Newsletter n. 19 – Garanzia ex art.1 DL Liquidità – FAQ SACE

Garanzia ex art.1 DL Liquidità – FAQ SACE

Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle FAQ più significative emesse fino ad adesso da SACE, in merito alle tematiche applicative più frequentemente sollevate dagli operatori sui finanziamenti alle imprese, garantiti appunto da SACE, a valere sull’art.1 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità).

Indice

1. Gruppi di società residenti in Italia e all’estero

2. Calcolo del fatturato

3. Rapporto istituto finanziatore e impresa beneficiaria

4. Rilascio della Garanzia

1. Gruppi di società residenti in Italia e all’estero

1. Che cosa si intende per fatturato consolidato in caso di gruppi con società all’Estero?

Per la verifica del limite di cui al comma 3 dell’art1 del DL, si considera il Fatturato consolidato in Italia, escludendo quello realizzato da subsidiary con sede legale all’estero.

2. Che cosa si intende per fatturato consolidato in caso di gruppi con società all’estero e quali sono le relative modalità di calcolo?

Per la verifica del limite di cui al comma 3 dell’art. 1 del DL n. 23 del 08/04/2020, si considera il fatturato consolidato in Italia, escludendo quello realizzato da subsidiary con sede legale all’estero.

Per le imprese italiane appartenenti a gruppi industriali senza operatività “infra-gruppo” verso consociate estere, il “fatturato in Italia” è calcolato sottraendo al fatturato “Consolidato” di gruppo tutti i fatturati delle società consociate con sede legale all’estero. Ad esempio, se il fatturato consolidato è uguale a 100 e il fatturato delle collegate/controllate incorporate all’estero è 20, il “fatturato in Italia” sarà uguale a 80 (100-20).

In presenza di operatività “infra-gruppo”, invece, il “fatturato in Italia” è calcolato sottraendo al fatturato “Consolidato” di gruppo tutti i fatturati delle società sussidiarie con sede legale all’estero, aggiungendo il infra-gruppo realizzato verso sussidiarie o controllate estere e sottraendo, infine, il margine di fatturato estero. Ad esempio, sei il fatturato (civilistico) in Italia è pari a 100, il fatturato totale della controllata estera è pari a 30 (di cui 25 infra-gruppo e 5 di margine), le vendite alla controllata in Cina è pari a 20 e il fatturato consolidato è pari a 100 (105 – 5 di margine di fatturato estero), allora il “fatturato in Italia” sarà pari a 85 (100 – 30 + 20 – 5).

3. Ai fini della lettura del decreto, per gruppo si intendono le società con sede in Italia di un gruppo economico? Come si considerano le aziende italiane con capogruppo e / o tesoreria all’estero?

L’impresa che può accedere al finanziamento deve avere sede legale in Italia, a prescindere dalla capogruppo estera.

4. Il vincolo sull’approvazione dei dividendi e acquisto azioni proprie da parte delle imprese che richiedono il finanziamento garantito fa riferimento soltanto al sottogruppo Italia?

Il vincolo di distribuzione dei dividendi o acquisto azioni proprie si estende a ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo e con riferimento al periodo intercorrente dalla data del 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020. Il divieto non sussiste con riferimento alla distribuzione di dividendi o acquisto di azioni proprie deliberata dall’impresa beneficiaria prima della data di entrata in vigore del DL (i.e. 9 aprile 2020)

È permessa la distribuzione di dividendi infragruppo da parte delle società operative alla holding nella misura in cui (i) la holding sia il debitore del finanziamento garantito da SACE, (ii) le società operative siano possedute al 100% dalla holding e (iii) la holding non distribuisca dividendi.

2. Calcolo del fatturato

1. Come si calcola il limite dell’importo finanziabile?

Se la società non appartiene ad un gruppo il massimo tra il 25% del suo fatturato in Italia e il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia come risultanti da bilancio individuale.

