“Decreto Ristori quater”: Sospensione versamenti – IMU – Agevolazioni contributive
Con il presente documento si fornisce l’informativa sulle principali misure agevolative per le imprese, contenute nel decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 pubblicato nella G.U. n. 279 in pari data, cd. “Decreto Ristori quater” (di seguito anche “Decreto”).
Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.
Indice
1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP
2. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
3. Proroga termini definizioni agevolate
4. Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione
5. Soggetti esenti dal versamento IMU
6. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite
7. Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
8. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
9. Sostegno dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione
10. Integrazione salariale
1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP
L’art. 11 del Decreto ha previsto la proroga del versamento del secondo acconto di IRPEF, IRES e IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato.
2. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
L’art. 22 del Decreto ha previsto La sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
1 L’art.1 di tale decreto ha sostituito l’art.5 del decreto ristori bis.
2 L’art. 2 di tale decreto ha sostituito l’art. 7 del decreto ristori bis.
3. Proroga termini definizioni agevolate
Le rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza sono state prorogate, in base all’art. 43 del Decreto, dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021.
4. Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione
Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione, in base all’art. 74 del Decreto.
In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.
Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
5. Soggetti esenti dal versamento IMU
L’art. 85 del Decreto ha previsto l’esenzione IMU per alberghi e strutture ricettive e si applica ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
3 L’art. 3 di tale decreto ha sostituito l’art.7 del decreto ristori bis.
4 L’art. 4 di tale decreto ha sostituito l’art.1 del decreto ristori bis.
5 L’art. 5 di tale decreto ha sostituito l’art.5 del decreto ristori bis.
6. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite
L’art. 86 del decreto ha previsto una nuova indennità una tantum di 1.000 euro agli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.
7. Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive, in base all’art 97 del Decreto, è stato incrementato a 95 milioni.
8. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
L’art 108 del Decreto ha previsto che per il mese di dicembre venga erogata un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
6 L’art. 8 di tale decreto ha sostituito l’art.15 del decreto ristori 1.
7 L’art. 9 di tale decreto ha sostituito l’art.29 del decreto ristori bis.
8 L’art. 10 di tale decreto ha sostituito l’art.17 del decreto ristori 1.
9. Sostegno dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione
L’incremento del Fondo per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, in base all’. 119 del Decreto, è incremento a 350 milioni di euro per il 2020.
Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
10. Integrazione salariale
L’art. 1310 del Decreto ha previsto che i trattamenti di integrazione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
9 L’art. 11 di tale decreto ha sostituito l’art.5 del decreto ristori 1.
10 L’art. 13 di tale decreto ha sostituito l’art.12 del decreto ristori bis.
Napoli, 9 dicembre 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Fabrizio Fiorentino
fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
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