“Decreto Sostegno” BIS – Parte Prima
Fondo perduto, Misure di sostegno, Credito locazione
Con il presente documento si fornisce la prima parte delle principali novità introdotte dal D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio concernente il Contributo a fondo perduto, il credito d’imposta sulle locazioni, la proroga della riscossione e altre misure di sostegno.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti.
Indice
1. Contributo a fondo perduto
2. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
3. Credito d’imposta canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d’azienda
4. Agevolazioni Tari
5. Sostegno settore turistico nelle città d’arte e bonus alberghi
6. Misure di sostegno al settore tessile e della moda
7. Proroga sospensione Riscossione – Plastic tax
8. Misure di sostegno al settore sportivo
1. Contributo a fondo perduto
L’art. 1 del Decreto prevede un ulteriore contributo a fondo perduto, articolato in tre forme:
1. Contributo “automatico”;
2. Contributo “alternativo”;
3. Contributo “residuale”.
1. Il contributo “automatico”, ha come presupposto la percezione del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni (art. 1 DL 41/2021) ed è pertanto concesso:
a tutti i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del decreto), che hanno richiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto di cui al DL Sostegni, senza presentazione di alcuna istanza;
in misura pari a quello già riconosciuto dal DL Sostegni;
con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).
2. In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo “alternativo” concesso invece:
a tutti i soggetti – che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL Sostegni – che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, diversi da enti pubblici e intermediari finanziari;
purché i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
purché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1.4.2019 al 31.3.2020;
previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento ma, in ogni caso, entro 60 giorni dall’apertura della procedura telematica e dopo la presentazione della comunicazione liquidazione IVA riferita al primo trimestre 2021.
La misura del contributo è determinata applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020:
per i soggetti che hanno ottenuto il contributo ex DL Sostegni, le stesse percentuali previste per quest’ultimo, ossia:
o 60% fino a 100.000 euro di ricavi 2019;
o 50% da 100.000 a 400.000 euro di ricavi 2019;
o 40% da 400.000 a 1 milione di euro di ricavi 2019;
o 30% da 1 a 5 milioni di euro di ricavi 2019;
o 20% da 5 a 10 milioni di euro di ricavi 2019.
per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL Sostegni, le seguenti percentuali:
o 90% fino a 100.000 euro di ricavi 2019;
o 70% da 100.000 a 400.000 euro di ricavi 2019;
o 50% da 400.000 a 1 milione di euro di ricavi 2019;
o 40% da 1 a 5 milioni di euro di ricavi 2019;
o 30% da 5 a 10 milioni di euro di ricavi 2019. Il contributo “alternativo”:
non può essere superiore a 150.000 euro;
può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24;
opera nei limiti del Quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato. Si noti che:
per i soggetti che hanno ottenuto il contributo ex DL Sostegni, sarà necessario presentare istanza per il contributo “alternativo” soltanto qualora la misura dello stesso, calcolata sulla differenza tra fatturato/corrispettivi medi mensili del periodo aprile ’20-marzo ’21 rispetto ad aprile ’19-marzo ’20, risulti superiore al contributo “automatico” calcolato sulla differenza tra i periodi 2019-2020.
I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico”, in caso di presentazione dell’istanza per quello “alternativo”, potranno ottenere l’eventuale maggior valore di quest’ultimo.
Se invece, dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza, restando dovuto il contributo “automatico”.
3. Il contributo “residuale” è un ulteriore contributo a fondo perduto, disciplinato dai commi dal 16 al 27 dell’art. 1 del DL 73/2021, riconosciuto:
a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 e diversi da enti pubblici e intermediari finanziari;
purché i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
nella misura determinata applicando la percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza tra il risultato d’esercizio 2020 e quello relativo al 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate;
previa presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento ma, in ogni caso, entro 30 giorni dall’apertura della procedura e solo se la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 è presentata entro il 10.9.2021.
