Newsletter n. 18 – “Decreto Sostegno-Bis” – Parte Seconda Finanziamenti alle imprese, Note di credito, Ace 2021

“Decreto Sostegno-Bis” – Parte Seconda: Finanziamenti alle imprese, Note di credito, Ace 2021

Nella presente newsletter la seconda parte delle principali novità introdotte dal D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti.

Indice

1. Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti per ricerca e sviluppo e programmi di investimento

2. Modifiche alle norme sulla Garanzia Sace e sul Fondo di Garanzia PMI

3. Tassazione capital gain start up innovative

4. Proroga moratoria per le PMI

5. Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato

6. Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

7. Proroga incentivi cessione crediti e ACE innovativa 2021

1. Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti per ricerca e sviluppo e programmi di investimento

Il Fondo di Garanzia PMI introduce una nuova garanzia pubblica su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti. In deroga alla normativa del Fondo ex art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96.

Nel dettaglio:

– L’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 mln;

– I finanziamenti devono avere durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

– I beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico-finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

– Il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

– La garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio finanziamenti;

– La quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;

– In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;

– La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

2. Modifiche alle norme sulla Garanzia Sace e Fondo di Garanzia PMI

Garanzia SACE

L’art. 13 del Decreto prevede:

– la proroga della misura Garanzia Italia di SACE al 31 dicembre 2021;

– la possibilità di allungare, da 6 a 10 anni, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 10 anni.

Per la concessione della garanzia SACE a imprese con dipendenti superiori a 499 non sono previste riduzioni delle attuali percentuali di copertura (tra 70 e 90% in base alla dimensione d’impresa).

– le nuove operazioni delle imprese con dipendenti fino a 499, alle quali secondo il DL Liquidità si applicano le percentuali di copertura previste per il Fondo di Garanzia per le PMI, saranno coperte all’80%, mentre le nuove operazioni di imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 saranno garantite al 90%;

– proroga fino al 31 dicembre 2021 e il rafforzamento delle condizioni di accesso agevolate alla garanzia SACE da parte delle midcap (intese come imprese fino a 499 dipendenti). In particolare, per le midcap la garanzia sarà gratuita e non vi sarà l’obbligo di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali e il divieto di distribuire dividendi per l’anno in corso o, se già distribuiti, per 12 mesi. La percentuale di copertura delle midcap, come sopra indicato, scenderà dal 90% all’80%;

– proroga, al 31 dicembre 2021, e il rafforzamento della garanzia di SACE ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari ed altri titoli emessi dalle imprese. In particolare, viene significativamente ridotto (dal 30% al 15%) il vincolo a mantenere, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, una quota del valore dell’emissione per l’intera durata della garanzia.

Fondo di Garanzia PMI

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI alle banche è prorogata al 31/12/2021 con le modifiche che seguono.

A decorrere dal 1° luglio 2021:

– Le garanzie di cui all’art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro sono concesse nella misura massima dell’80% (anziché 90%).

– Il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato dagli attuali 72 mesi a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea;

– Le garanzie di cui all’art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), per operazioni fino a 30.000,00 euro sono ridotte dal 100% al 90%.

– A decorrere dal 01/07/2021, per i finanziamenti con copertura al 90%, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente.

– L’operatività della garanzia è prorogata anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti.

3. Tassazione capital gain start up innovative

L’Art. 14 del Decreto dispone che le persone fisiche che realizzano plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di imprese startup innovative, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale e detenute per almeno tre anni, beneficiano di un’esenzione dalle imposte sui redditi.

Nello specifico, la novità legislativa prevede la detassazione:

– delle plusvalenze (qualificate e non qualificate) che gli investitori persone fisiche, che agiscono fuori del regime d’impresa, realizzano tramite la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in startup e PMI innovative, acquisite dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 mediante sottoscrizione di capitale sociale, e detenute per almeno tre anni;

– delle plusvalenze (qualificate e non qualificate) che le medesime persone fisiche realizzano mediante la cessione a titolo oneroso in società (italiane o estere), anche differenti dalle start-up e PMI innovative, a condizione che tali plusvalenze siano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in partecipazioni in startup e PMI innovative, mediante sottoscrizione di capitale sociale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025.

4. Proroga moratoria per le PMI

La moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, è prorogata al 31/12/2021, limitatamente alla sola quota capitale.

Le imprese già ammesse sono tenute a comunicare al soggetto finanziatore l’intenzione di accedere alla proroga della moratoria entro il 15/06/2021, secondo le modalità di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020.

5. Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato

L’art. 27 del DL Liquidità ha previsto una misura agevolativa per le imprese con fatturato superiore a 50 mln di euro, che si sostanzia nell’istituzione di un patrimonio destinato alimentato da beni e rapporti giuridici del Ministero dell’Economia e Finanze.

Il patrimonio riguarda investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni. Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, nonché l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Con la norma introdotta dal DL “Sostegni-bis”, si precisa che le operazioni previste potranno essere poste in essere sino al 31 dicembre 2021.

6. Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

L’art. 18 del Decreto, modifica i requisiti per l’individuazione del termine iniziale di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione di cui all’art.26 DPR 633/72, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

Le novità si applicano alle sole procedure avviate a decorrere dal 26/05/2021.

Si consente l’emissione della nota di variazione in diminuzione già al momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura.

La versione previgente della norma, come interpretata dall’Amministrazione finanziaria, permetteva la variazione in diminuzione solamente al verificarsi dell’infruttuosità della procedura. Diversamente, la nuova disposizione identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:

 dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

 dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

 dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

 dalla data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il nuovo termine di emissione delle note di variazione in diminuzione, nel caso di procedure concorsuali in capo al cessionario o committente, è da coordinare con il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, che è consentito, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Nel caso in cui, successivamente all’assoggettamento del debitore alla procedura, il corrispettivo sia pagato, il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento e, a sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta previa registrazione della nota ricevuta.

7. Proroga incentivi cessione crediti e ACE innovativa 2021

L’art. 19 al comma 1 del Decreto estende la facoltà di trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE anche in relazione alle cessioni di crediti deteriorati effettuate entro il 31/12/2021 (oltre che in relazione a quelle effettuate entro il precedente termine del 31/12/2020.

Le perdite e le eccedenze ACE sono computate, ai fini della trasformazione, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti; i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

In particolare, per fruire dell’agevolazione, in precedenza le operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, dovevano essere deliberate dall’assemblea dei soci tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, con il nuovo provvedimento occorre solo che entro tale ultima data:

– il progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni;

– l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti.

In altre parole, l’agevolazione è ora subordinata al fatto che nel 2021 intervenga:

 in caso di fusioni e scissioni, l’approvazione del progetto da parte dell’organo amministrativo competente delle società partecipanti;

 in caso di conferimenti, la delibera da parte dell’organo amministrativo competente della conferente.

Non rileva, invece, l’avvenuta delibera da parte dell’assemblea dei soci la quale, stando alla nuova formulazione, potrà intervenire anche nel 2022.

Con la cd. “ACE Innovativa” il legislatore ha previsto un rafforzamento temporaneo dell’agevolazione, limitato al solo 2021. I benefici riguardano:

 l’ammontare della base di calcolo dell’agevolazione (con un coefficiente maggiorato del 15% per gli incrementi del 2021);

 le modalità di fruizione della stessa (con la possibilità di trasformazione in credito d’imposta ad utilizzo immediato).

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo in commento, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 il reddito detassato è determinato applicando, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo precedente, un coefficiente del 15%.

Le componenti rilevanti a questi fini sono quelle tipiche dell’ACE ordinaria (conferimenti in denaro, rinunce dei soci ai crediti e accantonamenti alle riserve, purché non indisponibili); rispetto a quest’ultima, tuttavia, si prevede:

 che gli incrementi del capitale proprio del 2021 rilevano per l’intero ammontare e non pro rata temporis;

 che la base massima di calcolo dell’ACE innovativa è fino a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’eventuale superiore ammontare dell’incremento di patrimonio netto.

La base ACE residua (ovvero, quella formatasi sino al 31/12/2020) è invece determinata con le regole ordinarie, con il coefficiente previsto nella misura dell’1,3%.

L’ACE innovativa può essere utilizzata, alternativamente:

 a riduzione dell’IRPEF o dell’IRES, in qualità di reddito detassato;

 trasformando lo stesso in credito d’imposta, il cui importo è ottenuto moltiplicando il reddito detassato per le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinuncia al credito, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell’utile di esercizio e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo, o richiesto a rimborso o ceduto a terzi.

Rimborso

Nel caso di uso tramite tax credit, se a fine anno 2021 l’aumento di patrimonio dell’esercizio risulti inferiore a quello originariamente conteggiato si dovrà rimborsare l’importo fruito in eccesso.

Un altro meccanismo di restituzione è previsto se, nel 2022 e 2023, si effettuano rimborsi di riserve o di capitale tali da diminuire l’incremento netto di patrimonio rispetto a quello realizzato nel 2021 e soggetto ad ACE maggiorata.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 28 giugno 2021

Dott. Salvatore Esposito

salvatoreesposito@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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