Incentivi, proroghe e agevolazioni alle imprese Parte Prima
Con il presente documento si continua l’informativa sulle misure di natura fiscale ed agevolativa in favore delle persone fisiche e delle imprese contenute nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato nella G.U. n. 128 in pari data, cd. “Decreto Rilancio” (di seguito anche “Decreto”).
Data la numerosità dei provvedimenti nel settore delle agevolazioni, si è ritenuta opportuna una loro suddivisione in base all’ambito di operatività.
Come sempre, il Decreto necessiterà di interventi interpretativi da parte degli Enti competenti ed è ovviamente soggetto all’iter parlamentare di conversione.
Indice
1. Incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
2. Proroga di termini di decadenza fiscale
3. Certificati Bianchi
4. Sostegno alle zone economiche ambientali
5. Esonero temporaneo contributi Anac
6. Proroga dei termini delle procedure di amministrazione straordinaria
7. Deroga a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
8. Patrimonio destinato CDP
9. Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato
10. Liquidità delle imprese appaltatrici
11. Azione di recupero di aziende in crisi
1. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – ALIQUOTA DEL 110%
L’articolo 119 del Decreto prevede una detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (limite massimo di spesa 60.000,00 euro);
• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (limite massimo di spesa 30.000,00 euro);
• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (limite massimo di spesa 30.000,00 euro).
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL “Cura Italia” come ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Tale agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
INTERVENTI ANTISISMICI – ALIQUOTA DEL 110%
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi antisismici.
Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

Anche con riguardo agli interventi antisismici, l’aliquota del 110% spetta per gli interventi effettuati:
• dai condomìni;
• dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
• dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI – ALIQUOTA DEL 110%
La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per:
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
• le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
L’aliquota nella misura del 110% spetta per i suddetti interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati:
• dai condomìni;
• dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
• dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
In questi casi il superbonus del 110%:
• spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto a 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione edilizia);
• deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – ALIQUOTA DEL 110%
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione, spetta nella misura del 110%.
L’agevolazione deve essere in questo caso ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Di seguito una tabella riepilogativa delle spese per l’istallazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici:

Anche in questo caso, l’aliquota maggiorata del 110% compete per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e per i soli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, dagli IACP comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
2. Proroga di termini di decadenza fiscali
Per effetto dell’art. 157 del Decreto, sono previste alcune proroghe dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.
Tutti gli atti di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta e di contestazione/irrogazione delle sanzioni che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 possono essere notificati sino al 31.12.2021, sempre che l’emissione avvenga entro il 31.12.2020.
Ciò vale per qualsiasi ente impositore, non solo per l’Agenzia delle Entrate. Pertanto:
• se i termini per recuperare le agevolazioni prima casa decadono a luglio 2020, il termine slitta al 31.12.2021;
• il termine per accertare il mancato versamento IMU 2015 scade il 31.12.2021;
• il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d’imposta 2015), in scadenza al 31.12.2020, slitta al 31.12.2021.
Qui di seguito nel dettaglio, altri esempi.
AVVISI BONARI
Dall’8.3.2020, è sospesa l’emissione delle comunicazioni bonarie derivanti da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione e incrocio con i dati derivanti dalle liquidazioni IVA.
L’emissione avverrà non prima dell’1.1.2021, salvo casi di urgenza, o quando l’emissione serve per perfezionare istituti deflativi del contenzioso.
È sospesa anche l’emissione di altri atti, come ad esempio gli accertamenti dell’addizionale erariale all’energia elettrica, o in tema di tasse di concessione governativa.
CARTELLE DI PAGAMENTO
In coerenza con la posticipazione dell’emissione degli avvisi bonari, viene prorogato il termine per la notifica della cartella di pagamento. Precisamente:
• in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade il 31.12.2022;
• in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2023 e il 31.12.2022.
Non viene, di contro, prorogato il termine per le cartelle di pagamento che vanno, a pena di decadenza, notificate entro il 31.12.2020; così, l’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), continua a scadere, se si tratta di liquidazione automatica, il 31.12.2020.
3. Certificati Bianchi
L’art. 41 del Decreto, prevede misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi.