Il contributo “residuale”:
non può essere superiore a 150.000 euro;
può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24;
opera nei limiti del Quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato;
è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
L’ultimo comma dell’art. 1 DL 73/2021 prevede infine che, in presenza di risorse eccedenti rispetto a quelle utilizzate per i precedenti contributi a fondo perduto, potrà essere erogato un ulteriore contributo a fondo perduto ai soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di Euro.
2. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
L’articolo 2 del Decreto, al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per un periodo di almeno quattro mesi – nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del ciato Decreto – istituisce l’istituzione di un Fondo di 100 mln per l’anno 2021.
Con decreto del MISE, di concerto con il MEF, saranno individuati i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi.
3. Credito d’imposta canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d’azienda
L’articolo 4 del Decreto ha previsto l’estensione e la proroga del credito d’imposta per le locazioni commerciali e l’affitto d’azienda.
In particolare viene prorogato al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per:
le imprese turistico-ricettive,
le agenzie di viaggio e i tour operator.
sempre a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.
4. Agevolazioni Tari
L’articolo 6 del Decreto ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche.
5. Sostegno settore turistico nelle città d’arte e bonus alberghi
L’art. 7 comma 3 del Decreto estende la possibilità di utilizzare il bonus vacanze anche presso le agenzie di viaggio e i tour operator.
Al comma 4 del Decreto, si istituisce un Fondo destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo contro delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.
6. Misure di sostegno al settore tessile e della moda
L’art. 8 del Decreto proroga e potenzia il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, della moda e degli accessori di cui all’articolo 48-bis, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Ecco la sintesi delle novità:
• proroga al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021;
• potenziamento del tetto di spesa a 95 milioni di euro per l’anno 2021 e stanziamento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l’anno 2022;
• introduzione dell’obbligo di comunicazione all’AGE;
• termine di emanazione del D.M., che definisce i criteri di individuazione dei settori economici ammissibili, fissato al 15.06.2021;
• termine di emanazione del Provvedimento del Direttore dell’AGE, che definisce modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, fissato al 25.06.2021.
7. Proroga sospensione Riscossione – Plastic Tax
L’articolo 9, comma 1, del Decreto differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi degli enti locali, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.
Gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo in cui non ha operato la sospensione, cioè dal 1° maggio fino all’entrata in vigore del Decreto restano validi e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi; per gli eventuali versamenti eseguiti in quell’intervallo temporale, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente della riscossione.
Prive di effetto, invece, le verifiche degli inadempimenti (articolo 48-bis, Dpr n. 602/1973) eseguite dal 1° maggio, se l’agente non ha ancora notificato l’ordine di versamento; in tali ipotesi, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Il comma 3 dell’articolo in commento, rinvia di altri sei mesi l’avvio della plastic tax: (articolo 1, commi 634-652, legge n. 160/2019), scatterà dal 1° gennaio 2022, non più dal prossimo 1° luglio.
In ultimo viene procrastinato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni, ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017. In tal modo, aumenta anche il tempo, a disposizione dei soggetti tenuti all’adempimento, per completare la procedura di iscrizione degli immobili in questione al catasto edilizio urbano e, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, regolarizzare spontaneamente la propria posizione (comma 4).
8. Misure di sostegno al settore sportivo
L’art. 10 del Decreto, ai commi 1 e 2, dispone la proroga del credito d’imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all’articolo 81 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
È previsto uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2021.
Il comma 3 del suddetto Decreto dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Le modalità attuative saranno definite con apposito DPCM.
Fino al 31/12/2021, il Fondo di Garanzia per i mutui, istituito dall’art. 90 co. 12 della L. 289/2002, e il Fondo speciale, di cui all’art. 5 co. 1 della L. 24/12/57 n. 1295, possono, rispettivamente, prestare garanzia e concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per far fronte alle esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato relativo al bilancio 2019. Le garanzie sono rilasciate a titolo gratuito.
L’efficacia delle misure è subordinata all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 23 giugno 2021
Dott. Salvatore Esposito
salvatoreesposito@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.