Newsletter n. 2 – Default bancario – nuovi parametri da gennaio 2021

Default bancario: nuovi parametri da gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento Europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013.

La nuova definizione in materia di default introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti e non riguarderà solo le banche con rilevanza europea, e quindi soggette alla vigilanza della BCE, ma anche tutti gli intermediari finanziari non bancari, come per esempio le società di leasing.

I parametri sono stati significativamente irrigiditi, per cui è necessaria una scrupolosa e continua attenzione su ogni posizione di debito finanziario anche di modico importo, onde evitare effetti pregiudizievoli sul profilo di continuità delle imprese.

Indice

1. Nuova soglia di rilevanza

2. Compensazione non ammessa

3. Tempi più lunghi per rientrare dal default bancario

1. Nuova soglia di rilevanza

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;

b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);

ii) l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

2. Compensazione non ammessa

Le nuove regole non ammettono più la compensazione tra diverse posizioni del debitore, quindi, superate queste soglie di rilevanza, la banca dovrà classificare l’impresa in default anche se presso lo stesso istituto si dispone di altre linee di credito per poter sanare il debito.

3. Tempi più lunghi per rientrare dal default bancario

Un altro cambiamento importante apportato dalle nuove regole riguarderà la fase di rientro dal default bancario, per la quale si allungano le tempistiche.

Mentre ora basta semplicemente sanare i propri arretrati per far decadere lo stato di default, dal 2021 sarà necessario attendere almeno 90 giorni dal momento in cui si è regolarizzato lo sconfinamento per poter finalmente uscire da questa situazione.

Nel caso di imprese classificate in default dopo aver ricevuto misure di tolleranza, come modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali o rifinanziamento parziale o totale del debito, il periodo di monitoraggio prima di uscire dallo stato di default durerà almeno un anno.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 15 gennaio 2021

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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