Newsletter n. 23 – La nuova Posizione Finanziaria Netta

La nuova Posizione Finanziaria Netta

Con la presente newsletter viene fornita una sintesi sulla nuova composizione e determinazione della Posizione Finanziaria Netta delle società quotate nei bilanci annuali e semestrali, a valle del documento “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del Regolamento UE 2017/1129” dall’ESMA (European Securities and Markets Authority).

Come detto, il documento si riferisce alle società quotate, ma appare inevitabile che esso verrà poi adottato anche per le non quotate e nelle operazioni di M&A.

Indice

1. Indicazioni dell’ESMA

2. Nuovo prospetto dell’indebitamento finanziario netto

3. Indebitamento finanziario non corrente

1. Indicazioni dell’ESMA

Le nuove indicazioni dell’ESMA prevedono la rivisitazione della formula di questo importante indicatore di bilancio, che consente di valutare la situazione finanziaria di un’azienda o di un gruppo, la sua solidità e la sua capacità di rimborsare i finanziamenti ricevuti, comporterà delle differenze rispetto a quanto, di norma, pubblicato fino ad oggi nell’informativa finanziaria.

In dottrina e (ormai) nella prassi, la posizione finanziaria netta (indebitamento finanziario netto o PFN) è considerata un indicatore alternativo di performance, utilizzato sia nell’informativa periodica di bilancio, con una particolare rilevanza nel caso di imprese in situazione di crisi, sia nella contrattualistica (si pensi alla formulazione delle clausole di covenant che accompagnano i contratti di finanziamento oppure alle clausole contrattuali finalizzate alla determinazione del prezzo di acquisto di un’impresa o ramo d’azienda) e nell’analisi finanziaria in generale.

Si tratta, infatti, di un parametro che, in autonomia o messo a rapporto con altri indicatori di bilancio, consente di valutare la situazione finanziaria di un’azienda o di un gruppo, la sua solidità e la sua capacità di rimborsare i finanziamenti ricevuti.

Eppure, nonostante l’indubbia rilevanza e l’ampio utilizzo di questo parametro, ad oggi né i principi contabili nazionali né i principi contabili internazionali ne definiscono la natura o arrivano a specificarne le modalità di calcolo.

Di conseguenza, sono riscontrabili in dottrina e nella prassi diverse configurazioni di PFN.

Fino alla recente presa di posizione dell’ESMA, almeno in termini di comunicazione nell’informativa finanziaria, il metodo più noto di determinazione della PFN, era quello riportato nelle Raccomandazioni del 2005 del CESR (ex Comittee of European Securities Regulators, ora ESMA – CESR/05-054b) e riconfermato dalla CONSOB (DEM/6064293 del 28 luglio 2006).

È opportuno precisare che il principio OIC 6, relativo alle ristrutturazioni dei debiti, ormai abrogato, richiedeva la presentazione dell’indebitamento finanziario netto nella nota integrativa delle imprese con debiti ristrutturati e forniva un modello di composizione sostanzialmente allineato a quello CESR 2005/CONSOB 2006.

Invece, l’attuale principio OIC 19, che ha incorporato le precedenti disposizioni dell’ex OIC 6, riconferma l’esigenza di presentare l’andamento di questo indicatore tra le informazioni integrative della nota da parte delle imprese che hanno effettuato ristrutturazione del debito, ma non fornisce indicazioni sulle modalità per procedere al suo calcolo.

Nella Tabella n. 1 è riportato un confronto della struttura dell’indebitamento finanziario netto nella versione attuale rispetto alla versione precedente.

2. Nuovo prospetto dell’indebitamento finanziario netto

Nuova versione                                                                                   Vecchia versione
ADisponibilità liquideACassa
BMezzi equivalenti a disponibilità liquideBAltre disponibilità liquide (dettagli)
CAltre attività finanziarie correntiCTitoli detenuti per la negoziazione
DLiquidità ( A + B + C)DLiquidità (A + B + C)
  ECrediti finanziari correnti
EDebito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)FDebiti bancari correnti
FParte corrente del debito finanziario non correnteGParte corrente dell’indebitamento non corrente
  HAltri debiti finanziari correnti
GIndebitamento finanziario corrente (E+F)IIndebitamento finanziario corrente (F + G + H)
HIndebitamento finanziario corrente netto (G – D)JIndebitamento finanziario corrente netto (I + E – D)
IDebito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti finanziari di debito)KDebiti bancari non correnti
JStrumenti di debitoLObbligazioni emesse
KDebiti commerciali e altri debiti non correntiMAltri debiti non correnti
LIndebitamento finanziario non corrente (I + J + K)NIndebitamento finanziario non corrente (K + L + M)
MTotale indebitamento finanziario (H + L)OIndebitamento finanziario netto (J + N)

Tabella n. 1

3. Indebitamento finanziario non corrente

La modifica più importante è sicuramente costituita dalla presenza dei debiti commerciali e degli altri debiti non correnti nella composizione dell’indebitamento finanziario non corrente; nella precedente versione era prevista l’esplicitazione degli “altri debiti non correnti”; tuttavia, nella prassi, questa posta era considerata sempre come un debito verso banche e altri istituti finanziari.

