Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – quadro di sintesi
Con il presente documento si fornisce una prima sintesi sulle principali misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, contenute nel D.L. 118/2021 (di seguito “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
1. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
2. Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto
3. Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento Segnalazione dell’organo di controllo
4. Misure protettive del patrimonio
5. Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative
6. Conclusioni delle trattative
7. Segnalazione dell’organo di controllo
1. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
L’art. 2 del Decreto ha previsto la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere a una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, rivolta all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza.
Tali soggetti possono chiedere al segretario generale della CCIAA, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente con il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore stesso ed i creditori, al fine di individuare una soluzione alla crisi.
Al fine di valutare l’opportunità di presentare la domanda per la nomina dell’esperto è istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese. Su tale piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
2. Istituzione della piattaforma telematica nazionale e
nomina dell’esperto
L’art. 3 del Decreto disciplina la nomina dell’esperto ad opera di una commissione costituita presso le CCIAA composta da:
– un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1;
– un membro designato dal presidente della CCIAA presso cui è costituita la commissione;
– un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l’istanza.
L’esperto sarà inoltre scelto all’interno di un elenco presso le CCIAA, nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni:
– all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
– all’albo degli avvocati che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
– all’albo dei consulenti del lavoro che documentino di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L’iscrizione nell’elenco avverrà con apposita domanda da presentare alla CCIAA del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale del richiedente.
L’articolo 3, comma 9, prevede che, in un’ottica di completa trasparenza, gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato siano pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della CCIAA competente.
L’esperto, così come previsto dall’articolo 4, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 cod. civ. e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
In particolare, proprio al fine di garantire l’indipendenza, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
3. Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
L’articolo 5 del Decreto disciplina l’istanza di nomina dell’esperto indipendente, che avviene mediante la compilazione di un modello presente sulla piattaforma telematica.
Nella piattaforma telematica l’imprenditore è tenuto ad inserire i bilanci degli ultimi tre esercizi ovvero, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta.
Inoltre, l’imprenditore è tenuto ad informare la piattaforma con una sintetica relazione sull’attività svolta con le iniziative che intende adottare nei prossimi sei mesi.
Infine, dovranno esibirsi, sempre all’interno della piattaforma, notizie riguardanti creditori, debitori e dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza.
L’esperto, entro due giorni dalla nomina, comunica l’accettazione dell’incarico all’imprenditore tramite la piattaforma.
L’esperto convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se ritiene che vi siano concrete prospettive di risanamento, l’esperto incontra le parti interessate al processo di risanamento, avviando così confronti periodici al fine di risanare la situazione. Se non ritiene che vi siano prospettive di risanamento, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della CCIAA che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L’incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedano e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale.
Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma.
4. Misure protettive del patrimonio
Gli articoli 6 e 7 del Decreto disciplinano le misure protettive del patrimonio che possono essere adottate.
L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel Registro delle Imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Inoltre, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
E’ previsto altresì che, con l’istanza per l’accesso alle misure protettive, l’imprenditore possa dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della stessa istanza, non si applichino nei suoi confronti gli articoli 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, cod. civ. (riduzione del capitale per perdite) e gli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies cod. civ.
5. Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative
Stando all’articolo 9 del Decreto, l’imprenditore, nel corso delle trattative, conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e informa preventivamente per iscritto l’esperto per gli atti di straordinaria amministrazione.
Quest’ultimo può segnalare il proprio dissenso per iscritto all’imprenditore o, nel caso di avvenuto compimento dell’atto, al registro delle imprese.
6. Conclusioni delle trattative
L’articolo 11 del Decreto tratta delle conclusioni delle trattative, ossia quando si è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario.
Le parti possono, alternativamente:
– concludere un contratto con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
– concludere una convezione di moratoria;
– concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dali creditore e dall’esperto che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento.
Infine, l’imprenditore può, in alternativa, predisporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
7. Segnalazione dell’organo di controllo
L’art. 15 del Decreto ha disposto che l’organo di controllo societario debba segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1.
La segnalazione deve essere motivata ed è trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 21 settembre 2021
Dott.ssa Claudia De Falco claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Mario Fabozzi mariofabozzi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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