Se la società appartiene ad un gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato di gruppo in Italia e ai costi del personale sostenuti in Italia.

2. Ai fini del calcolo dell’importo del prestito assistito dalla garanzia si fa riferimento al concetto di “fatturato”: è da intendere con riferimento ai ricavi oppure al valore della produzione dell’impresa richiedente?

La definizione di fatturato è riferibile alla voce ricavi e si applica anche con riferimento a quelle imprese che, come ad esempio, nel settore edilizio, potrebbero avere come riferimento altri aggregati (ad es. il valore della produzione).

3. In che modo avviene il calcolo del fatturato in caso di società che fanno parte di un Gruppo che non produce consolidamento a livello di bilancio?

Ad esempio, Alfa SpA è detenuta, ma non consolidata, al 25% da Beta e al 75% da un’altra società. Nel calcolo del fatturato generato dal Gruppo in Italia e dei dipendenti in Italia deve essere considerato, pro-quota, anche quello dell’azionista al 25% Beta (a sua volta detenuta 100% Gamma) in quanto parte correlata?

La definizione di “Gruppo”, come da rimandi previsti ai commi 3 e 4 del DL n. 23 si riferisce alle sole fattispecie di Gruppi industriali che producono bilancio consolidato.

Pertanto si considera la Controllante Consolidante di ultimo livello.

4. Se un’impresa esporta, essendoci il limite del fatturato in Italia non ha accesso al finanziamento?

No, la quota di fatturato dall’Italia è inclusa. Viene escluso solo quanto fatturato da una subsidiary con sede legale all’estero.

5. Per dimensionare correttamente l’affidamento, è sufficiente una dichiarazione dell’azienda sulle dimensioni necessarie al calcolo (fatturato Italia e costo per il personale in Italia)?

Il limite dell’importo massimo finanziabile, è calcolato secondo le regole indicate dall’art 1. Comma 2 (c) del Decreto Liquidità. I relativi dati a supporto per il calcolo sono ricavati dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati (ad esempio, dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione) non avendo l’impresa beneficiaria ancora approvato il bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall’impresa beneficiaria.

3. Rapporti tra istituto finanziatore e imprese beneficiaria

1. Quali sono i criteri per potersi accreditare al Portale quale soggetto finanziatore?

Possono accreditarsi Banche, Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. I soggetti finanziatori devono, altresì, garantire la possibilità di apertura di conto corrente italiano dove veicolare i finanziamenti garantiti.

2. Sono ammessi i finanziamenti in Pool?

Si sono ammessi. La banca capofila del finanziamento agirà in nome e per conto degli altri partecipanti al pool e farà un’unica richiesta di copertura a SACE.

3. In caso di richiesta di garanzia da parte di una banca capofila a valere su un finanziamento erogato in pool, chi deve dimostrare che l’esposizione verso l’impresa beneficiaria risulti superiore rispetto all’esposizione in essere al 9 aprile 2020?

In caso di finanziamenti concessi da un pool di banche, la condizione di cui all’art. 1, comma 2, lettera m del DL n. 23 del 08/04/2020, si applica a ciascuna banca del pool, ad eccezione di quelle banche che svolgano esclusivamente un ruolo di agent del finanziamento, senza partecipazione al finanziamento in qualità di finanziatore

4. L’esposizione della Banca nei confronti dell’impresa beneficiaria al momento dell’erogazione del finanziamento Garanzia Italia, deve essere calcolata al netto della garanzia SACE?

L’ammontare dell’esposizione della Banca nei confronti dell’impresa Beneficiaria al momento dell’erogazione del Finanziamento Garanzia Italia deve essere superiore all’ammontare delle esposizioni detenute all’entrata in vigore del DL.

