Agevolazioni e benefici fiscali del Piano 4.0
Con il presente documento si intende fornire una informativa sulle principali novità previste dal Piano transizione 4.0 come chiarite nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020 per avviare la nuova politica industriale del Paese, nell’ambito della Legge n. 160/2019 c.d. “Legge di Bilancio 2020”.
Il Decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico definisce in particolare, l’elenco delle attività agevolabili, facendo riferimento a due manuali dell’Ocse (Oslo e Frascati), al fine di poter verificare quali siano quelle che ricadono nel campo di applicazione dell’agevolazione e poter così pianificare gli investimenti del secondo semestre 2020.
Si analizzano in questa sintesi i provvedimenti agevolativi disciplinati del Piano che prevede la mobilitazione di 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno su innovazione, investimenti green, ricerca e sviluppo, attività di design, innovazione estetistica e formazione 4.0.
Si tratta di interventi che intendono supportare la competitività delle imprese e valorizzare il Made in Italy.
Indice
1. Credito d’imposta R&S
2. Credito d’imposta per l’innovazione tecnologica
3. Credito d’imposta per il design e l’ideazione estetica
4. Credito d’imposta formazione 4.0
5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
6. Credito d’imposta per gli investimenti 4.0
1. Credito d’imposta R&S
Il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo ha lo scopo di stimolare la spesa privata in attività di R&S al fine di innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili:
• le attività di ricerca fondamentale;
• le attività di ricerca industriale;
• le attività di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato. Naturalmente, il beneficio verrà dato alle imprese in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili:
– le spese del personale relative a ricercatore e tecnici direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S, anche per la realizzazione di prototipi;
– le spese per contratti di ricerca extra muros con Università e Istituti di Ricerca Italiani;
– le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro;
– le spese per servizi di consulenza per attività di ricerca e sviluppo.
Per le attività di Ricerca e Sviluppo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione le aziende devono conservare la documentazione giustificativa dei costi sostenuti come ad esempio fogli presenza giornalieri del personale addetto alle attività agevolabili, contratti nel caso di commesse di ricerca o prestazioni di consulenza, disporre di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività R&S svolte.
2. Credito d’imposta per l’innovazione tecnologica
Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica ha lo scopo di stimolare la spesa privata per l’innovazione dei prodotti o dei processi.
Rientrano tra le attività per l’innovazione tecnologica quelle attività, diverse da quelle per il Credito R&S, che abbiano il fine di realizzare prodotti (beni materiali, immateriali o servizi) o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Sono escluse le attività di innovazione tecnologica di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti/processi.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili:
– le spese del personale relative a ricercatori e tecnici direttamente impiegati nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di Innovazione tecnologica, anche per la realizzazione di prototipi;
– le spese contrattuali riguardanti le attività di innovazione tecnologica;
– le spese per servizi di consulenza per attività di innovazione tecnologica;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
Per tali attività di innovazione tecnologica, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro mentre per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 è riconosciuto un credito pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2020.
A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:
• la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
• l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
• l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
• l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
• l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collazionamento per il recupero di materiali e funzioni;
• l’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.
Si prevede che, per beneficiare dell’aliquota maggiorata del 10%, nella relazione tecnica richiesta devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.
3. Credito d’imposta per il design e l’ideazione estetica
Il credito d’imposta per le attività di design e l’ideazione estetica ha lo scopo di stimolare la spesa privata per attività riguardanti la concezione e la realizzazione di prodotti nuovi e campionari.
Possono accedere al credito d’imposta le imprese residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato, che operino nei settori:
• tessile e della moda;
• calzaturiero;
• dell’occhialeria;
• orafo;
• del mobile e dell’arredo;
• della ceramica.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili:
– le spese relative al personale direttamente impiegato nelle operazioni di design e ideazione estetica svolte internamente presso le strutture produttive dell’impresa;
– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di Design e innovazione estetica, anche per la realizzazione di campionari;
– le spese contrattuali riguardanti le attività di design e ideazione estetica;
– le spese per servizi di consulenza per attività di design e ideazione estetica;
– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
Per le attività di design e ideazione estetica è riconosciuto un credito d’imposta pari al 6% della spesa sostenuta nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
4. Credito d’imposta formazione 4.0
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.
5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta per le attività di R&S, per l’innovazione tecnologica, per il design e l’ideazione estetica e per la formazione 4.0 non possono essere ceduti o trasferiti neanche all’interno del consolidato fiscale e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
L’utilizzo dei crediti è comunque subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le imprese potranno beneficiare dei crediti d’imposta fino al 31 dicembre 2020 e nel caso di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, potranno beneficiare dei crediti per gli investimenti fino al periodo d’imposta 2020-2021.
Affinché i crediti d’imposta siano riconosciuti, è necessario che l’effettivo sostenimento delle spese e la documentazione contabile corrispondente risultino nell’apposita certificazione rilasciata dal soggetto revisore legale dei conti.
Per le aziende non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore o una società di revisione esterna alle aziende stesse. In questo caso, è riconosciuto un aumento del credito d’imposta, per un importo massimo di euro 5.000,00 fermo restando i limiti prima definiti.
Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi e non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP).
La base di calcolo dei crediti d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
I soggetti che si avvalgono dei crediti d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Ai fini dei controlli successivi, è necessario redigere e conservare una relazione tecnica in cui siano illustrati le finalità, i contenuti e i risultati delle attività. Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.
Infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare nel 2021 una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di consentire di valutare l’andamento della manovra, il mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio come recentemente chiarito dallo stesso Ministero.
6. Credito d’imposta per gli investimenti 4.0
Possono accedere al nuovo incentivo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali strumentali nuovi di fabbrica, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed annoverati nell’Allegato A (beni materiali) o nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 (software e beni immateriali).
Risultano esclusi dall’agevolazione:
– i beni compresi nell’articolo 164, comma 1, del TUIR come ad esempio autoveicoli ed altri mezzi di trasporto;
– i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
– i fabbricati e le costruzioni;
– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento:
1. investimenti in beni materiali ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016:
• 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
2. investimenti in beni immateriali e software ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016:
• 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B:
• 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali e in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali.
La fruizione può avvenire a decorrere:
– dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”
– dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
In relazione agli investimenti, il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali da cui risultano le caratteristiche tecniche dei beni e loro già avvenuta interconnessione. Per i soli beni di costo non superiore ad euro 300.000, in alternativa alla perizia, l’azienda può scegliere di ricorrere alla dichiarazione resa dal legale rappresentante.
********************************
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 9 luglio 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Newsletter n. 28 – Agevolazioni e benifici fiscali del Piano 4.0