà in capo alla Stabile Organizzazione della Compagnia “incorporata” il realizzo a valore normale del proprio complesso aziendale confluito nella Stabile Organizzazione “incorporante”.

In altre parole i beni facenti parte del complesso aziendale ricevuto dalla Stabile Organizzazione “incorporante” saranno valutati ai fini fiscali in base all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dalla Stabile Organizzazione della Compagnia “incorporata”.

9. Risoluzione n. 43 del 12.02.2008

Consolidato fiscale e redditi di collegate residenti in Paesi “Black List”

I redditi delle imprese collegate estere residenti nei cd. “Paesi black list”sono assoggettati a tassazione separata in capo al socio residente, anche in caso di adesione al consolidato, con un’aliquota media determinata come rapporto tra il reddito imponibile del soggetto residente e l’imposta (teorica) a questo relativa.

Qualora la società residente non benefici di alcun reddito da assoggettare ad aliquota agevolata o consegua una perdita di esercizio, il reddito della collegata estera imputato per trasparenza al soggetto residente va assoggettato a tassazione separata con aliquota del 33 per cento.

L’individuazione del reddito complessivo netto autonomamente riferibile alla società partecipante al consolidato, deve avvenire al netto delle rettifiche di consolidamento se pur riferibili ai singoli soggetti aderenti al consolidato.

Napoli, 18 febbraio 2008. Dott.ssa Francesca Sanseverino

FOCUS

Dall’1.02.2008 al 15.02.2008

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