Conversione “Decreto Sostegni-Bis” 1: Contributo a fondo perduto e Crediti d’imposta
Con il presente documento si riporta il commento alle principali disposizioni del c.d. “Decreto Sostegni-bis” integrate dalle novità introdotte dalla Legge di conversione.
Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti riferibili ai contributi a fondo perduto e ai crediti d’imposta.
Indice
1. Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA
2. Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi
3. Credito d’imposta per le società benefit
4. Credito d’imposta investimenti beni strumentali
5. Credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo
6. Credito d’imposta sanificazione, DPI e tamponi
7. Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti
8. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
1. Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA
L’art. 1 del Decreto ha previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il contributo è articolato in tre forme:
– un contributo “automatico” pari a quello del DL “Sostegni”;
– se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
– un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.
1) Contributo “automatico”
Il contributo “automatico” è riconosciuto a tutti i soggetti, con partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL), che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).
Il nuovo contributo:
– spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”);
– è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
2) Contributo “alternativo”
Il contributo “alternativo” è riconosciuto a tutti i soggetti (che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”):
– che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
– a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
– i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL);
– gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
– gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Modalità di calcolo del contributo a fondo perduto:
– per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 –
31.3.2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019:
1. 60% fino a 100.000 euro;
2. 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione;
3. 30% da uno a 5 milioni;
4. 20% da 5 a 10 milioni;
– per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”, alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019:
1. 90% fino a 100.000 euro;
2. 70% da 100.000 a 400.000 euro;
3. 50% da 400.000 a un milione;
4. 40% da uno a 5 milioni;
5. 30% da 5 a 10 milioni.
Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.
Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto
Il contributo può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.
Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, entro il 2.9.2021, mentre per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
3) Contributo “perequativo”
Il contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in
corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto.
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento.
2. Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi
L’art. 7 del Decreto ha prorogato al 2022 il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui all’art. 10 del DL 83/2014 previsto nella misura del 65%. L’importo totale delle spese é, in ogni caso, limitato alla somma di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera.
3. Credito d’imposta per le società benefit
L’art. 19-bis del Decreto ha prorogato Il credito d’imposta per le società benefit di cui all’art. 38-ter del DL 34/2020 viene prorogato fino al 31.12.2021 (in luogo del termine del 30.6.2021).
– Viene altresì disposto che tra i costi di costituzione o trasformazione agevolati sono compresi:
– i costi notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;
– le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
L’importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000,00 euro per ciascun contribuente.
4. Credito d’imposta investimenti beni strumentali
L’art.20 del Decreto ha esteso la possibilità di utilizzare (in compensazione nel modello F24) il credito d’imposta in un’unica quota annuale, ai soggetti con ricavi/compensi non inferiore a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021.
Il credito d’imposta spetta alle imprese e ai professionisti (con riferimento ad alcuni investimenti) residenti in Italia ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Non spetta alle imprese:
– in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
– destinatarie di sanzioni interdittive.
Condizione per avere l’agevolazione in esame sono:
– il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
– e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
La seguente tabella sintetizza la misura dell’agevolazione, distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti:
La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è caratterizzata da modalità di fruizione anticipate e accelerate dell’agevolazione, che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, L. 178/2020, ai seguenti investimenti in beni materiali e immateriali sia ordinari sia 4.0:
– effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;
– effettuati entro il 30.06.2023 su valida “prenotazione”.
A tali investimenti si applicano le regole di fruizione dettate dai commi 1059 e 1059-bis, quest’ultimo introdotto dall’articolo 20 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis):
– utilizzo in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0);
– utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per investimenti in beni materiali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (novità introdotta dal Decreto Sostegni- bis);
– utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per investimenti in beni immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
– utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo in tutti gli altri casi.
Per i beni 4.0, in caso di interconnessione in anni successivi rispetto a quello di entrata in funzione, resta salva la facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari.
Non rileva il fatto che l’impresa abbia o meno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: il momento di decorrenza scatta dall’anno (non dal periodo d’imposta) successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.
5. Credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo
L’art. 4 del Decreto proroga il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo:
– da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 a norma dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020;
– dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, per altri soggetti.
Proroga del credito per il settore turismo
Per effetto della nuova norma, il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021), per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, che ne godono a partire dal mese di marzo 2020 (o aprile 2020 se stagionali).
Si ricorda che il credito d’imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% sui canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% sui canoni di affitto d’azienda:
– a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente ex art. 28 co. 3 del DL 34/202025;
– a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
L’art. 4 del DL 73/2021 introduce una “nuova versione” del credito d’imposta locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020.
In particolare, il “nuovo” credito d’imposta locazioni “Sostegni-bis”, dal punto di vista soggettivo, riguarda:
– i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis”;
– gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Misura del credito
Per quanto concerne la misura del credito d’imposta e l’ambito oggettivo di applicazione (tipologia contrattuale e tipologia di immobili), in forza del rinvio ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 28 del DL 34/2020, resta confermato che il credito “Sostegni-bis” spetta (come il credito di cui all’art. 28 del DL 34/2020):
– nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– nella misura del 40% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta anteriore al 26.5.2021;
– nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
– nella misura del 20% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta anteriore al 26.5.2021;
– nella misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Calo del fatturato
Cambia, invece, la condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d’imposta sui canoni 2021, previsto dal decreto “Sostegni-bis”, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/202029, in breve, cambiano:
– sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
– sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”30, dovendo confrontare il fatturato riferito al periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 con il fatturato 1.4.2019 – 31.4.2020;
– sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall’art. 28 del DL 34/2020), bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.
In breve, potranno godere del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagati, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.
6. Credito d’imposta sanificazione, DPI e tamponi
L’Art. 32 del Decreto proroga il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta spetta:
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
– agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
– alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast (alternativa introdotta in sede di conversione del DL).
Oggetto dell’agevolazione
Sono oggetto dell’agevolazione le spese sostenute:
– nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
– per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile:
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero
– in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
7. Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti
L’Art 48-bis del Decreto ha previsto un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti “solari”).
Spese agevolabili
Sono agevolabili le spese:
– sostenute fino all’importo massimo di 30.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
– relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Con apposito DM saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
8. Credito d’imposta per l’acquisizione di competenze manageriali
L’Art. 60-bis ha previsto un credito d’imposta alle imprese (in precedenza riconosciuto ai soggetti pubblici e privati) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate, fino all’importo massimo di 100.000,00 euro.
Le disposizioni attuative, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, saranno definite con successivo decreto.
9. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
L’Art. 67 del Decreto ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
– a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
– nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV, per i quali spetta il credito in misura “ordinaria”);
– entro il limite massimo di 65 milioni di euro per ciascun anno (in luogo del precedente limite di 50 milioni);
– nel rispetto del regolamento “de minimis”.
Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2022.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 6 agosto 2021
Dott.ssa Claudia De Falco claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
Newsletter n. 20 – Conversione “Decreto Sostegni-Bis” Contributo a fondo perduto e Crediti d’imposta