Altri provvedimenti fiscali e finanziari
Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle ulteriori misure di natura fiscale e finanziaria in favore delle persone fisiche e delle imprese contenute nel decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data cd. “Decreto Liquidità” (di seguito anche “Decreto”).
Come sempre, il Decreto necessiterà di interventi interpretativi da parte degli Enti competenti ed è ovviamente soggetto all’iter parlamentare di conversione
Indice
1. Assistenza fiscale a distanza
2. Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche
3. Modifiche della tassazione dei dividendi a società semplici
4. Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
5. Divieto di cumulo pensioni e redditi
1. Assistenza fiscale a distanza
L’art. 25 del Decreto agevola la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 semplificando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione.
I CAF e i professionisti abilitati sono stati autorizzati a gestire a distanza l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.
Inoltre, in caso di necessità, il contribuente, in alternativa, ha la possibilità di inviare una delega non sottoscritta, ma supportata da una propria autorizzazione redatta in forma libera e sottoscritta.
Al termine dell’attuale situazione emergenziale i contribuenti dovranno consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente
Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli, domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS.
2. Versamento imposta di bollo sulle fatture
elettroniche
L’art. 26 del decreto ha modificato l’art. 17 del DL 124/19 stabilendo che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.
Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche messe nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.
Per i versamenti dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno rimangono ferme le ordinarie scadenze.
3. Modifiche della tassazione dei dividendi a società semplici
L’articolo 28 del Decreto modifica la disciplina prevista dall’articolo 32- quater del D.L. n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici, che erano state escluse dal nuovo regime sostitutivo per quelli provenienti dall’estero.
Quindi, con tale provvedimento gli utili di fonte estera ricevono il medesimo trattamento previsto per le persone fisiche residenti e gli enti non commerciali e vengono chiarite le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società semplice.
La norma specifica altresì il trattamento le modalità degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti.
Essa disciplina infine un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022 dove si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.
4. Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Per incentivare l’acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, l’art. 30 del Decreto ha previsto l’applicazione del credito d’imposta, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti, anche per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Come già previsto dal Decreto “Cura Italia” l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto è pari nella misura del 50% delle spese di sanificazione fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di stanziamento di 50 mln di euro per l’anno 2020.
5. Divieto di cumulo pensioni e redditi
L’art. 34 del Decreto prevede che i professionisti iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ai fini della fruizione dell’indennità prevista dal “Fondo per il reddito di ultima istanza”, non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Roma, 17 aprile 2020
Dott. Marco Senesi
marcosenesi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.