Newsletter n. 7 – Indennità a lavoratori

COVID-19/5 Indennità a lavoratori

Si porta a conoscenza che con il DL n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (cd. “DL Cura Italia” di seguito anche “Decreto”) il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto è in vigore a far data dalla pubblicazione, ovvero dal 17 marzo 2020.

Con il presente documento, si intende fornire un primo quadro delle novità introdotte in materia di sostegno ai lavoratori.

Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni agevolative, resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati.

Indice

1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

4. Premio ai lavoratori dipendenti

1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il DL Cura Italia, all’art.27, prevede per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

Il Decreto ha previsto all’art.28, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Come per le indennità corrisposte a professionisti, anche questa indennità non concorre alla formazione del reddito, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

Tale misura non è cumulabile con l’indennità riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L’art. 29 ha previsto anche per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato non volontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo.

Per beneficiare dell’indennità, i lavoratori non devono essere titolari di pensione e di un rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente Decreto.

Anche in questo caso viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4. Premio ai lavoratori dipendenti

Durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, l’art. 63 ha previsto l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro e che continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede ordinaria.

Tale premio viene attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta potranno recuperare il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 18 marzo 2020

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

www.fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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