Conversione “Decreto Sostegni-Bis” 2: Novità in tema di imposte sui redditi – Riscossione – Finanziamenti agevolati
Con il presente documento si conclude il commento alle principali disposizioni del c.d. “Decreto Sostegni-bis” integrate dalle novità introdotte dalla Legge di conversione.
Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti riferibili alle novità in tema di imposte sui redditi, riscossione e finanziamenti agevolati.
Indice
1. Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
2. ACE innovativa
3. Trasformazione in credito d’imposta delle DTA
4. Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative
5. Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24
6. Sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi
7. Rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio
8. Proroga moratoria per le PMI
9. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
1. Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
L’art. 9-ter del Decreto ha previsto la proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021;
in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”43.
Superamento del DPCM 28.6.2021
Viene quindi superata la proroga al 20.7.2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM 28.6.202144.
Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Analogamente al precedente DPCM 28.6.2021, l’ulteriore proroga al 15.9.2021 si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA
È confermato che possono beneficiare dell’ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i contribuenti che:
applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.
Versamenti che rientrano nella proroga
L’ulteriore proroga al 15.9.2021 riguarda:
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021;
gli altri versamenti che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.
La proroga è quindi applicabile ai versamenti:
del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
delle addizionali IRPEF/IRES;
delle imposte sostitutive (es. contribuenti forfettari e minimi, cedolare secca sulle locazioni, rivalutazione dei beni d’impresa);
delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti; rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o commerciali non in regime di “trasparenza fiscale”47;
dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA48;
del saldo IVA per il 2020 derivante dal modello IVA 2021, se il pagamento non è stato effettuato entro il 16.3.2021, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.202149;
del diritto annuale alle Camere di Commercio.
Opzione per la rateizzazione dei versamenti
In caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 e versamento della prima rata entro il 15.9.2021, le rate successive scadono:
per i contribuenti titolari di partita IVA, il 16.9.2021, il 18.10.2021 (il giorno 16 cade di sabato) e il 16.11.2021;
per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2021, il 2.11.2021 (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) e il 30.11.2021.
2. ACE innovativa
L’art. 19 comma 2-7 del Decreto ha previsto un rafforzamento temporaneo dell’agevolazione, limitato al solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ovvero, al 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). I benefici riguardano:
– l’ammontare della base di calcolo dell’agevolazione (con un coefficiente maggiorato del 15% per gli incrementi del 2021);
– le modalità per la fruizione della stessa (con la possibilità di trasformazione in credito d’imposta ad utilizzo immediato).
La norma ha subito, in sede di conversione, interventi meramente formali (di sintassi), mentre il contenuto non è stato modificato nella sostanza.
Determinazione dell’agevolazione
A norma dell’art. 19 co. 2 del DL 73/2021, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo precedente (quindi, alla variazione in aumento al 31.12.2021 rispetto a quella esistente al 31.12.2020, per i soggetti “solari”) un coefficiente del 15%.
Le componenti rilevanti a questi fini sono quelle tipiche dell’ACE “ordinaria” (conferimenti in denaro, rinunce dei soci ai crediti e accantonamenti alle riserve, purché non indisponibili); rispetto a quest’ultima, tuttavia, si prevede:
– che gli incrementi del capitale proprio del 2021 rilevano per l’intero ammontare (quindi, senza alcun ragguaglio pro rata temporis);
– che la base massima di calcolo dell’ACE innovativa sia pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’ammontare del patrimonio netto.
La base ACE residua (ovvero, quella formatasi sino al 31.12.2020, nonché quella formatasi nel 2021 per la parte che eccede i 5 milioni di euro) è invece determinata con le regole ordinarie dell’art. 1 del DL 201/2011, con il coefficiente previsto nella misura dell’1,3%.
Modalità di fruizione
L’ACE innovativa può essere utilizzata, alternativamente:
– a riduzione dell’IRPEF o dell’IRES, in qualità di reddito detassato;
– trasformando lo stesso in credito d’imposta, il cui importo è ottenuto moltiplicando il rendimento nozionale per le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020.
Per le società di capitali, il risparmio d’imposta è pari al 3,6% degli incrementi registrati. Ad esempio, se una srl effettua un aumento di capitale di 500.000,00 euro nell’ottobre del 2021 (per ipotesi unico movimento suscettibile di determinare un incremento della base di calcolo dell’agevolazione):
– emerge un reddito detassato di 75.000,00 euro, al quale fa seguito una minore IRES 2021 di 18.000,00 euro;
– la società può, alternativamente, optare per trasformare il reddito detassato in credito d’imposta, anch’esso naturalmente quantificato in 18.000,00 euro.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinuncia al credito, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell’utile di esercizio (art. 19 co. 3 del DL 73/2021).
Il credito d’imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo, o può essere richiesto a rimborso o ceduto a terzi (art. 19 co. 6 del DL 73/2021). Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Ai fini dell’utilizzo del credito è necessaria una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, i cui termini e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia stessa, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 73/2021 (art. 19 co. 7 del DL 73/2021).
3. Trasformazione in credito d’imposta delle DTA
L’art. 19 comma 9 del Decreto ha esteso la facoltà di trasformazione in credito d’imposta delle DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE concessa, dall’art. 1 co. 233 – 243 della L. 178/2020, a fronte di operazioni di aggregazione aziendale.
