Newsletter n. 1 -Brexit – FAQ Agenzia delle Entrate

Brexit – FAQ Agenzia delle Entrate

Con il presente documento si riportano le FAQ emesse fino ad adesso dall’AGE, in merito agli effetti fiscali derivanti dagli accordi commerciali stabiliti tra l’Unione Europea e il Regno Unito.

Indice

1. Rappresentate fiscale

2. Rapporto controllante e controllata – ritenute su interessi e canoni

3. Regime non UE del MOSS

1. Rappresentante fiscale in Italia

I soggetti residenti nel Regno Unito e direttamente identificati in Italia ai fini IVA devono nominare un rappresentante fiscale per l’adempimento degli obblighi IVA inerenti alle operazioni effettuate in Italia a partire dal 1° gennaio 2021?

L’articolo 35-ter del “decreto IVA”, disciplina l’identificazione diretta nel territorio dello Stato da parte dei soggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta.

Tale articolo prevede che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta”.

Differentemente da quanto previsto, in caso di soggetti stabiliti in uno Stato membro, per i quali la possibilità di identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in Paesi terzi tale facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE.

A seguito della c.d. “Brexit”, l’AGE ha precisato che il Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, è qualificabile quale Paese terzo rispetto alla UE e non appena sarà completata la collazione e l’analisi degli elementi di dettaglio degli accordi da ultimo raggiunti tra Unione Europea e Regno Unito, verranno forniti chiarimenti circa la sussistenza di un accordo che disciplini la reciproca assistenza tra Unione Europea e Regno Unito in maniera analoga agli accordi vigenti in ambito UE, secondo quanto previsto dal citato comma 5 dell’articolo 35-ter.

Resta inteso che, nelle more, gli operatori del Regno Unito che sono identificati in Italia ai sensi della normativa citata possono valutare l’opportunità di:

 chiudere la partita IVA loro attribuita ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA mediante presentazione del modello ANR/3 (barrando la casella 3 – CESSAZIONE ATTIVITÀ –, come da istruzioni allegate al modello, secondo cui detta casella “deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero che abbia cessato l’esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento per cessata attività”);

 chiedere un nuovo numero di partita IVA, mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/12, per il tramite del proprio rappresentante fiscale italiano.

Come chiarito nelle istruzioni al modello ANR/3, nelle ipotesi di cessazione dell’esercizio di attività nello Stato estero di stabilimento il termine per presentare la dichiarazione di cessazione attività è di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la medesima cessazione.

2. Rapporti tra controllante e controllata – ritenute su interessi e canoni

Una società residente ai fini fiscali in Italia deve corrispondere interessi e canoni alla sua controllata residente nel Regno Unito sia entro la data del 31 dicembre 2020, sia successivamente a tale data.

Nel caso di specie sono soddisfatti tutti i requisiti ai fini dell’esenzione dalla ritenuta sugli interessi e sui canoni, così come disposto dall’articolo 26-quater del DPR n. 600/1973.

La società ha chiesto se l’esenzione da ritenuta stabilita dal citato articolo 26-quater continuerà ad applicarsi anche agli interessi e ai canoni corrisposti entro il 31 dicembre 2020 e successivamente a tale data.

L’articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973 prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di consociate residenti in Stati membri dell’Unione europea.

Dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea sulla base dell’accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione Europea del 18 ottobre 2019; l’accordo regola la Brexit in modo ordinato per cittadini e imprese, con un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

Sul piano interno, l’articolo 13 del DL 22/2019, prevede che “Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l’esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti dell’Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1”.

Il medesimo articolo 13 del DL 22/2019 prevede, inoltre, un periodo transitorio di 18 mesi decorrenti dalla fuoriuscita del Regno Unito.

Il citato articolo 13 del decreto legge è inserito nella Sezione I che disciplina le Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo. Poiché il 30 gennaio 2020 si è conclusa la ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea con l’approvazione da parte del Consiglio della UE, non sono operative le norme contenute nel dl 22/2019.

Tuttavia, l’AGE ha precisato che l’applicazione dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, fino al 31 dicembre 2020, trova conferma nello stesso accordo, nella misura in cui stabilisce che, fino a tale data, continuano ad applicarsi al Regno Unito il trattato sull’Unione europea (“TUE”), il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) e i principi generali del diritto dell’Unione.