Il documento dell’ESMA precisa che nella voce “debiti commerciali e altri debiti non correnti” devono essere ricompresi i debiti “non remunerati che presentano una significativa componente di finanziamento implicito o esplicito”, quali i debiti verso fornitori superiori ai dodici mesi, effettuando peraltro un rinvio, per maggiore chiarezza, ai §§ 59-62 dell’IFRS 15 (Ricavi provenienti da contratti con i clienti).

Analogamente, precisa sempre l’ESMA, in questa voce andranno inclusi anche gli altri eventuali prestiti infruttiferi.

Debiti finanziari

Contestualmente, mentre prima si faceva riferimento ai “debiti bancari” il nuovo documento riporta i “debiti finanziari”. Si tratta di una modifica che va al di là di quella che appare come una mera variazione di terminologia ove si consideri che il documento ESMA precisa che i debiti finanziari includono i debiti remunerati, cioè i debiti fruttiferi di interessi.

Debiti scaduti

Il documento ESMA non sembra dare indicazioni sui debiti scaduti nei riguardi dei fornitori, dell’Erario e degli enti previdenziali, cioè non è chiaro se questi debiti debbano rientrare tra i “debiti commerciali e altri debiti non correnti” in qualità di debiti non remunerati inclusivi di una componente finanziaria; nel contempo, gli eventuali debiti per imposte e contributi previdenziali dilazionati secondo un piano di rateizzazione concordato tra le parti sembrano rientrare di diritto nella categoria “debiti finanziari”, correnti e non correnti, in quanto fruttiferi.

Sempre con riferimento ai debiti finanziari, il documento raccomanda di evidenziare l’esistenza e l’entità dei debiti correnti e non correnti connessi a contratti di locazione, raccomandazione che può essere adempiuta anche tramite separata indicazione di queste voci nella tabella della PFN.

Liquidità

Un’altra differenza importante da sottolineare è quella relativa al contenuto delle liquidità. In passato questo aggregato includeva, oltre alle disponibilità liquide, i soli titoli disponibili per la negoziazione, mentre i crediti finanziari correnti costituivano un raggruppamento a sé stante; nella nuova formulazione le liquidità includono, in generale, le “Altre attività finanziarie correnti” e queste ultime ricomprendono i titoli posseduti per la negoziazione e anche, evidentemente, i crediti finanziari correnti. Restano escluse dalla posizione finanziaria netta, come in passato, le attività finanziarie non correnti.

Indebitamento indiretto

Da ultimo, il documento ESMA dedica un ampio spazio all’esistenza di forme di “indebitamento indiretto” o “soggetto a condizioni”, cioè alle forme di indebitamento non incluse in bilancio come passività finanziarie e, pertanto, escluse dal prospetto della PFN. A mero titolo esemplificativo, l’ESMA include nell’indebitamento indiretto:

– le garanzie di debiti di terzi che potrebbero trasformarsi in debiti e quindi flussi dell’impresa che ha concesso la garanzia;

– gli impegni definitivi di acquisto di un’attività materiale;

– gli accantonamenti rilevati in bilancio a fronte, ad esempio, di passività previdenziali o contratti onerosi;

– gli impegni relativi a contratti di locazione che, in quanto tali, non sono ancora ricompresi tra i debiti leasing nello stato patrimoniale.

Peraltro, da notare, sono da ricomprendersi tra i debiti indiretti anche gli importi relativi ai “reverse factoring”, nella misura in cui, precisa il documento, non siano già inclusi nella posizione finanziaria netta.

Chiarita la natura dell’indebitamento indiretto o soggetto a condizioni, il documento dell’ESMA invita la direzione delle imprese a valutare l’opportunità di riportare apposite note di commento a corredo della tabella della PFN laddove da questi “impegni” emergano o possano emergere flussi di uscita rilevanti.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 4 ottobre 2021

Dott.ssa Claudia De Falco claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Mario Fabozzi mariofabozzi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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