– Prima Parte –
IRAP – IVAFE – Disposizioni di rinvio e proroga
Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure in campo fiscale, contenute nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato nella G.U. n. 128 in pari data, cd. “Decreto Rilancio” (di seguito anche “Decreto”).
Data la numerosità dei provvedimenti assunti in campo fiscale, si è ritenuta opportuna una loro suddivisione in base all’ambito di operatività.
In questa sede verranno quindi sintetizzate le disposizioni inerenti IRAP, IVAFE e rinvii e proroghe.
Si precisa che la concreta attuazione delle norme resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.
Indice
1. Cancellazione IRAP
2. IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche
3. Proroga termini superammortamento
4. Proroga del termine dei versamenti sospesi
5. Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni
6. Proroga per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
7. Rimessione in termini e sospensione degli importi, richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
1. Cancellazione IRAP
Le imprese e i lavoratori autonomi con volume di ricavi non superiore a 250 mln non sono tenute:
– al pagamento del saldo IRAP dovuto per il 2019 ma rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo d’imposta 2019;
– al pagamento della prima rata IRAP, pari al 40%, dell’acconto dovuto per il 2020, ovvero pari al 50% per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale.
L’importo della prima rata dell’acconto 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020 ma tale esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Sono esclusi da tale norma le banche, gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.
2. IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche
A partire da gennaio 2020, la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2020) ha esteso l’ambito di applicazione dell’IVAFE, dalle sole persone fisiche, anche ai conti correnti ed i prodotti finanziari esteri posseduti dagli enti non commerciali e dalle società semplici
La ratio sottesa a tale scelta è quella di applicare un’imposta che preveda un prelievo sui conti correnti ed i prodotti finanziari esteri equivalente a quello effettuato in Italia tramite l’imposta di bollo applicabile sulle fattispecie riconducibili alla medesima categoria.
A tal proposito l’art. 134 del Decreto prevede che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato l’imposta è stabilita in misura fissa ai sensi dell’art. 13 comma 2-bis, lettera a) e b), della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972
In particolare è previsto che per le persone fisiche l’imposta sui conti correnti e i libretti di risparmio è in misura fissa pari ad euro 34,20.
Invece, per le persone diverse dalle persone fisiche l’imposta è in misura fissa pari ad euro 100.
Infine, la disposizione in oggetto prevede che per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima dell’imposta applicabile sui conti correnti e libretti di risparmio è in misura pari a 14 mila euro.
3. Proroga termini superammortamento
L’art. 50 del Decreto prevede, per la consegna dei beni mobili strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento, una proroga temporale di sei mesi.
In particolare, l’articolo in questione rimanda all’art. 1 del DL 34/2019, il quale stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – tale costo è maggiorato del 30 per cento.
Quindi, il Decreto Rilancio stabilisce che il termine del 30 giugno 2020 è prorogato al 30 dicembre 2020.
4. Proroga del termine dei versamenti sospesi
Il Decreto Rilancio racchiude in un unico articolo le norme del decreto Cura Italia e del decreto Liquidità dedicate alla sospensione dei versamenti senza modificarne i requisiti.
Sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei seguenti versamenti:
-ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
-trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
– IVA;
– contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Tra i versamenti sospesi rientrano anche quelli relativi alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni non applicate sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti che hanno dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro e a condizione che nel mese precedente all’incasso di tali ricavi non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
La sospensione è prevista per i soggetti con ricavi/compensi:
non superiori a 50 milioni di euro per il 2019 e con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta;
superiori a 50 milioni di euro per il 2019 e con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
Per i soggetti con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sono sospesi i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente.
Tali versamenti devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro tale data.
Beneficiano della sospensione dei versamenti anche le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
5. Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni1
Il Decreto riapre i termini per la rivalutazione, ai sensi degli art. 5 e 7 della L n. 448/2001, del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020.
La redazione della perizia e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 settembre 2020
Per entrambi i valori rideterminati, l’imposta sostitutiva dovuta è pari all’11% che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020. Sull’importo delle successive alla prima si applicheranno interessi pari al 3%.
6. Proroga per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
L’art. 140 del Decreto modifica l’art 2 del DLGS n. 127/2015 che riguarda l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata, incompleta o non veritiera memorizzazione o trasmissione.
La disposizione in questione prevede che per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
1 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Newsletter n.1/2019 “Legge di Bilancio 2019: Agevolazioni fiscali/1”, Newsletter n. 4/2018 “Legge di Bilancio 2018: Agevolazioni fiscali/1”, alla Circolare n. 5/2013 “La rivalutazione di terreni e partecipazioni – riallineamento dei valori dei beni d’impresa” ed alla Circolare n. 3/2010 “Rivalutazione terreni e partecipazioni” pubblicate dall’Ufficio Studi e Ricerche Fiorentino Associati
Resta fermo l’obbligo per tali soggetti di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art 24 del DPR 633/1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre, l’articolo in esame stabilisce lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria
7. Rimessione in termini e sospensione degli importi, richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
L’articolo 144 considera tempestivi i seguenti importi in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio, se versati entro il 16 settembre 2020:
le somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972,
le somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36 terD.P.R. 600/1973,
le rate dovute a seguito dell’opzione per il versamento rateale degli importi di cui ai precedenti due punti.
Le stesse somme, in scadenza tra il 19 e il 31 maggio 2020, possono essere versate entro il medesimo termine del 16 settembre.
Sia nel caso della remissione dei termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, è possibile beneficiare del versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 26 maggio 2020
Dott. Alfredo Scaramuzzo
alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Senesi
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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