Conversione del Decreto Rilancio: le novità
Con il presente documento si intende fornire una informativa sulle principali modifiche che sono intervenute in sede di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. “Decreto Rilancio” recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020.
Indice
1. Novità Superbonus 110%
2. Alternative alla detrazione
3. Cessione dei crediti
4. Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento
5. Rafforzamento patrimoniale delle imprese
6. Misure di sostegno alle start up innovative
7. Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori
8. Credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
9. Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi
10. Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
11. Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
12. Buono viaggio
13. Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio
14. Credito d’imposta per la costituzione delle società benefit
15. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
16. Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo
1. Novità Superbonus 110%
L’art. 119, come già stabilito dal Decreto Rilancio, ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione fiscale spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dall’1.07.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Aumento della platea dei beneficiari
I soggetti che possono fruire dell’agevolazione fiscale, oltre alle già presenti categorie di condomini, di persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, di istituti autonomi case popolari e di cooperative di abitazione a proprietà indivisa, sono state considerate anche le seguenti categorie:
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Organizzazioni di volontariato
Associazioni di promozione sociale
Associazioni e società sportive dilettantistiche
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Immobili sui quali intervenire
Il Superbonus è riconosciuto per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
Inoltre, il Decreto Rilancio convertito ha previsto che il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Interventi agevolabili
Le modifiche intervenute con la legge di conversione hanno coinvolto anche alcuni aspetti relativi agli interventi ammessi alla detrazione del 110%, come per esempio le novità introdotte sul limite di spesa massima.
Gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici vengono classificati in due categorie, interventi “trainanti” e interventi “trainati”. Gli interventi “trainanti” sono ammessi direttamente al Superbonus del 110% e corrispondono a:
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
– 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
– 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
– generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
– generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
– apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
– sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), pari almeno al 20 per cento;
– collettori solari.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
– euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
– euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, per singola unità immobiliare e riguarda anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Interventi antisismici previsti dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL n. 63/2013, che determinino una riduzione del rischio sismico e di conseguenza il passaggio ad una classe di rischio inferiore.
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguito congiuntamente ad uno degli interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.
Invece, gli interventi “trainati”, per poter essere ammessi al superbonus del 110% devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” precedentemente menzionati:
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000.
Requisiti per l’ammissione
Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico;
assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
2. Alternative alla detrazione
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d’imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:
recupero del patrimonio edilizio;
riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus;
adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
3. Cessione dei crediti d’imposta
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta, riconosciuti da provvedimenti COVID-19, possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta rientranti in tale disposizione sono:
credito d’imposta per botteghe e negozi;
credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
4. Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento
Il nuovo articolo 25-bis del Rilancio, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto nel limite complessivo di spesa di euro 5 milioni per il 2020 in favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Con un Decreto Ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.
L’efficacia di tale previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
5. Rafforzamento patrimoniale delle imprese1
L’art. 26 del Rilancio ha confermato, con alcune novità, le misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni e aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali o società cooperative, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi nel bimestre marzo-aprile 2020 non inferiore al 33% del medesimo periodo del 2019 ed effettuano un aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020.
Le misure, in particolare, si sostanziano in:
1 Per approfondimenti si veda la nostra newsletter n. 24/2020 del 9 giugno 2020 “Incentivi, proroghe e agevolazioni alle imprese (Seconda parte)”.
• un credito d’imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia;
• un credito d’imposta commisurato alle perdite delle suddette società, che spetta dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020;
• nell’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società.
Con una modifica approvata dalla legge di conversione, al comma 2-bis, è stato precisato che possono beneficiare, sia del credito d’imposta su perdite registrate nel 2020, sia del Fondo Patrimonio PMI anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l’omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (avvenuta il 19 maggio 2020).
6. Misure di sostegno alle start up innovative
L’art. 38 del Rilancio ha introdotto, a partire dal 19 maggio 2020, una nuova detrazione fiscale del 50%, in regime “de minimis”, per i soggetti Irpef che investono nel capitale sociale di start- up e Pmi innovative.
Inoltre, per queste ultime è stato innalzato, da 100.000 a 300.000 euro annui, l’investimento massimo agevolabile ed è stato stabilito che la detrazione del 50% spetta in via prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria del 30 per cento. Il che implica una potenziale cumulabilità dei due incentivi per le somme investite in eccesso rispetto ai 300.000 euro standard.
