Legge di Bilancio 2021 – Bonus investimenti nel Mezzogiorno
Con il presente documento si fornisce l’informativa sul Bonus Mezzogiorno, a valle della L. 30.12.2020, n. 178 pubblicata nella G.U. n. 322 in pari data, cd. “Legge di Bilancio 2021” (di seguito anche “Legge di Bilancio”) e del provvedimento AGE n. 65238 del 9 marzo 2021.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
1. Bonus investimenti nel Mezzogiorno
2. Nuovo modello di comunicazione
1. Bonus investimenti nel Mezzogiorno
La Legge di bilancio 2021 proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
Beneficiari
Possono accedere al bonus investimenti Sud e ottenere il credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, le imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e dal regime contabile adottato, fatta eccezione dei seguenti:
– industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e delle relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà.
Beni agevolabili
Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti, facenti parte di un progetto di “investimento iniziale” relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Rientrano, quindi, nel perimetro dell’agevolazione gli investimenti relativi:
– alla creazione di un nuovo stabilimento;
– all’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
– alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
– ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Di contro, sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dell’agevolazione:
– gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”;
– gli investimenti in beni merce;
– gli acquisti di materiali di consumo;
– gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Misura del credito
Il credito d’imposta è pari:
• 25% dell’investimento per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
• 35% dell’investimento per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
• 45% dell’investimento per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Modalità di funzionamento e cumulabilità con altre agevolazioni
Per fruire del credito d’imposta, le imprese devono presentare all’Agenzia delle Entrate un modello di domanda nel quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e l’ammontare del credito d’imposta per il quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta AGE che certifica il credito e comunque non prima del periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo indicato nella comunicazione ed approvato dall’Agenzia delle Entrate nella ricevuta AGE, pena lo scarto del modello F24.
Il credito d’imposta risulta cumulabile sia con gli aiuti “de minimis” sia con altri aiuti di Stato aventi a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Tuttavia, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non determini il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative discipline.
2. Nuovo modello di comunicazione
Con provvedimento n. 65238 del 9 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni, utilizzabile dal 31 marzo 2021 per i soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per il Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES).
Il nuovo modello di comunicazione sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, sia per rinunciare a una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 16 marzo 2021
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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