Pertanto, mantengono piena operatività, fino al 31 dicembre 2020, le libertà fondamentali e il principio di non discriminazione, di cui l’esenzione garantita dall’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 è espressione.

Invece per i pagamenti di interessi e canoni corrisposti a partire dal 1° gennaio 2021 a soggetti britannici, salvo specifiche disposizioni contenute negli accordi raggiunti tra Unione Europea e Regno Unito per la disciplina dei rapporti reciproci al termine del periodo transitorio, l’AGE ha ritenuto che non troverà più applicazione la disciplina di cui all’articolo 26-quater del DPR n. 600/1973.

3. Regime non UE del MOSS

Una società stabilita in Gran Bretagna fornisce servizi elettronici di telecomunicazione e teleradiodiffusione (servizi TTE) a consumatori finali residenti in diversi Stati membri dell’Unione europea. La società in commento è iscritta al Mini one shop stop (Moss) in Gran Bretagna (Stato membro d’identificazione) e ivi assolve agli obblighi IVA derivanti dall’effettuazione dei servizi TTE, territorialmente rilevanti negli Stati ove risiedono i consumatori finali (Stato membro di consumo) ai sensi dell’articolo 58 della Direttiva 2006/112/CE.

La società ha chiesto se a partire dal 1° gennaio 2021 possa aderire al “regime non UE del Moss” scegliendo l’Italia come Stato membro d’identificazione al fine di adempiere agli obblighi Iva relativi alla fornitura dei servizi TTE.

Inoltre, ha chiesto se la prima dichiarazione Moss vada presentata allo Stato membro d’identificazione dal 1° gennaio 2021, o a partire dal 1° luglio 2021.

L’accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea ha stabilito che, dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea.

L’accordo regola la cd. Brexit in modo ordinato per cittadini e imprese, con un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, stabilendo che in questo periodo la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.

Sul piano interno, l’articolo 13, comma 1, del DL n. 22/2019 prevede che “Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l’esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti dell’Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili”.

Alla luce dell’Accordo di recesso il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea; ne consegue che ai fini dell’applicazione delle regole IVA negli scambi intracomunitari di beni e servizi con l’Unione europea la Gran Bretagna sarà considerata Stato terzo non aderente all’Unione europea.

Pertanto, l’AGE ha precisato che i soggetti passivi stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea che effettuano prestazioni di servizi TTE a consumatori non soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE possono aderire al sistema “MOSS non UE” scegliendo uno Stato membro UE (tra cui anche l’Italia) come Stato membro d’identificazione, al fine di dichiarare e versare l’Iva dovuta sulle prestazioni di servizi forniti in ambito UE a partire dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, l’AGE ha riferito che la Direttiva (UE) n. 2455/2017, apportando delle modifiche alla Direttiva IVA, ha introdotto i regimi OSS (one stop shop) e iOSS (import one stop shop).

L’entrata in vigore dei predetti regimi originariamente prevista il 1°gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio del medesimo anno in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19.

I regimi OSS/iOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici telecomunicazione e teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

 vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi mediante l’intervento delle piattaforme digitali;

 vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi direttamente o mediante l’intervento delle piattaforme digitali;

 vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi;

 prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Pertanto, l’AGE ha ritenuto che, a partire dal 1° luglio 2021, i soggetti passivi stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea che effettuano prestazioni di servizi (sia TTE che servizi generici) a consumatori non soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE possono aderire al regime “OSS non UE” scegliendo uno Stato membro UE (inclusa l’Italia) come Stato membro d’identificazione, al fine di dichiarare e versare l’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi forniti in ambito UE.

Tali soggetti passivi potranno effettuare la pre-registrazione al regime OSS, a partire dal 1° aprile 2021. La prima dichiarazione trimestrale relativa all’effettuazione di prestazioni di servizi TTE (o altri servizi) dovrà essere presentata ad agosto 2021. Si fa presente che i regimi in commento sono in corso di recepimento da parte del legislatore italiano.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Roma, 11 gennaio 2021

Dott. Marco Senesi

marcosenesi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene

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