Legge di Bilancio 2021 – Misure IVA e altre imposte
Con il presente documento si affrontano le principali misure IVA e altre imposte, contenute nella L. 30.12.2020, n. 178 pubblicata nella G.U. n. 322 in pari data, cd. “Legge di Bilancio 2021” (di seguito anche “Legge di Bilancio”).
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
1. “Plastic tax” e “Sugar tax” – Modifiche
2. Cessioni ad aliquota IVA “zero” per emergenza COVID-19
3. Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto
4. Termini di registrazione delle fatture attive
5. Esterometro -Modifiche
6. Territorialità IVA del settore nautico – Modifiche
7. Disciplina IVA della navigazione in “alto mare” – Modifiche
8. Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA
1. “Plastic tax” e “Sugar tax” – Modifiche
La Legge di Bilancio, ai commi 1084 e 1805, ha previsto delle modifiche in merito alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”):
proroga al 1.07.2021 per l’entrata in vigore della Plastic tax, con estensione della sua applicazione ai committenti e aumento della soglia di esenzione dall’imposta.
Il rappresentante fiscale di soggetti non residenti è solidale ai fini del pagamento
dell’imposta, con riduzione delle sanzioni amministrative applicabili.
I poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle Dogane sono estesi.
Dal 2021 diventa strutturale la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente.
Inoltre, al comma 1086, è stata prevista la modifica in merito alla disciplina dell’imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. Sugar tax) che consiste:
nella proroga al 1.01.2022 per l’entrata in vigore della Sugar tax;
nella inclusione, fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento
nella riduzione delle sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento.
2. Cessioni ad aliquota IVA “zero” per emergenza COVID- 19
Ai commi 452 – 453, la Legge di Bilancio ha previsto una deroga all’art.124 del DL 34/2020, introducendo il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.
3. Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto
La Legge di Bilancio, al comma 40, ha disposto che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.
4. Termini di registrazione delle fatture attive
Il comma 1102 ha disposto che i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, hanno la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).
5. Esterometro -Modifiche
I commi 1103 e 1104, hanno previsto che alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022, i dati relativi alle operazioni effettuate con l’estero saranno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.
Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Per le operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022 si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
6. Territorialità IVA del settore nautico – Modifiche
La Legge di Bilancio, ai commi 710-712, ha previsto che per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un’apposita dichiarazione.
La dichiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvatodall’Agenzia delle Entrate.
La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto modello.
7. Disciplina IVA della navigazione in “alto mare” – Modifiche
Al comma 708, la Legge di Bilancio ha disposto che, per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA per le operazioni riferite a navi adibite alla navigazione in “alto mare”, il cessionario o committente sarà tenuto ad attestare l’effettiva navigazione in “alto mare” mediante un’apposita dichiarazione.
La dichiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.
La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto modello.
8. Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA
I commi 1079-1083 hanno previsto un rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva.
L’Amministrazione Finanziaria può effettuare specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per la formazione del plafond, e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione di lettere d’intento illegittime.
Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini Iva
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Roma, 22 marzo 2021
Dott. Marco Senesi
marcosenesi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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