Nello specifico, la norma prevede una proroga della chiusura dell’anno dell’obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più adeguato a potersi riassestare dopo l’attuale emergenza.
Mentre, la norma con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1° gennaio dell’anno successivo.
Con l’applicazione della norma proposta si permette quindi, oltre all’anticipo del periodo di rendicontazione, anche all’anticipo della data di inizio dell’emissione degli incentivi, salvaguardando i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti.
4. Sostegno alle zone economiche ambientali
L’art. 277 del Decreto prevede un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, attive alla data del 31.12.2019 e che hanno subito un calo del fatturato in conseguenza dell’emergenza.
Il contributo straordinario è corrisposto, fino ad esaurimento delle risorse del fondo, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo nel 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente, del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economie e delle Finanze.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto nel rispetto della normativa sugli aiuti “de minimis”.
5. Esonero temporaneo contributi Anac
L’art. 65 del Decreto prevede l’esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, dal versamento del contributo relativo al funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG.
6. Proroga dei termini delle procedure di amministrazione straordinaria
L’art. 51 del Decreto, proroga di 6 mesi i termini di esecuzione dei programmi delle società in amministrazione straordinaria, che hanno scadenza successiva al 23.2.2020, al fine di salvaguardare tutte le procedure che avevano concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica.
7. Deroga a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
L’art. 53 del Decreto prevede, alla luce del nuovo “Temporary Framework” della Commissione europea, per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione, che possono ricevere nuovi aiuti, in deroga al divieto di concessione previsto.
Inoltre, Regioni, Province e altri enti territoriali possono concedere varie tipologie di aiuti alle imprese, fra le quali sovvenzioni dirette, anticipi, agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, tassi di interesse agevolati e sovvenzioni per il pagamento dei salari al fine di evitare licenziamenti.
L’erogazione dell’aiuto sarà disposta al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato.
8. Patrimonio destinato CDP
L’art. 27 del Decreto, ha previsto l’istituzione di un Patrimonio Destinato, finalizzato al rafforzamento patrimoniale delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro.
CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un Patrimonio Destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, comprendente beni e rapporti giuridici, apportati esclusivamente dal MEF, con caratteristiche di facile e pronta liquidazione o rifinanziabilità. Come contropartita degli apporti, il Ministero riceverà da CDP S.p.A., strumenti finanziari di partecipazione la cui remunerazione è condizionata dall’andamento economico del patrimonio destinato.
Il patrimonio effettuerà investimenti a carattere temporaneo per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni.
Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, nonché l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Gli interventi del Patrimonio Destinato si rivolgono a società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che devono possedere le seguenti caratteristiche:
1. hanno sede legale in Italia;
2. non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
3. presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Rilancio saranno definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il Patrimonio Destinato avrà una durata di dodici anni dalla costituzione. Detta durata potrà essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di Cassa Depositi e Prestiti, su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
9. Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato
L’art. 33 del Decreto, prevede che i contratti finanziari e assicurativi, conclusi tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il termine dello stato di emergenza (attualmente il 31.7.2020), soddisfano il requisito e hanno l’efficacia probatoria dei documenti informatici anche se il cliente esprime il consenso via posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, se il consenso così manifestato:
• è accompagnato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
• fa riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
• è conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
La consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria può avvenire anche mettendo a disposizione del cliente copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole.
In ogni caso, l’intermediario è tenuto a consegnare tali documenti al contraente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Fino al termine dello stato di emergenza, il cliente può usare le stesse modalità semplificate anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
10. Liquidità delle imprese appaltatrici
L’art. 207 del Decreto dispone alcune misure urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano stati già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché a contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi.
Le procedure in cui i relativi termini non siano scaduti e avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione può essere elevato al 30% del valore delle prestazioni ancora da seguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo a restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
11. Azione di recupero di aziende in crisi
In base all’art. 39 del Decreto, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, di consulenti specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale.
Gli esperti in questione dovranno possedere comprovate competenze, in particolare giuridiche ed economiche, nei processi di reindustrializzazione e saranno selezionati in base ad una procedura comparativa mediante avviso pubblico.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 8 giugno 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Newsletter n. 23 – Incentivi, proroghe e agevolazioni alle imprese (Prima parte)