Newsletter n. 4 – COVID 19-2

COVID-19/2 “Zona protetta” estesa a tutta l’Italia

Con il presente documento diamo seguito alla newsletter n. 3 pubblicata ieri per informare che il Presidente del Consiglio ha firmato in data 9 marzo u.s. un nuovo decreto definito “Io resto a casa” (di seguito “Nuovo Decreto”) che estende all’intero territorio nazionale le misure restrittive già applicate per la Lombardia e altre 14 Province del Nord più colpite dal coronavirus col DPCM 8 marzo.

Tali misure si sono rese necessarie a causa della crescita importante dei contagi da coronavirus, e coprono il periodo compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020.

Si riportano infine alcune info in merito all’istituto dello smart working.

Indice

1. Nuovo Decreto “Highlights”

2. Smart working: non è un obbligo per l’azienda

1. Nuovo Decreto “Highlights”

Il Nuovo Decreto concordato con i governatori regionali estende la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, fino all’università, al 3 aprile 2020 (termine inizialmente fissato al 15 marzo).

È altresì disposto che si possa uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e altre primarie necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet.

Secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, l’espressione “comprovate esigenze lavorative” è da intendersi nel senso che la mobilità è comunque consentita per effetto di qualsiasi “esigenza lavorativa” per la quale sia necessario “accedere o muoversi all’interno delle zone individuate con il DPCM, a prescindere da qualsiasi distinzione rispetto al tipo di attività lavorativa”.

In pratica, per giustificare lo spostamento, non occorre che l’esigenza lavorativa abbia carattere urgente, eccezionale o indifferibile, ma sarà sufficiente che il cittadino compili l’apposita autodichiarazione, utilizzando i moduli forniti dalle forze di polizia.

Per chi viola le limitazioni la sanzione prevista è l’arresto fino a 6 mesi e 206€ di multa.

Inoltre, sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nessun blocco dei trasporti pubblici, perché rimane possibile spostarsi per comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o anche motivi di salute.

Lo stop fino al 3 aprile riguarderà anche tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.

Per quanto riguarda i viaggi da e verso l’estero, questi avverranno sempre alle stese condizioni ma con controlli agli ingressi in Italia.

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.

Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi mentre nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari che comunque devono garantire la distanza di un metro tra le persone.

Sono sospese anche le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

2. Smart working: non è un obbligo per l’azienda

Per far fronte alla diffusione dell’epidemia, il legislatore ha introdotto alcune semplificazioni per favorire in tempi brevi un maggiore ricorso allo smart working; in particolare, l’art. 2 del DPCM 25 febbraio 2020 ha previsto l’attivazione “semplificata”, anche in assenza di accordo scritto, con una semplice comunicazione al lavoratore e la possibilità di assolvere gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro in via telematica, anche utilizzando la documentazione rinvenibile sul sito dell’INAIL.

Dai chiarimenti forniti dalla Fondazione studi Consulenti del Lavoro (di seguito “Fondazione”), il lavoro agile nelle sei Regioni colpite da coronavirus (COVID-19) non può essere attivato a prescindere dall’incontro della volontà del datore di lavoro e del lavoratore.

In attuazione di tale disposizione, il DPCM del 23 febbraio 2020 introduce una forma semplificata di attivazione dello smart working per Lombardia e Veneto, e il DPCM del 25 febbraio 2020, estende la misura anche all’Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria, per un totale di sei Regioni.

Di conseguenza, per i datori di lavoro aventi sede legale od operativa nelle Regioni elencate, nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa al di fuori di questi territori, il lavoro agile sarà attivabile, fino al prossimo 15 marzo 2020, anche in assenza degli accordi individuali normalmente necessari.

Al datore di lavoro sarà sufficiente inviare un’autocertificazione che dichiari che lo smart worker appartiene ad una delle aree di rischio.

Secondo la Fondazione non si può prescindere dal fatto che l’istituto del lavoro agile si basi sul principio della volontarietà, che richiede, anche in via semplificata e informale, l’incontro della volontà del datore di lavoro e del lavoratore.

In ogni caso, la preminenza degli interessi in gioco rende “opportuno” l’eventuale diniego da parte dell’azienda in presenza di effettive ragioni oggettive che ne impediscano la convenzione.

A differenza del telelavoro, che normalmente prevede una dotazione completa degli strumenti di lavoro a carico dell’azienda, la Fondazione spiega che lo smart worker potrà utilizzare la propria strumentazione, specialmente nei casi in cui le aziende si ritrovino a dover utilizzare in via straordinaria l’istituto senza poter fornire alcun mezzo tecnologico ai lavoratori, ma sarà sufficiente specificarlo nell’autocertificazione.

Del resto il lavoro agile costituisce, a prescindere dalla situazione di emergenza nella quale versa ora il nostro Paese, un’opportunità “a costo zero” non solo per i lavoratori, ma anche per le aziende, che vedranno migliorare la produttività aziendale e una potenziale riduzione dei rischi connessi agli spostamenti del lavoratore dalla propria abitazione alla propria sede di lavoro.

In allegato il nuovo modulo dell’Autocertificazione.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 10 marzo 2020

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Newsletter n. 4 – COVID19-2

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