In particolare, la condizione per cui, per fruire dell’agevolazione, le operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, dovessero essere deliberate dall’assemblea dei soci tra
l’1.1.2021 e il 31.12.2021 viene sostituita con la previsione per cui, nello stesso periodo, il progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente.
In altre parole, l’agevolazione è ora subordinata al fatto che nel 2021 “solare” intervenga:
– in caso di fusioni e scissioni, l’approvazione del progetto da parte dell’organo amministrativo competente delle società partecipanti;
– in caso di conferimenti, la delibera da parte dell’organo amministrativo competente della conferente.
Non rileva, invece, l’avvenuta delibera da parte dell’assemblea dei soci la quale, stando alla nuova formulazione, potrebbe intervenire anche nel 2022.
4. Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative
L’art. 14 del Decreto proroga il regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti:
– dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
– dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
– dalla cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.
L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
5. Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24
L’Art. 22 del Decreto per il solo anno 2021, ha incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
– utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
– ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).
Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese65.
Subappaltatori edili
Per quest’anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).
6. Sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi
L’Art 9 del Decreto ha previsto la proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nella misura in cui il termine di pagamento sia scaduto dall’8.3.2020 al 31.8.2021.
I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2021, pur restando ferma la possibilità di presentare domanda di dilazione delle somme ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Lo stesso vale per gli avvisi di accertamento doganale (art. 9 co. 3-bis – 3-sexies del DL 16/2012) nonché per gli avvisi di addebito INPS ex art. 30 del DL 78/2010.
Il termine della sospensione dei pagamenti, interessato da una serie di rinvii normativi, da ultimo era fissato al 30.6.2021 quindi il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021.
Dilazioni dei ruoli
Anche le rate da dilazione dei ruoli di cui all’art. 19 del DPR 602/73 rientrano nella proroga. Quindi, le rate scadute dall’8.3.2020 al 31.8.2021 vanno pagate entro il 30.9.2021.
Accertamenti esecutivi
Per espressa disposizione normativa, la sospensione dei pagamenti vale anche per gli avvisi di accertamento esecutivo ex art. 29 del DL 78/2010, emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP.
Ne consegue che se il pagamento scade dall’8.3.2020 al 31.8.2021, slitta al 30.9.2021.
7. Rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio
L’Art. 1-sexies del Decreto, in sede di conversione ha posticipato, ulteriormente, le rate da rottamazione dei ruoli ex artt. 3 e 5 del DL 119/2018 nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti (art. 1 co. 184 ss. della L. 145/2018) scadute nel corso del 2020 e del 2021.
La proroga consentirà di pagare:
– entro il 31.7.2021, le rate in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
– entro il 31.8.2021, la rata in scadenza il 31.5.2020;
– entro il 30.9.2021, la rata in scadenza il 31.7.2020;
– entro il 31.10.2021, la rata in scadenza il 30.11.2020;
– entro il 30.11.2021, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31.7.2021.
Prima di tale modifica, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro:
– il 31.7.2021 per le rate scadute nel 2020;
– il 30.11.2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio.
8. Proroga moratoria per le PMI
L’Art. 16 del Decreto ha prorogato al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).
Le imprese già ammesse sono tenute a comunicare al soggetto finanziatore l’intenzione di accedere alla proroga della moratoria entro il 15.6.2021, secondo le modalità di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020.
9. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
L’Art. 13 e 13-bis ha prorogato al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e Fondo di Garanzia PMI, nei termini che seguono.
Garanzia SACE
È prorogato al 31.12.2021 il regime di Garanzia SACE:
– in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle piccole medie imprese (art. 1 co. 1 DL 23/2020);
– su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia (art. 1 co. 13 DL 23/2020);
– in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB – o equivalente (art. 1 co. 14-bis DL 23/2020); se la classe di rating attribuita è inferiore a BBB -, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere all’entrata in vigore della disposizione;
– per misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis.1 del DL 23/2020). Per le imprese di medie dimensioni che accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI è, inoltre, prevista l’eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e riacquisto di azioni.
Per le garanzie disposte dall’art. 1 co. 1 e 1-bis del DL 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.
I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni, ai sensi della nuova lett. a-bis) dell’art. 1 co. 2 del DL 23/2020. Sarà determinata in conformità al “Temporary Framework”, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE anche la durata effettiva della garanzia (e non solo le commissioni dovute per il rilascio e l’estensione della garanzia) (art. 13-bis).
Fondo di Garanzia PMI
La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI ex art. 13 co. 1 del DL 23/2020 è prorogata al 31.12.2021.
A decorrere dall’1.7.2021:
– le garanzie di cui all’art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020 (per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro) sono concesse nella misura massima dell’80% (anziché 90%).
– Il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato dagli attuali 72 mesi a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. Tale misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell’operazione;
– le garanzie di cui all’art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020 (operazioni fino a 30.000,00 euro) sono ridotte dal 100% al 90%. A decorrere dall’1.7.2021, per i finanziamenti con copertura al 90%, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente. L’operatività della garanzia è prorogata anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis DL 23/2020).
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 7 agosto 2021
Dott.ssa Claudia De Falco claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.