Newsletter n. 19 – “Decreto Sostegno” BIS – Parte Terza – Crediti d’imposta, Reddito d’emergenza, Ulteriori misure di sostegno

“Decreto Sostegni-Bis”- Parte Terza : Crediti d’imposta, Reddito d’emergenza, Ulteriori misure di sostegno

Con la presente newsletter si prosegue con l’informativa sulle principali novità introdotte dal D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) che si focalizza in questo documento a quelle relative a crediti d’imposta, reddito d’emergenza, ed altre misure di sostegno.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti.

Indice

1. Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi

2. Estensione limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili

3. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

4. Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

5. Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

6. Misure favorevoli acquisto prima casa e contrasto al disagio giovanile

7. Misure a sostegno della stampa e investimenti pubblicitari

1. Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi1

L’art. 20 del Decreto apporta una modifica alla disciplina del credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali e Piano 4.0 già variata dalla Legge di Bilancio 2021, che aveva già esteso tale agevolazione fino al 31 dicembre 2022.

In particolare, all’art. 20 del Decreto Sostegni-bis viene aggiunto il comma 1059 bis che stabilisce che per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 il credito d’imposta spettante ai______________

1 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 3/2021 del 4 febbraio 2021 – Legge di Bilancio 2021 – Crediti d’imposta e Piano 4.0

soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Il credito d’imposta spetta alle imprese e ai professionisti (con riferimento ad alcuni investimenti) residenti in Italia ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Non spetta alle imprese:

– in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;

– destinatarie di sanzioni interdittive.

Condizione per avere l’agevolazione in esame sono:

– il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

– e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

La seguente tabella sintetizza la misura dell’agevolazione, distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti:

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è caratterizzata da modalità di fruizione anticipate e accelerate dell’agevolazione, che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, L. 178/2020, ai seguenti investimenti in beni materiali e immateriali sia ordinari sia 4.0:

– effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;

– effettuati entro il 30.06.2023 su valida “prenotazione”.

A tali investimenti si applicano le regole di fruizione dettate dai commi 1059 e 1059-bis, quest’ultimo introdotto dall’articolo 20 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis):

– utilizzo in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0);

– utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per investimenti in beni materiali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (novità introdotta dal Decreto Sostegni- bis);

– utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per investimenti in beni immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;

– utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo in tutti gli altri casi.

Per i beni 4.0, in caso di interconnessione in anni successivi rispetto a quello di entrata in funzione, resta salva la facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari.

Non rileva il fatto che l’impresa abbia o meno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: il momento di decorrenza scatta dall’anno (non dal periodo d’imposta) successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.

2. Estensione limite annuo dei crediti compensabili o
rimborsabili

L’art. 22 del Decreto in commento, dispone per il solo anno 2021 l’incremento da 700.000 euro a 2 milioni di euro del limite annuo, dell’ammontare cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

 utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24;

 rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, tramite la procedura semplificata.

Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite era stato incrementato da 700.000 a 1 milione di euro.

Per quanto concerne, invece, i subappaltatori edili, tale nuovo limite assorbe quello di un milione di euro previsto per essi, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

3. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’art. 32 del Decreto introduce un nuovo credito d’imposta per la sanificazione in favore di:

 Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

 Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi;

 Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

Tale credito d’imposta spetta per le spese sostenute:

 Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;

 Per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi da Covid-19).

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

4. Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

L’art. 36 del Decreto, dispone il riconoscimento, su domanda, di quattro ulteriori quote di reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Ai sensi dell’art. 85 co. 5 del DL 34/2020 convertito, la quota è determinata in un ammontare minimo di 400 euro, da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza.

Il beneficio spetta ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

– Reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio Rem;

– Residenza in Italia;

– Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020;

– ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

Non devono essere presenti nel nucleo familiare componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid-19 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite il modello predisposto dall’INPS.

5. Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

L’art. 43 introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio.

L’esonero:

 trova applicazione a decorrere dal 26/05/2021 ed è fruibile fino al 31/12/2021;

 è riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;

 È riparametrato e applicato su base mensile;

 Non si applica su premi e contributi dovuti all’INAIL.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero si applicano, fino al 31/12/2021, i divieti riguardanti:

 L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto;

 La facoltà di recedere dal contratto per GMO ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

La violazione dei suddetti decreti determina:

 La revoca dell’esonero contributivo, con efficacia retroattiva;

 L’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale Covid-19) ai sensi dell’art. 8 co. 1 e 2 del DL 41/2021.

6. Misure favorevoli acquisto prima casa

Al comma 1 dell’art. 64 del Decreto viene prorogata al 31.12.2021 l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini), per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.

Viene elevata a 36 anni non compiuti l’età massima di accesso al fondo per i titolari di un rapporto di lavoro atipico (ex art. 1 della L. 92/2012).

Infine per le domande presentate dal 25.06.2021 fino al 30.06.2022, viene elevata all’80% della quota capitale la misura massima della Garanzia concedibile dal Fondo, a favore delle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2003, che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%.

Viene introdotta una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione, per i soggetti di età inferiore ai 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Tale beneficio è limitato agli atti stipulati tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022. L’agevolazione riguarda non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà ma anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

7. Misure a sostegno della stampa e investimenti pubblicitari

L’art. 67, commi 1 – 6, dispone il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali.

A tali soggetti è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Occorre presentare istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto saranno stabiliti le modalità, i contenuti, ed i termini per la presentazione dell’istanza.

Con riferimento al 2021, per il commercio di giornali e quotidiani e di periodici, l’IVA può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95% (anziché dell’80%) per i giornali e quotidiani periodici.

Per quanto concerne gli investimenti pubblicitari, viene previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso:

 a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;

 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e su radio e tv;

 nel rispetto del regolamento “de minimis”.

Per l’anno 2021 la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 19 luglio 2021

Dott. Salvatore Esposito salvatoreesposito@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Claudia De Falco claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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