Newsletter n. 11 – Legge di Bilancio 2021 – misure in materia di lavoro e previdenza

Legge di Bilancio 2021 – misure in materia di lavoro e previdenza

Con il presente documento si fornisce l’informativa sulle principali misure in materia di lavoro e previdenza, contenute nella L. 30.12.2020, n. 178 pubblicata nella G.U. n. 322 in pari data, cd. “Legge di Bilancio 2021” (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come eventualmente chiarite durante l’evento “Telefisco”.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1. Incentivo per l’occupazione giovanile

2. Incentivo per l’occupazione di donne

3. Decontribuzione Sud

4. Proroga del divieto di licenziamento

5. Proroga per i trattamenti di integrazione salariale COVID-19

1. Incentivo per l’occupazione giovanile

Per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, – che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa – è possibile beneficiare dell’esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:

– un periodo massimo di 36 mesi sia per le assunzioni a tempo indeterminato che nel caso di trasformazione dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

– per un periodo di 48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.

2. Incentivo per l’occupazione di donne

Per il biennio 2021-2022, per le assunzioni di lavoratrici donne, con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, è possibile beneficiare dell’esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:

– 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;

– 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

L’esonero contributivo spetta a condizione che comporti un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilavati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

3. Decontribuzione Sud

L’esonero contributivo previsto dall’art. 27 co. 1 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “Decontribuzione Sud”) viene prorogato fino al 2029.

In particolare l’agevolazione si applica nelle seguenti misure:

– 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;

– 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

– 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Sono esclusi dall’agevolazione:

• enti pubblici economici;

• istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

• enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

• ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

• aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 del DLgs. 18.8.2000

n. 267;

• consorzi di bonifica;

• consorzi industriali;

• enti morali;

• enti ecclesiastici.

4. Proroga del divieto di licenziamento

Il disegno di Legge di Bilancio 2021 prevede l’estensione del divieto di licenziamento già in vigore fino al 31 marzo 2021.

Il divieto si applica:

– alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;

– alle procedure di licenziamento collettive, comprese quelle già avviate e non ancora concluse.

Il divieto di licenziamento resta inapplicabile in caso di:

– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività;

– accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all’esodo, limitatamente ai lavoratori che aderiscono su base volontaria;

– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio.

5. Proroga per i trattamenti di integrazione salariale
COVID-19

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 12 settimane.

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:

– tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;

– tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno Ordinario e di CIGD.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (ai sensi dell’art. 12 de DL 137/2020 – Decreto “Ristori”), pari al massimo di 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.

I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore delle Legge di Bilancio 2021.

Per fruire delle 12 settimane di integrazione salariale non è previsto il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 18 marzo 2021

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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