Newsletter n. 8 -Sospensione di termini processuali – agevolazioni societarie e nei rifiuti

COVID-19/6 Sospensione di termini processuali – agevolazioni societarie e nei rifiuti

Il DL n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (cd. “DL Cura Italia” di seguito anche “Decreto”), nell’ambito delle misure di sostegno economico per le famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto rilevanti novità in merito alla sospensione di termini processuali, societari e di altri adempimenti.

Con il presente documento, si intende fornire un primo quadro di sintesi di tali disposizioni, fermo restando che esse restano sempre soggette agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati.

Indice

1. Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

2. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

3. Sospensioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

4. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

5. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

6. Rinvio delle comunicazioni sui rifiuti

1. Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Il Decreto sospende nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono altresì sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, c. 3, L. n. 212/2000 (secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati), si applica l’art. 12, DLGS n. 159/2015.

Più precisamente i comma 2 e 3 del suddetto articolo prevedono che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.

Quindi alla luce della situazione attuale, in cui tutto il territorio italiano è colpito da un evento di natura eccezionale, è possibile desumere che il termine di accertamento dell’anno d’imposta 2015, in scadenza entro il 31.12.2020, viene prorogato al 31.12.2022.

2. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Il Decreto dispone la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese anche le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni.

Il decreto inoltre dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio 2020 relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.

Manca come accennato, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli richiamati esplicitamente.

In particolare, la sospensione non è prevista esplicitamente per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni inviate dalle Entrate per la liquidazione automatica o derivanti dal controllo formale secondo quanto previsto dall’art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 e quindi nessuna sospensione per gli avvisi bonari.

Per quanto sopra è quanto mai opportuno attendere gli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati.

3. Sospensione in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Il Decreto prevede il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari.

Le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

La sospensione dei termini si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine computato a ritroso, ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

L’applicazione delle disposizioni richiamate, in quanto compatibili, viene estesa anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Il rinvio delle udienze non riguarda comunque:

– le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

– le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

– i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

– i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità:

– le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;

– le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.

Inoltre è prevista la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non.

Chiaramente un provvedimento così articolato, necessiterà dei successivi chiarimenti operativi degli enti interessati.

4. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

Sono sospesi fino al 15 aprile i termini di scadenza di tutti i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio o avviati dopo quella data.

Il Decreto prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Inoltre tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Le sospensioni di cui sopra non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

Il Decreto prevede comunque, che saranno comunque adottate, dalle pubbliche amministrazioni, misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Anche in tal caso, saranno necessari chiarimenti operativi degli enti interessati.

5. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Il Decreto introduce disposizioni che sono dirette a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

In particolare, per tutte le società di capitali è prevista la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione di bilancio nei 180 giorni a prescindere da eventuali previsioni mancanti o difformi negli statuti delle società, ovvero entro il prossimo 28 giugno.

L’utilizzo di tale termine più ampio si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ad ogni modo, l’utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato dalla società.

Viene inoltre previsto che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, mediante l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le predette società possono altresì disporre che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6, cod. civ.

La disposizione precisa che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Con particolare riguardo alle S.r.l., ancora, si tiene conto della peculiarità che consente loro l’espressione del voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, ex 2479 comma 3 c.c., precisando come tale modalità operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.

Tali modalità, quindi, possono essere utilizzate anche quando:

– non siano previste dall’atto costitutivo;

– la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a un terzo;

– vi sia una richiesta di utilizzare la deliberazione assembleare da parte di amministratori o di un numero qualificato di soci.

Per quanto riguarda le società quotate, le società ammesse alla negoziazione in sistemi multilaterali e con azioni diffuse tra il pubblico, la misura agevolativa prevede la possibilità di indicare nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del DLgs. 58/1998.

A tale figura, inoltre, possono essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135- novies del DLgs. 58/1998, in deroga all’art. 135-undecies comma 4 del DLgs. 58/1998.

Si tratta di soluzioni tese ad agevolare la partecipazione di investitori istituzionali esteri che, normalmente, delegano un rappresentante che, a sua volta, potrà delegare il rappresentante designato.

Anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all’art. 135- undecies del TUF.

Inoltre le deleghe di voto attribuite al rappresentante designato, possono eccedere i limiti fissati dalla legge o dagli statuti.

Tali disposizioni trovano applicazione alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

6. Rinvio delle comunicazioni sui rifiuti

L’Art. 112 del Decreto Legge 18/2020 prevede:

– rinvio degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (per i quali è previsto a legislazione vigente il termine del 30 aprile);

– la proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all’ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;

– lo slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate;

– la proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 18 marzo 2020

Dott. Scaramuzzo Alfredo

alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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