Newsletter n. 1 – 2020 Compensazioni F24

Manovra Fiscale 2020:

Compensazione di crediti dimposta

L’articolo 3, commi da 1 a 3, del DL 124/2019 ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la compensazione di crediti d’imposta nei modelli F24.

Le novità troveranno applicazione con decorrenza dai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. I crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 saranno ancora soggetti alle previgenti regole.

Indice

1. Obbligo di preventiva presentazione delle dichiarazioni

2. Limiti quantitativi e visto di conformità

3. Crediti di importo inferiore a 5.000 euro

4. Obbligo di utilizzo dei servizi telematici

5. Divieto di compensazione in caso di ruoli

1. Obbligo di preventiva presentazione delle dichiarazioni

Con la presente newsletter si intende fornire un primo quadro di sintesi della novella disciplina che ha introdotto anche per i tributi quali imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP, (per l’IVA, la normativa era già stata modificata nel 2009) il generale obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, preventivamente alla fruizione in compensazione del credito da quest’ultima generato.

L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dovrà essere rispettato per l’utilizzo di tutti i crediti sopra citati, di importo superiore ad Euro 5.000,00 e relativi al periodo d’imposta 2019, da indicarsi nei modelli dichiarativi 2020, nei quali saranno esposti, oltre ai crediti maturati in detta annualità, anche quelli eventualmente residui del periodo d’imposta precedente “rigenerati”.

2. Limiti quantitativi e visto di conformità

L’obbligo di preventiva presentazione del modello dichiarativo, va rispettato per le compensazioni di crediti d’imposta sopra individuati, superiori ad Euro 5.000 annui.

L’accesso alle compensazioni è autorizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità o di sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti.

L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione di crediti d’imposta nel modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui, si applica alle sole compensazioni “orizzontali” ovvero tra tributi diversi e tra tributi e contributi.

Sono escluse da detto obbligo le compensazioni tra crediti e debiti della stessa natura “verticali” e crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770), per cui la compensazione può avvenire anche precedentemente all’invio della dichiarazione.

Per dovere di completezza, si fa presente che il DL 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti “orizzontali”:

1. per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA, e

2. per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP.

L’esonero riguarda i soggetti che applicano gli ISA e che conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019).

Si rammenta infine, che il limite per le compensazioni, in relazione a ciascun anno solare è pari ad 700.000 (ovvero Euro 1.000.000 per i subappaltatori edili) ed opera cumulativamente, per tutti i crediti d’imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta disponibile.

Ai fini del raggiungimento del suddetto plafond, non rilevano le compensazioni riportate nella seguente tabella:

3. Crediti di importo inferiore a 5.000 euro

Resta immutata la disciplina della compensazione “orizzontale” per i crediti di importo non superiore ad Euro 5.000. Per tali crediti la compensazione è possibile dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito e non sarà necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione né l’apposizione del visto di conformità.

4. Obbligo di utilizzo dei servizi telematici

Viene esteso alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.

La risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E chiarisce che l’obbligo in parola riguarda, pertanto, anche:

1. i soggetti non titolari di partita IVA;

2. i crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta, finalizzati ad esempio al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del «bonus 80 euro» e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

5. Divieto di compensazione in caso di ruoli

Si rammenta infine che l’articolo 31 DL 78/2010 ha introdotto il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore ad Euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

A partire dal 18 febbraio 2011 pertanto non è più possibile utilizzare crediti erariali qualora non si sia provveduto a sanare le proprie posizioni pendenti, pena l’applicazione di una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo e fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

Il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali ed interessa le sole compensazioni “orizzontali”. La preclusione non opera:

1. nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella;

2. in presenza di ruoli per i quali sia atto concessa una sospensione. Non si considerano scaduti i debiti per i quali è stata concessa la rateazione.

Il mancato pagamento alla scadenza di una sola rata, non pregiudicando il piano di rateazione, non limiterà l’accesso alla compensazione dei crediti d’imposta, ma ai fini del raggiungimento del limite di Euro 1.500 andrà considerato esclusivamente l’ammontare della rata scaduta.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 13 gennaio 2020

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Antonino Fiorentino

antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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