Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure adottate dal Governo con il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data (di seguito anche “Decreto”), per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.
Come sempre, il Decreto necessiterà di interventi interpretativi da parte degli Enti competenti ed è ovviamente soggetto all’iter parlamentare di conversione.
Indice
1. Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
L’articolo 2 del Decreto apporta delle modifiche all’art. 6 del DL 269/03 relativo alle funzioni svolte dalla società SACE S.p.A. (di seguito “SACE”).
Rilascio garanzie per l’internazionalizzazione
SACE avrà il compito di supportare l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano nei settori strategici per l’economia italiana, nonché nei Paesi strategici per l’Italia, assumendo gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa UE nella misura del 10 % del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il restante 90% è assunto dalla Stato, senza vincolo di solidarietà.
Il MEF, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione ha il compito di autorizzare il rilascio di garanzie e coperture assicurative derivanti dagli impegni assunti da parte di SACE, in nome e per conto dello Stato.
Fondo di copertura
A copertura di tali impegni, a decorrere dall’anno 2020, è stato istituito un fondo che sarà alimentato con i premi riscossi da SACE, alla quale è stata affidata la gestione del fondo, secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio.
Comitato per il supporto all’esportazione
Con la disposizione in esame è stato istituito, presso il MEF, il “Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione”, il quale, su proposta di SACE, delibera il piano annuale di attività che definisce l’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l’importo delle operazioni da sottoporre all’autorizzazione preventiva del MEF, nonché il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), che definisce la propensione al rischio e le soglie di tolleranza per quelle operazioni che possono determinare rischi più elevati.
Garanzie pregresse
Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE, nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge sulla base delle norme previgenti, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni.
Garanzie future
Invece, per quanto riguarda gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE, nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020.
Ripartizione degli impegni
Per tale categoria di impegni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applicheranno le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea, sono assunti da SACE e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno.
Settore crocieristico
Con la presente disposizione sono state garantite dallo Stato seguenti operazioni nel settore crocieristico:
a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell’articolo 2 della Delibera CIPE n. 75/2019;
b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Delibera
CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE;
c) ulteriori operazioni deliberate da SACE, entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
Altri settori
Il MEF, per l’anno 2020, salvo i casi sopra elencati, è stato autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE entro i seguenti limiti e condizioni:
a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE su nuove operazioni deliberate nel corso dell’anno 2020, non può eccedere l’importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell’esposizione cumulata conservata da SACE e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40% dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE. e ceduto allo Stato;
b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell’anno 2020 non può eccedere l’importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro; il totale dell’esposizione cumulata conservata da SACE e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29% dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE e ceduto allo Stato.
Riassicurazione
Lo Stato riassicurerà il novanta per cento degli impegni in essere alla data di entrata in vigore del Decreto, assunti da SACE, derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia a favore dello Stato prima dell’entrata in vigore del detto Decreto.
Inoltre, il novanta per cento degli impegni assunti da SACE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 dicembre 2020, ad esclusione dei casi già trattati, potrà essere riassicurato con decreto del MEF, che deve approvare altresì la forma di remunerazione concordata con SACE.
Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione sia pari alla misura del novante per cento degli impegni assunti da SACE.
Rilascio garanzie per il rilancio dell’economia
Ai fini del sostegno e rilancio dell’economia, SACE è stata abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo
massimo di 200 miliardi (si vedano a tal proposito l’articolo 1 del Decreto e la nostra newsletter n.13 del 10 aprile 2020). Controgaranzia dello Stato
Per gli impegni assunti è stata accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE con rinuncia al diritto di regresso, che si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Coordinamento preventivo con CDP e i Ministeri
La SACE deve concordare con CDP S.p.A. (di seguito CDP) le strategie industriali e commerciali, al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del sistema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’economia.
SACE infine, non essendo soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CDP, deve consultare preventivamente il MEF e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ordine alle decisioni aziendali rilevanti, ai fini dell’efficace attuazione delle misure di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese ed al rilancio degli investimenti, con particolare riferimento a quelle relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti.
Convenzione MEF – SACE
La Convenzione tra SACE e MEF, approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e registrata dalla Corte dei Conti, disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE dell’attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere;
b) il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE senza l’autorizzazione preventiva del MEF
c) la gestione degli impegni in essere, ivi inclusi l’esercizio, a tutela dei diritti di SACE e del MEF, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo;
d) le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell’indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE, nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità di gestione da parte di SACE del fondo di copertura e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze;
g) le modalità di trasferimento al MEF dei premi riscossi da SACE, al netto delle commissioni trattenute da SACE, e la determinazione delle suddette commissioni;
h) l’eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.
Data l’oggettiva complessità dell’articolato normativo, è il caso di rimarcare che, al fine della piena operatività di questo ventaglio di strumenti, occorrerà attendere gli interventi delle Autorità cui competono.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Roma, 14 aprile 2020
Dott. Marco Senesi
marcosenesi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Newsletter n. 14 – Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti