Newsletter n. 13 – Finanziamenti alle imprese

Finanziamenti alle imprese

Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure in materia di accesso al credito, contenute nel Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 pubblicato nella G.U. n. 94 in pari data, cd. “Decreto Liquidità” (di seguito anche “Decreto”).

Con tale manovra il Governo ha stanziato risorse necessarie a privati ed aziende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.

Indice

1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

2. Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

L’art. 1 ha previsto il rilascio di garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi da destinarsi a supporto di piccole e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

La garanzia potrà essere rilasciata, fino al 31 dicembre 2020, dalla società SACE Simest del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Condizioni, modalità e termini di questi finanziamenti garantiti possono così riassumersi:

1) i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di un pre-ammortamento di 24 mesi;

2) l’impresa beneficiaria:

 al 31 dicembre 2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definita dagli inerenti regolamenti comunitari;

 al 29 febbraio 2020 non doveva avere esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, così come definite dalle norme in materia;

 assume l’impegno che nel corso del 2020, essa e ogni altra impresa residente in Italia e appartenente allo stesso Gruppo non procedano ad alcuna distribuzione di dividendi od a riacquisto di azioni.

3) l’importo del finanziamento garantito non può superare il maggiore di questi importi:

 il 25% del fatturato registrato nel 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;

 il doppio dei costi del personale relativi al 2019; nell’eventualità che l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa

riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

4) La garanzia copre tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, secondo il seguente schema:

 le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;

 le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80%;

 le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi, ricevono una garanzia per il 70% dell’importo.

5) La garanzia copre solo i nuovi finanziamenti concessi alle imprese in data successiva all’entrata in vigore del Decreto e garantisce la quota capitale, la quota interessi e gli oneri accessori, tuttavia il costo del finanziamento non può eccedere il costo sostenuto dalle Banche per operazioni similari non garantite.

6) Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

 per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

 per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

7) Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria e non può essere utilizzato al ripagamento di prestiti pregressi.

8) L’impresa finanziata deve assicurare la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

9) Per l’individuazione del limite dell’importo del prestito garantito e della percentuale di garanzia, nel caso in cui l’impresa appartenga a un gruppo, si deve far riferimento al dato consolidato nei casi di gruppi di imprese. Naturalmente, nel caso di più finanziamenti garantiti, si considera l’importo cumulato.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, come anticipato, si applica la seguente procedura semplificata, in base al piano procedurale e documentale di SACE S.p.A:

a) l’impresa presenta la domanda di finanziamento garantito dallo Stato a un soggetto finanziatore, che può erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei finanziatori, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE

c) SACE processa la richiesta, verificando esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore;

d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE

Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate al punto 4, il rilascio della garanzia è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del MEF, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

 contributo allo sviluppo tecnologico;

 appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

 incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

 impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

 peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

SACE svolgerà anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

Per rendere effettiva l’operatività della misura è necessaria l’emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE.

E resta comunque fermo che la misura deve essere autorizzata dalla Commissione Europea.

2. Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

L’art. 4 del Decreto mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall’ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

In tale prospettiva, la norma attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.

Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 10 aprile 2020

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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