Novità Decreto Rilancio
Con il presente documento si porta a conoscenza la circolare di Assonime dell’8 aprile 2020 che intende fornire una informativa sulle principali misure apportate in sede di conversione del Decreto Liquidità in tema di aliquote IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari previsti dalla legge del 5 giugno 2020 n.40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 6 giugno 2020.
Indice
1. Riduzione di aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari
Con la nota prot. 152373/RU del 22 maggio 2020 e con la circolare 30 maggio 2020, n.12 l’Agenzia Dogane e Monopoli ha fornito importanti chiarimenti all’ambito applicativo dell’art. 124 del c.d. decreto Rilancio.
Tale norma, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza epidemiologica in corso, ha disposto per le cessioni di determinati beni necessari per il contenimento e la gestione di tale situazione, quali alcuni tipi di mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale, effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’applicazione dell’IVA con diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte (c.d. aliquota zero).
L’Agenzia Dogane e Monopoli ha riconosciuto che il trattamento di favore stabilito dall’art. 124 del decreto Rilancio non riguarda solo le cessioni interne dei beni indicati, ma anche le importazioni dei beni stessi. Peraltro, lo stesso trattamento deve intendersi riferito anche agli acquisti intracomunitari dei beni in questione.
Tale disposizione si applica per le operazioni effettuate tra il 19.5.2020, data di entrata in vigore del Decreto e il 31.12.2020. L’esenzione, quindi, vale anche in presenza di ordini precedenti a tale data, sempreché la fattura o la consegna dei beni non sia avvenuta prima del 19.5.2020.
Nella circolare n. 12/D l’Agenzia conferma che le riduzioni di aliquota ivi previste costituiscono una deroga alle regole generali poste, in materia di aliquote, dalla Direttiva IVA, e non sono quindi suscettibili di interpretazione estensiva. Inoltre precisa che può essere applicata fino al 31 dicembre 2020 la c.d. aliquota zero, e successivamente quella del 5 per cento, solo alle cessioni di mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, menzionate in detto articolo.
È dunque auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca, al più presto, ulteriori criteri per l’esatta individuazione dei beni di cui si tratta, al fine di dare la dovuta certezza sia ai soggetti IVA che ai consumatori finali.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 26 giugno 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.