“Decreto Sostegno”: contributo a fondo perduto
Con il presente documento si fornisce l’informativa sul contributo a fondo perduto, previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella G.U. n. 70 in pari data, cd. “Decreto Sostegno” (di seguito anche “Decreto”).
Indice
1. In cosa consiste
2. Soggetti beneficiari
3. Calcolo riduzione del fatturato
4. La misura del contributo
5. Modalità di calcolo del contributo
6. Trasmissione dell’istanza
1. In cosa consiste
Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che lo intende richiedere.
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24.
Nel caso di utilizzo in compensazione del contributo come credito d’imposta non trovano applicazione:
– il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2000;
– l’ammontare annuo massimo delle compensazioni pari ad 700.000 euro, di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000;
– l’ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili di 250.000 euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
2. Soggetti beneficiari
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti non commerciali e del terzo settore, senza limitazione settoriale o classificazione delle attività economiche.
Per beneficiare del contributo, devono essere rispettati specifici requisiti che sono di seguito illustrati.
PRIMO REQUISITO
Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Al fine di evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:
| Società di Capitali (SC) | Ricavi | RS107, col. 2 | |
| Enti Non Commerciali (ENC) | Ricavi | Contabilità ordinaria | RS111 |
| Contabilità semplificata | RG2, col. 7 | ||
| Regime forfetario art. 145 Tuir | RG4, col. 2 | ||
| Contabilità pubblica | RC1 | ||
| Compensi | RE2 | ||
SECONDO REQUISITO
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 risulti inferiore ad almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
– ai soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
– ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
– agli enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
– agli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
3. Calcolo riduzione del fatturato
Come accennato nel paragrafo precedente per beneficiare del contributo a fondo perduto è necessario calcolare la media mensile del fatturato relativa agli anni 2019 e 2020, dapprima però occorre calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.
A tal fine, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.
Le indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020 sono le seguenti:
– devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
– occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
– concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni e servizi (rispetto ai quali è emessa fattura ai sensi dell’art. 36 DPR 633/72);
– gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
– nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
– gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
L’Agenzia delle Entrate con le circolari nn. 15/2020 e 22/2020), con riferimento a passati contributi a fondo perduto, aveva chiarito che sono da considerare tutte le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni del periodo interessato, alle quali vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo che non sono rilevanti ai fini IVA.
Inoltre, con la risposta a interpello n. 350/2020, con riferimento al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, ha precisato che le somme percepite da una società a titolo di rimborso spese, ancorché escluse da IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72 e non documentate da fattura, devono essere incluse nel calcolo della riduzione del “fatturato” della società medesima, in quanto rappresentano ricavi ai sensi dell’art. 85 del TUIR.
Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine,
occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.
In caso di attivazione della partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato.
Per maggiore chiarezza sul procedimento da seguire per il calcolo delle medie mensili del fatturato e dei corrispettivi relative agli anni 2019 e 2020, si fornisce il seguente schema esplicativo.
| Esempio: 7 agosto 2020 | Nell’esempio: tra il 1° settembre e il 31 dicembre | Nell’esempio: 4 | ||
| Tra il 1° gennaio eil 23 marzo 2021 | Zero | Zero | Zero | Zero |
4. La misura del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure:
– 60%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
– 50%, con ricavi o compensi tra 100.000 euro e 400.000 euro;
– 40%, con ricavi o compensi tra 400.000 e fino a 1 milione;
– 30%, con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni;
– 20%, tra 5 e 10 milioni.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
5. Modalità di calcolo del contributo
Il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
a) per i soggetti che hanno attivato la partita Iva fino al 31 dicembre 2018, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa (almeno del 30%, in quanto requisito di accesso al contributo), a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore
b) per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
– se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa (superiore, pari o inferiore al 30%), a tale importo si applica la percentuale prevista, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo;
– se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Il contributo minimo corrisponde a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:
– partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019;
– dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;
– calcolando la differenza tra i suddetti importi;
– applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.
A titolo esemplificativo, si consideri un soggetto con un fatturato 2019 pari a 70.000 euro e un fatturato 2020 pari a 40.000 euro.
In tal caso, il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 5.833 (70.000/12) e quello del 2020 è pari a 3.333 (40.000/12).
La differenza tra i suddetti importi è quindi pari a 2.500 euro.
A tale differenza andrà applicata la percentuale del 60% (soggetto con ricavi/compensi 2019 inferiori a 100.000), ottenendo quindi un contributo a fondo perduto spettante pari a 1.500 euro (60% di 2.500 euro).
6. Trasmissione dell’istanza
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
Relativamente alla modalità di erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Nel caso di opzione relativa all’accredito su conto corrente, il soggetto richiedente deve indicare l’Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale l’Agenzia delle entrate erogherà il contributo.
L’Iban da indicare nell’istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 31 marzo 2021
Dott. Alfredo Scaramuzzo
alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
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