Obiettivo della norma è rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start- up innovative potenziando lo “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo nazionale, peraltro già in vigore da anni e più volte modificato, rivolto a tale specifica tipologia di imprese.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno individuate le modalità di attuazione di tali agevolazioni.
7. Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori
Il nuovo art. 38-bis del Rilancio, al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo di spesa complessiva di euro 5 milioni per il 2020.
Con decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, saranno stabilite le modalità attuative, con specifico riferimento alle modalità di presentazione della domanda di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica e di controllo nonché alle cause di decadenza e di revoca dei contributi stessi.
L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
8. Credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
Il nuovo art. 48-bis del Rilancio ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti.
Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell’importo massimo complessivo di spesa pari ad euro 45 milioni.
Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Con decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri per la corretta identificazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito e le modalità e i criteri attuativi del credito stesso.
9. Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi
Il nuovo art. 44-bis del Rilancio ha previsto per coloro che nel 2020 acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie da L1 a L7, un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di euro 3.000.
Il contributo è pari al 40% del prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 4.000, nel caso in cui sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.
10. Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
Il nuovo art. 46-bis del Rilancio ha previsto che le risorse relative al credito d’imposta riconosciuto alle PMI nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che sono state disdette in ragione dell’emergenza da Covid-19, entro il limite massimo di 60.000 euro, sono aumentate di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Dette somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI o agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.
11. Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il nuovo art. 51-bis del Rilancio, al fine di contenere gli affetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, ha differito alla data di approvazione dei bilanci relativi al 2021 il termine ultimo entro il quale le SRL, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 2477 c.c., sono tenute alla nomina dell’organo di controllo.
Pertanto, i bilanci di riferimento per verificare il superamento delle soglie minime previste diventano quelli relativi agli esercizi 2020 e 2021:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;
– numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.
12. Buono viaggio
Il nuovo art. 200-bis del Rilancio ha previsto un contributo per le spese relative all’utilizzo dei taxi o altri mezzi a noleggio con conducente, al posto dei trasporti pubblici.
I destinatari dell’agevolazione sono le persone con impedimenti fisici, con mobilità ridotta o con patologie. Tali soggetti hanno diritto al bonus viaggio, anche accompagnati, se sono residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o di provincia. L’importo del buono copre il 50% della spesa sostenuta ma non può superare la somma di euro 20 per ogni viaggio.
Il contributo può essere utilizzato per gli spostamenti effettuati dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Inoltre, i buoni viaggio non sono cedibili, non concorrono al reddito imponibile del beneficiario e non incidono sul valore dell’ISEE.
13. Disposizione transitorie in materia di principi di redazione del bilancio
L’art. 38-quater del Rilancio ha stabilito che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter, comma 1, n. 1, c.c. è effettuata senza tener conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.
Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’art. 2427, comma 1, n. 1 c.c. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle inerenti ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Inoltre, è previsto che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter, comma 1, n. 1, c.c. può essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
Dette disposizioni hanno efficacia solo ai fini civilistici.
14. Credito d’imposta per la costituzione delle società benefit
Il nuovo articolo 38-ter del Rilancio riconosce un credito d’imposta nella misura del 50% per favorire la costituzione delle società benefit.
Sono agevolati i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dal 18.7.2020 al 31.12.2020.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti “de minimis”.
15. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
Il nuovo art. 28 del Rilancio ha ampliato la platea dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Nello specifico, viene stabilito che il credito spetta:
– oltre che alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari o compensi registrato nel 2019, anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator;
– alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) nella misura rispettivamente del 20% nel caso di locazione degli immobili ad uso non abitativo e del 10% di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda;
– ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, anche in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.
Quanto alle modalità di utilizzo del credito, viene ammessa la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone (sconto).
16. Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo
Il nuovo art. 17-bis del Rilancio prevede, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e anche ad uso non abitativo come alberghi, negozi o altri esercizi commerciali.
La sospensione opera in maniera automatica senza che sia necessaria alcuna istanza o domanda da parte degli interessati.
Il termine inizialmente previsto dal Decreto Cura Italia (articolo 103 comma 6 del D.l. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020) era fissato al 31 agosto 2020.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 3 agosto 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
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Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Newsletter n. 29 – Conversione del Decreto Rilancio – le novità