Newsletter n. 24 – Super ACE

Super ACE

Con la presente newsletter viene fornita una sintesi sull’agevolazione ACE, già esistente nel nostro ordinamento fiscale, come rafforzata dal c.d. “Decreto Sostegni bis” con il riconoscimento di un beneficio fiscale nella misura del 15% commisurato agli aumenti di capitale proprio effettuati nel 2021 entro il tetto massimo di 5 milioni di euro, che determina un risparmio potenziale massimo di 180 mila euro.

La misura potenziata dal citato Decreto è stata introdotta al fine di incentivare le ricapitalizzazioni delle imprese in vista della ripresa economica post-pandemia.

1. Super ACE

L’art. 19, commi 2-7, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Decreto Sostegni Bis”, prevede un rafforzamento dell’Aiuto alla Crescita Economica denominato “ACE innovativa 2021”.

In dettaglio, il comma 2 dell’art. 19 stabilisce per il 2021:

– l’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15%;

– la determinazione della “base ACE” calcolata prendendo a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (2020 per i soggetti “solari”);

– la rilevanza degli incrementi del capitale proprio a partire dal 1° giorno del periodo d’imposta (quindi dall’01/01/2021 per i “solari”);

– la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un importo massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

In sintesi, il prospetto che segue:

Caratteristiche                                           ACE “Innovativa 2021”                                                       ACE “ordinaria”
Anni d’imposta agevolabili2021 (Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020)Anni post 2010 (norma “di sistema”)
Rendimento nozionale del capitale proprio15%1,3%
Variazione del capitale proprio rilevante∆ + al 31/12/2021 rispetto al 31/12/2020 (per i “solari”)∆ + del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010
Rilevanza temporale degli incrementi di capitale proprioA partire dal primo giorno del periodo d’imposta (01/01/2021 per i “solari”)Criterio del pro rata temporis (data del versamento, etc.)
Importo massimo ∆ + riconoscibile5 milioni di euroPatrimonio netto risultante dal bilancio (escluse riserve per acquisto azioni proprie)

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della “super ACE” tutti i soggetti titolati a fruire dell’ACE, e quindi sia i soggetti IRES sia i soggetti IRPEF (in contabilità ordinaria).

Ambito temporale

La “super ACE” spetta con solo riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (art. 19 co. 2 del DL 73/2021), vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Modalità di utilizzo

La possibilità di fruire della c.d. “Super ACE” quale credito d’imposta prevede una previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi a partire dal 20 novembre 2021 e con effetto dal giorno successivo agli eventi così individuati dalla norma:

– avvenuto versamento del conferimento in denaro;

– avvenuta rinuncia o compensazione di crediti;

– delibera dell’assemblea che destina, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

L’opzione per la trasformazione dell’ACE in credito d’imposta, con la possibilità di usufruirne dal giorno successivo all’“incremento” del capitale proprio, ha l’evidente finalità di anticipare al 2021, anno caratterizzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria, un beneficio che, in via ordinaria, verrebbe così goduto in termini di minori imposte da versare nel 2022.

Operativamente, il comma 6 del Decreto individua tre modalità di utilizzo del credito d’imposta:

– in compensazione, senza limiti di importo, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/97;

– secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;

– ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

In tale ultima fattispecie, specifica la norma, il credito è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, e i soggetti cessionari rispondono solo dell’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Per rendere pienamente operativa tale possibilità, l’Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento che definisce le modalità e i termini per la suddetta comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, e la relativa modulistica da utilizzare.

Con lo stesso provvedimento sono state anche stabilite le modalità per la cessione del credito.

Recupero dell’agevolazione

L’art. 19 del Decreto prevede il recupero dell’agevolazione nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021 (anno di fruizione della “super ACE”) e, quindi nel 2022 e/o nel 2023 (soggetti “solari”).

La norma opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di esercizio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).

Modalità e termini per l’invio della comunicazione

L’istanza, redatta sull’apposita modulistica approvata con il provvedimento, va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Come di consueto, entro i 5 giorni successivi deve essere rilasciata la ricevuta che ne attesti l’esito positivo dell’invio oppure lo scarto dell’istanza.

Come anticipato l’istanza può essere presentata a partire dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022).

Pertanto, salvo eventuali proroghe, il termine ultimo per l’invio, se si tratta di soggetti “solari”, è fissato al 30 novembre 2022.

Da notare che nel provvedimento viene precisato che, poiché la comunicazione può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi di capitale proprio, in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni senza indicare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 12 novembre 2021

Dott.ssa Claudia De Falco claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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