“Decreto Sostegno”: misure agevolative per imprese, lavoratori autonomi e persone fisiche ed enti
Con il presente documento si fornisce l’informativa sulle nuove misure agevolative per imprese, lavoratori autonomi e persone fisiche ed enti, contenute nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella G.U. n. 70 in pari data, cd. “Decreto Sostegno” (di seguito anche “Decreto”).
Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione
Indice
1. Fondo per il turismo invernale
2. Fondo autonomi e professionisti
3. Sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione
4. Definizione agevolata degli avvisi bonari
5. Riduzione delle bollette elettriche e canone RAI
1. Fondo per il turismo invernale
L’art. 2 del Decreto istituisce un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
2. Fondo autonomi e professionisti
Con l’art. 3 del Decreto viene aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
Viene altresì specificato che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e che la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
3. Sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione
L’art. 4 del Decreto slitta dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Inoltre, viene stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
Rottamazione ter e saldo e stralcio
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).
Proroga termini di riscossione e decadenza
Viene altresì disposto che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi:
a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR);
c) alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sono prorogati:
– di 12 mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D.lgs. n. 112/1999)
– di 24 mesi (anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.
Pignoramenti su stipendi e pensioni
Proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 del termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Annullamento dei carichi
L’art. 4 del Decreto ha previsto anche la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):
– alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
– ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
4. Definizione agevolata degli avvisi bonari
L’art. 5 del Decreto prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.
La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
5. Riduzione delle bollette elettriche e canone RAI
L’art. 6 del Decreto ha previsto per locali, negozi e altre attività uno sconto per tre mesi, dal 1° aprile al 30 giugno, sulle bollette elettriche, per un valore di 600 milioni di euro, e riduzione del 30% per tutto il 2021 del canone Rai.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 6 aprile 2021
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.