Newsletter n. 15 – Norme su Crisi d’impresa e Diritto societario

Norme su Crisi d’impresa e Diritto societario

Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure adottate dal Governo con il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data (di seguito anche “Decreto”), inerenti la tematica della crisi d’impresa ed altri aspetti societari.

Come sempre, il Decreto necessiterà di interventi interpretativi da parte degli Enti competenti ed è ovviamente soggetto all’iter parlamentare di conversione.

Indice

1. Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa

2. Riduzioni di capitale sociale

3. Principi di redazione del bilancio

4. Finanziamenti soci

5. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

6. Ricorsi per la dichiarazione di fallimento

1. Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa

L’articolo 5 del Decreto prevede che le disposizioni in tema di codice della crisi d’impresa entreranno in vigore dal 1° settembre 2021, apportando, quindi, una modifica al comma 1° dell’art. 389 (entrata in vigore) del DLGS 14.

Si applicheranno, quindi, solo a partire dal 1° settembre 2021 le nuove disposizioni generali sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza, le procedure di allerta e composizione assistita, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, la nuova liquidazione giudiziale, l’insolvenza dei gruppi di imprese e la liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni penali e del lavoro.

Restano, invece, operative le norme di cui al comma 2 dell’art. 389 del DLGS 14, come ad esempio, quelle in tema di Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure (artt. 356 e 357) e soprattutto le disposizioni di riforma del codice civile (assetti organizzativi societari, modifiche alla governance delle società a responsabilità limitata, alla responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo ecc.).

I motivi di questo rinvio risiedono nel fatto che, il sistema dell’allerta era stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile, caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale gran parte delle imprese non sia colpita dalla crisi.

In una situazione come quella attuale, invece, dove gran parte del tessuto economico risulta colpito dalla crisi, risulterebbe difficile o quasi impossibile l’applicazione della riforma e degli indicatori già individuati per l’emersione della crisi, i quali non sarebbero in grado di svolgere un ruolo selettivo, finendo per mancare quello che è il proprio obiettivo, generando effetti potenzialmente sfavorevoli e dannosi.

2. Riduzione del capitale sociale

In relazione agli esercizi che si chiuderanno tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, nel caso si verifichino perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo, così come perdite che lo riducano al di sotto del limite legale, non si applicano i provvedimenti previsti per le S.p.A. dagli articoli 2446, commi secondo e terzo e 2447 del codice civile e analogamente per le S.r.l. dagli artt. 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile.

Per inerenza, per i medesimi esercizi, viene “disattivata” l’operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del limite legale prevista dagli artt. 2484, primo comma, n.4) e 2545 duodecies codice civile.

La ratio della disposizione è quella di evitare che il prevedibile rilevante impatto della crisi connessa al COVID-19 ponga gli imprenditori (ed i sindaci) nella condizione, in assenza di ricapitalizzazione, di dover porre in liquidazione l’impresa o di essere responsabili per gestione non conservativa.

3. Principi di redazione del bilancio

Il Decreto affronta anche una tematica fondamentale per la redazione del bilancio d’esercizio, consentendo una deroga temporanea al rispetto del principio di continuità aziendale.

Nel dettaglio l’articolo 7 prevede che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Tali disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Il provvedimento ha l’obiettivo di annullare, almeno per quanto attiene ai criteri di redazione del bilancio, la crisi economica legata alla pandemia consentendo ai soggetti che operavano in continuità prima del 23 febbraio di continuare a farlo per tutto il 2020 garantendo, al contempo, che i bilanci conservino un corretto valore informativo nei confronti dei terzi.

Nello scenario attuale gli amministratori dovranno valutare il suddetto arco temporale neutralizzando gli effetti della pandemia in corso dando piena applicazione all’articolo in commento.

In sede di redazione della nota integrativa sarà opportuno dare una corretta informativa ai lettori, specificando le valutazioni effettuate e inserendo un apposito richiamo all’art. 7 del Decreto.

4. Finanziamenti soci

L’art. 8 del decreto prevede che ai finanziamenti a favore delle società effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento nel periodo tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2467 e 2497quinquies c.c.

Quindi, a prescindere dall’eventuale squilibrio finanziario esistente nella società al momento dell’erogazione del finanziamento soci – che avrebbe suggerito un apporto del socio in conto capitale – lo stesso non risulta postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

La norma in commento è finalizzata a facilitare l’immissione di liquidità nelle società, sacrificando a questo fine, ancorché solo temporaneamente, la disciplina in tema di finanziamenti alla società sottocapitalizzata.

5. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Al fine di salvaguardare quelle procedure concorsuali aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica, l’articolo 9 del Decreto prevede 4 misure in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione.

1. La prima misura consiste nel prorogare di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020.

La proroga non riguarda l’intero adempimento di tutti gli obblighi ma solo quelli di pagamento che scadono tra febbraio e giugno 2020.

2. La seconda misura riguarda i concordati ancora non omologati. Essa permette una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato, nel quale il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

3. Sempre con riferimento ai concordati non omologati, la terza misura consiste nella possibilità per il debitore di modificare unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo di ristrutturazione, spostando di sei mesi massimi i termini.

La modifica viene veicolata tramite una memoria che deve contenere l’indicazione dei nuovi termini, non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati, e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.

4. La quarta misura prevede che venga concessa al debitore una proroga di 90 giorni, accessibile qualora gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell’istanza di concessione della proroga il debitore richiami tutti gli elementi che l’hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all’epidemia.

6. Ricorsi per la dichiarazione di fallimento

L’articolo 10 del Decreto prevede che, per il periodo che va dallo scorso 9 marzo al prossimo 30 giugno 2020, tutti i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento e gli accertamenti giudiziari dello stato di insolvenza sono improcedibili.

Il comma 2 prevede un’unica eccezione, limitata ai casi in cui il ricorso sia stato presentato dal pubblico ministero e sia accompagnato dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell’impresa.

Evidente l’obiettivo della misura: si vuole evitare di avvantaggiare condotte di grave dissipazione di rilevanza anche penale a danno dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione dei casi più gravi.

L’obiettivo di questa misura è quello di alleggerire la pressione sugli imprenditori che potrebbero essere colpiti da una serie di istanze di fallimenti avanzate da terzi e, nello stesso tempo, evitare di metterli nella condizione di dovere presentare domanda di fallimento in proprio in un contesto in cui lo stato di insolvenza può essere ampiamente da addebitare a fattori straordinari, con il rischio tra l’altro di una dispersione del patrimonio produttivo senza un effettivo beneficio a vantaggio dei creditori.

La liquidazione dei beni infatti rischierebbe di avvenire in un mercato certo alterato e dal funzionamento anormale.

L’improcedibilità avrà durata temporanea, dopodiché le istanze potranno tornare a essere presentate, e riguarda un’ampia categoria di imprese, ivi comprese quelle di grandi dimensioni ma non tali da poter avere accesso al “Decreto Marzano” (amministrazione straordinaria).

Per non compromettere però la tutela della parità di condizioni tra i creditori, il comma 3 prevede che i 4 mesi di blocco dei fallimenti sono sterilizzati nel conteggio dell’anno decorrente dalla cancellazione del Registro Imprese per la presentazione di istanze su società cessate e per il conteggio dei termini utili per la presentazione delle revocatorie.

********************************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 15 aprile 2020

Dott. Scaramuzzo Alfredo

alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Newsletter n. 15 – Norme su Crisi d’impresa e Diritto societario

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della