COVID-19/7
Misure agevolative fiscali e finanziarie
Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure agevolative di natura fiscale e finanziaria in favore delle persone fisiche e delle imprese contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 (di seguito anche “Decreto”).
Si precisa, come al solito, che molte agevolazioni per essere concretamente usufruite necessiteranno dei relativi provvedimenti da parte degli enti competenti.
Indice
1. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
2. Estensione Fondo centrale di garanzia PMI
3. Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi
4. Misure per il credito all’esportazione
5. Estensione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
6. Conversione DTA in crediti d’imposta
7. Misure di sostegno nei rapporti bancari alle piccole e medie imprese
8. Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia
9. Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
10. Credito d’imposta per botteghe e negozi
11. Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica
1. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
Vengono previsti specifici contributi alle imprese che investono in sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari.
A tal proposito, l’Inail provvederà entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Inoltre al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e di potenziare le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, il suddetto istituto è autorizzato a bandire un concorso pubblico per l’assunzione, a decorrere dall’anno 2020, di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
2. Estensione Fondo centrale di garanzia PMI
Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese il Decreto ha previsto l’estensione dell’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI e gli esercenti arti e professioni. Tale estensione rimarrà operativa per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto.
Le caratteristiche principali dell’utilizzo di tale Fondo possono così riassumersi:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, si innalza la percentuale all’80% e fino ad un massimo garantito di 1.500.000 di per singola impresa. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è invece pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 di euro;
d) sono ammessi alla garanzia del Fondo anche finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere;
e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
f) la garanzia può estendersi anche a chi ha beneficiato della sospensione delle rate di ammortamento o della sola quota capitale di un finanziamento;
g) l’accesso al Fondo è ammesso anche alle imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia ma sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
h) sono eliminate le commissioni di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
i) per le operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è prevista la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie;
j) l’ammontare della tranche junior garantita dal Fondo di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia può essere elevato del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati, a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-
19. In favore di tali soggetti l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
l) viene prevista la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese;
m) sono prorogati di 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Gli interventi della norma sono finanziati complessivamente per 1,5 miliardi in relazione all’anno 2020 viene prevista la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI anche a soggetti privati.
Questa disposizione molto articolata richiederà, come accennato, specifici provvedimenti interpretativi – attuativi.
3. Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi
Tra le varie misure finalizzate all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito finalizzato alla ripresa del sistema produttivo, c’è quella relativa ai contributi annui corrisposti dai confidi all’Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi.
I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Misure per il credito all’esportazione
Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione nel settore turistico Il MEF è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
SACE è una società del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, che assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposte le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all’estero.
L’intervento normativo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni deliberate in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane.
5. Estensione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
Con il Decreto si estende la platea dei potenziali beneficiari della moratoria sui mutui prima casa, già concessa con il Dl 9/2020 a chi si è visto sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni.
Nei prossimi nove mesi anche i lavoratori autonomi potranno richiedere tale moratori se certificano di aver registrato un calo del proprio fatturato subìto su base trimestrale superiore al 33% del fatturato relativo al IV Trimestre 2019. Per di più, per i prossimi nove mesi (cioè fino a circa metà dicembre) è stato eliminato il tetto di 30mila euro di reddito ISEE necessario finora per accedere alla misura.
Per poter presentare le domande, tramite la propria banca, bisognerà attendere chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni.
6. Conversione DTA in crediti d’imposta
Tra le misure di sostegno finanziario delle imprese, il decreto introduce una disposizione volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità.
Nello specifico, il legislatore introduce un “nuovo regime speciale” di conversione delle Deferred Tax Asset – DTA, secondo il quale le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 TUIR alla data della cessione;
importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 211/2011, non ancora dedotto o fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
I crediti devono essere ceduti solo nei confronti di società “terze”, e tale previsione non trova applicazione nel caso di cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Il regime di trasformazione delle DTA non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (art. 17, D.Lgs. n. 180/2015) o lo stato di insolvenza (art. 5 della legge fallimentare ovvero art. 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Per aversi debitore inadempiente, occorre che il mancato pagamento si protragga per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
Il Decreto pone dei limiti all’ammontare delle componenti che possono generare DTA trasformabili:
– esso non può essere superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
– non può superare l’importo di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione.
Per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Nella pratica, ciò comporta che se una società cede crediti per 1 miliardo, potrà trasformare in credito d’imposta un massimo di 200 milioni di euro di DTA, moltiplicato per l’aliquota IRES corrente. Supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24%, il beneficio ammonterebbe nel caso di specie a 48 milioni di euro.
Il Decreto inoltre prevede che le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possano essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio e la trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
Si precisa che a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta;
non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze ACE, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.
Per quanto concerne invece l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione, essi non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24, possono essere ceduti o anche possono essere chiesti a rimborso.
Inoltre è necessario indicare i crediti d’imposta nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.
La conversione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl 59/16 (quadro RK della dichiarazione annuale).
Tale opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.
Ovviamente anche tale disposizione avrà bisogno di provvedimenti attuativi.
7. Misure di sostegno nei rapporti bancari alle piccole e medie imprese
In relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche ed intermediari finanziari, le imprese possono avvalersi dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Si è data alle imprese la facoltà di utilizzare la moratoria solo per la quota capitale o per l’intera rata.
L’accesso alle suddette misure agevolative è subordinato al possesso di quattro importanti requisiti:
si deve far riferimento a operazioni svolte nei confronti di banche ed intermediari finanziari;
è necessaria una autocertificazione di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità come conseguenza della diffusione dell’epidemia del COVID-19;
non devono esserci segnalazioni da parte dell’intermediario che qualificano il credito come “deteriorato”;
il richiedente deve essere un soggetto avente sede in Italia.
Inoltre al fine di limitare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell’epidemia, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1,73 miliardi.
Tale garanzia copre solo parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell’evento eccezionale
Secondo la norma potranno beneficiare della misura in oggetto ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica. Si ritiene quindi che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.
Stando alle stime effettuate, l’importo complessivo dei prestiti alle PMI che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi.
Ovviamente anche tale disposizione avrà bisogno di provvedimenti attuativi.
8. Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia
Al fine di supportare la liquidità delle imprese, il MEF ha istituito un fondo a copertura delle garanzie dello Stato di euro 500 (cinquecento) milioni.
In tal modo, le imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza Covid-19, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.
Tale garanzia è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’esposizione assunta.
9. Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Con l’obiettivo di incentivare le sanificazioni degli ambienti di lavoro, l’art. 64 del Decreto concede, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020 un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito spetta fino ad un massimo di 20 mila Euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Si attende un decreto attuativo con le modalità con cui potrà essere fruito il credito.
10. Credito d’imposta per botteghe e negozi
L’articolo 62 prevede l’attribuzione, ai soggetti esercenti attività d’impresa, di un credito d’imposta, in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione dagli stessi sostenuto per il mese di marzo 2020 in relazione ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Tale agevolazione non trova applicazione alle attività che sono state individuate come essenziali dal DPCM 11 marzo 2020, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/97.
Si attende un decreto attuativo con le modalità con cui potrà essere fruito il credito.
11. Erogazioni liberali a sostegno dell’emergenza epidemiologica
L’art. 66 del Decreto introduce una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La detrazione non può superare i 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, alle suddette donazioni trova applicazione quanto disposto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con la conseguenza che le stesse sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa, non considerandosi destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ai fini IRAP, le suddette erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 21 marzo 2020
Dott. Scaramuzzo Alfredo
alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@fiorentinoassociati.it
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