Newsletter n. 21-Disposizioni di rinvio e proroghe e altre norme di natura tributaria – IMU (Seconda parte)

Disposizioni di rinvio e proroghe e altre norme di natura tributaria – IMU

Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure, fiscali contenute nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. “Decreto Rilancio” (di seguito anche “Decreto”).

In questa seconda parte vengono sintetizzate le ulteriori disposizioni relative a rinvii e proroghe in campo tributario ed altre norme fiscali.

Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.

Indice

1. Sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo

2. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

3. Modifiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

4. Sospensione dei versamenti a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

5. Restituzione di somme indebitamente erogate

6. Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

7. Sospensione delle verifiche di inadempienza

8. Proroga sospensione attività dell’agente della riscossione

9. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e del procedimento di accertamento con adesione

10. Esenzione IMU settore turistico

1. Sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo

L’art. 145 prevede, per l’anno 2020, la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28 ter del D.P.R. 602/1973.

Ciò significa che per l’anno in corso l’Amministrazione Finanziaria deve procedere al rimborso dei crediti d’imposta anche qualora il contribuente abbia debiti fiscali iscritti a ruolo.

2. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

L’art. 147 del Decreto prevede un incremento, per l’anno 2020, da 700 mila euro a 1 milione di euro del limite annuo dei crediti compensabili tramite Mod. F24.

Tale disposizione rappresenta uno strumento utile per incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

3. Modifiche degli indici sinettici di affidabilità fiscale (ISA)

Per tener conto degli effetti dell’emergenza sanitaria e per l’elaborazione di ulteriori cause di esclusione, l’art. 148 del Decreto prevede che, in relazione ai periodi d’imposta 2020 e 2021:

a) siano definite specifiche metodologie per l’applicazione degli ISA, utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica, in modo da evitare ulteriori oneri dichiarativi

b) potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato crisi individuale, tenendo conto delle proposte avanzate da organizzazioni di categoria e ordini professionali presenti nella Commissione degli Esperti

c) i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione vengono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione

Infine, l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, per la definizione della strategia di controllo basate sui livelli di affidabilità fiscale, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, terranno conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Mentre, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, considereranno anche il livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta 2018 e 2019

4. Sospensione dei versamenti a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

L’articolo 149 proroga al 16 settembre 2020 i termini di versamento, scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, delle somme dovute a seguito di:

– atti di accertamento con adesione;

-accordi conciliativi;

-accordi di mediazione;

– atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;

-atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi;

– atti di recupero;

-avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni.

Inoltre è possibile beneficiare della proroga anche per il versamento delle rate in scadenza nello stesso periodo (tra il 9 marzo e il 31 maggio) dei piani di rateizzo in corso.

La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell’ambito delle definizioni agevolate (PVC, avvisi di accertamento, liti pendenti bis e PER la regolarizzazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche).

I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione il 16 settembre senza applicazione di sanzioni e interessi, o in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese a partire dal 16 settembre.

Non si procede al rimborso delle somme versate nel periodo di proroga.

5. Restituzione di somme indebitamente erogate

L’art. 150 del Decreto ha la finalità di risolvere un contrasto normativo in merito al diritto del datore di lavoro, nonché sostituto d’imposta, a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all’atto del pagamento.

In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite secondo quanto stabilito dall’art. 10, co. 1, lett. D-bis) del TUIR, in base al quale sono deducibili dal reddito complessivo le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza la ripetizione dell’indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.

Pertanto, la modifica normativa in oggetto prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore debba avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al sostituto d’imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo

La disposizione in oggetto si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020

6. Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

L’art. 152 prevede la sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni fino al 31 agosto nonché degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima dell’entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto, dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Si fa riferimento a tutti i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le medesime somme non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data.

7. Sospensione delle verifiche di inadempienza

L’art. 153 prevede la sospensione della verifica di inadempienza per pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a cinquemila euro.

Per effetto dell’art.48 bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 Euro, devono

verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso; in caso affermativo viene disposto il pignoramento verso terzi.

Tale procedura è sospesa dall’8.03.2020 al 31.08.2020, pertanto se non è stato disposto il pignoramento, l’ente dovrà procedere al pagamento.

8. Proroga sospensione attività dell’agente della riscossione

L’art. 154 estende al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020, in precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio (Decreto “Cura Italia”).

Tali pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020)

L’art. 154 prevede, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Inoltre per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

La lettera d) dell’articolo in oggetto prevede per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, ls possibilità di dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

9. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e del procedimento di accertamento con adesione

L’art. 158 del Decreto prevede che in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, prevista dagli articoli 6 e 12 del DLGS n° 218/1997, sia la sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 al 11.5.2020, prevista dall’art. 83 del DL n° 18/2020.

10. Esenzione IMU settore turistico

L’art. 177 del Decreto prevede l’esenzione della prima rata relativa all’anno 2020 dell’IMU per:

 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e per gli stabilimenti termali

 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 3 giugno 2020

Dott. Alfredo Scaramuzzo

alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it.

Dott. Marco Senesi

marcosenesi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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