Newsletter n. 22 – Crediti d’imposta per le imprese – IVA

Crediti d’imposta per le imprese – IVA

Con il presente documento si analizzano i principali crediti d’imposta per le imprese e le agevolazioni IVA contenute nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. “Decreto Rilancio” (di seguito anche “Decreto”).

Come sempre, il Decreto necessiterà di interventi interpretativi da parte degli Enti competenti ed è ovviamente soggetto all’iter parlamentare di conversione.

Indice

1. Credito d’imposta su locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda

2. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

3. Trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta cedibile

4. Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti COVID-19

5. Riduzione aliquota IVA sui beni per il contenimento e la gestione del Covid-19

6. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

7. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

8. Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

9. Credito d’imposta per i servizi digitali

10. Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

1. Credito d’imposta su locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda

L’art. 28 del Decreto prevede un credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 nei mesi di marzo, aprile e maggio, per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento pari ad almeno il 50% dello stesso mese nel periodo d’imposta precedente.

Nello specifico, tale credito spetta nella misura del 60%:

• ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, a condizione che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, da calcolarsi sull’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale;

• alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal loro volume di affari nel periodo d’imposta precedente;

• agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i canoni di locazione, leasing e concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Tale credito spetta nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività di cui al primo punto.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione a condizione che i canoni di locazione siano stati pagati.

La compensazione può avvenire senza il limite di 700 mila euro annuo dei crediti compensabili tramite Modello F24.

È possibile cedere il credito d’imposta al locatore o concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. È altresì possibile cedere il credito a soggetti terzi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Le disposizioni attuative del credito d’imposta sono infine demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Rilancio”.

2. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’art. 120 del Decreto introduce un credito d’imposta al fine di incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, in luoghi aperti al pubblico quali tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:

• il rifacimento di spogliatoi e mense;

• la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

• l’acquisto di arredi di sicurezza.

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. Inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

In alternativa all’utilizzo diretto, il credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. Trasformazione delle detrazioni fiscali in credito
d’imposta cedibile

In base all’art. 121 del Decreto, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

– per il c.d. “sconto sul corrispettivo”. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

– per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

• recupero del patrimonio edilizio;

• efficienza energetica;

• adozione di misure antisismiche;

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

• installazione di impianti solari fotovoltaici;

• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.

La compensazione può avvenire senza il limite di 700 mila euro annuo dei crediti compensabili tramite Modello F24.

La definizione delle modalità attuative delle disposizioni avverrà a seguito di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

4. Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da
provvedimenti COVID-19

L’art. 122 del Decreto introduce in via sperimentale la cessione dei crediti d’imposta rivenienti dalle norme COVID.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Si tratta delle seguenti agevolazioni:

• credito d’imposta per botteghe e negozi;

• credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;

• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

• credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione.

I cessionari potranno utilizzare il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

La definizione delle modalità attuative delle disposizioni avverrà a seguito di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

5. Riduzione aliquota IVA sui beni necessari per il contenimento e la gestione del Covid-19

L’art. 124 del Decreto prevede il regime di esenzione IVA che non concorre al pro rata di detrazione IVA “a monte”, fino al 31.12.2020, per le cessioni di beni necessari a mitigare il rischio di contagio da COVID-19, tra cui, ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, tamponi per analisi cliniche.

Tale disposizione si applica per le operazioni effettuate tra il 19.5.2020, data di entrata in vigore del Decreto e il 31.12.2020. L’esenzione, quindi, vale anche in presenza di ordini precedenti a tale data, sempreché la fattura o la consegna dei beni non sia avvenuta prima del 19.5.2020.

6. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’art. 125 del Decreto prevede, per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per singolo beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2020.

La compensazione può avvenire senza il limite di 700 mila euro annuo dei crediti compensabili tramite Modello F24.

Il soggetto avente diritto al credito di imposta può optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. È previsto che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

7. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

L’art. 186 del Decreto rafforza ulteriormente il regime straordinario del credito d’imposta per investimenti pubblicitari previsto dal DL cd. “Cura Italia”.

Limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Possono accedere all’agevolazione anche:

• i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;

• i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;

• i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

La comunicazione telematica per l’accesso al credito deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020.

8. Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei
giornali

L’art. 188 del Decreto introduce, in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria.

L’agevolazione spetta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione.

A tali soggetti è riconosciuto un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 e non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani.

Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

• i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50% dell’intero stampato, su base annua;

• i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

• i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione;

• i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;

• i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

• i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

• i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

• le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

• i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

• i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72;

• i prodotti editoriali pornografici.

9. Credito d’imposta per i servizi digitali

L’art. 190 del Decreto riconosce un credito d’imposta alle imprese editrici per i servizi digitali per il 2020, al fine di sostenere l’offerta informativa on-line nel periodo di emergenza sanitaria.

L’agevolazione spetta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il credito d’imposta è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, e non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui:

• venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;

• la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.

Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda saranno stabiliti con decreto, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio.

Il beneficio è concesso nel rispetto del regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.

10. Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

Ai sensi dell’art. 244 del Decreto, al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni

dell’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:

• dal 12% al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e con un fatturato annuo di almeno 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio sia almeno pari a 43 milioni di euro;

• dal 12% al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

• dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e con un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

 spese del personale (ricercatori, tecnici o altro personale ausiliario impiegati nei progetti);

 strumentazioni e attrezzature;

 costi relativi a immobili e terreni;

 costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza;

 spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

Anche in questo caso la misura si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in temi di aiuti allo stato.

Di seguito una tabella riepilogativa dei crediti d’imposta:

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 4 giugno 2020

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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