Per la verifica del requisito, l’esposizione complessiva della banca verso l’impresa dovrà intendersi al netto della Garanzia SACE rilasciata in ambito “Garanzia Italia”. In tal modo la Banca potrà dare evidenza diretta di non aver ridotto l’esposizione netta ed il rischio diretto nei confronti dell’impresa, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti. Inoltre si ricorda che non è consentita la sostituzione, anche soltanto parziale, di finanziamenti non garantiti con finanziamenti con la garanzia SACE rilasciata in ambito Garanzia Italia.

Esempio relativo alla verifica del livello di esposizione

L’esposizione dell’istituto finanziatore alla data del 9 aprile risulta pari a EUR 100mln. Nella situazione immediatamente successiva all’erogazione del finanziamento con garanzia Italia, l’esposizione risulterebbe pari a EUR 120mln di cui EUR 50mln garantiti da SACE tramite Garanzia Italia e i residui EUR 70mln quale fido bancario non coperto da garanzia. Risulterebbe accettabile la suddetta situazione?

Il finanziamento garantito da SACE non potrà in nessun caso essere destinato a rifinanziamento, neanche parziale. All’esito dell’erogazione del finanziamento garantito da SACE, l’ammontare complessivo delle esposizioni del Soggetto Finanziatore dovrà risultare superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020.

5. Cosa avviene in caso di richiesta da parte del cliente su più banche per un importo superiore a quello consentito?

Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.

4. Rilascio Garanzia

1. Un’impresa che ha un fatturato < €1,5 mld, ma dipendenti >5000 può beneficare della procedura semplificata con garanzia al 90%?

No. I due criteri devono valere contemporaneamente per poter beneficiare della procedura semplificata. Nell’esempio in domanda la percentuale di copertura massima è dell’80%.

2. Esiste un periodo di preammortamento? Entro quando deve essere erogato il finanziamento?

Sì il periodo di preammortamento massimo previsto è di 24 mesi da considerarsi inclusi nella durata massima del finanziamento (con opzione di 6, 12,18 o 24 mesi). Il finanziamento deve essere erogato entro 30 giorni dall’assegnazione del CUI.

3. I “finanziamenti subordinati” sono una tipologia di finanziamento ammessi alla Garanzia SACE?

No, sono esclusi dal perimetro di applicazione del Decreto i finanziamenti subordinati. Il finanziamento ammesso in Garanzia Italia deve godere di uno status pari passo anche rispetto agli altri finanziamenti concessi dalle banche all’impresa.

4. La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi dopo l’entrata in vigore del DL, ma tali nuovi finanziamenti possono essere destinati a rifinanziare/rimodulare o consolidare esposizioni/finanziamenti in essere o riguardano solo la parte di nuova finanza?

Non si possono coprire rifinanziamenti / rimodulazioni o consolidamenti di finanziamenti in essere.

5. Come funziona la procedura semplificata per chiedere il rilascio della Garanzia Italia?

Il processo di articola in 4 semplici fasi:

1. L’impresa beneficiaria presenta la richiesta di finanziamento garantito alla banca che può operare anche in pool con altri finanziatori

2. La banca procede con l’istruttoria creditizia e con le analisi richieste per poi inserire la richiesta di garanzia tramite il portale di SACE

3. SACE verifica la richiesta di garanzia in ordine cronologico e, se idonea, fornisce alla banca un Codice Unico Identificativo della garanzia.

4. La banca ricevuto il CUI eroga il finanziamento entro 30 giorni di calendario per la procedura semplificata e 45 giorni di calendario per la procedura ordinaria. Il testo della garanzia potrà essere scaricato direttamente dal portale.

6. Il costo dei finanziamenti deve intendersi come costo all-in per il cliente e pertanto inclusivo del costo della garanzia SACE?

Il costo del Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di

interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del soggetto finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.

7. Come dimostrare che il pricing applicato è inferiore a quello che sarebbe stato applicato senza garanzia?

La banca dovrà caricare sul portale le commissioni e il margine che avrebbe applicato in assenza di garanzia.

8. Se un’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, potrà avere accesso direttamente a Garanzia Italia o dovrà aver esaurito la propria capacità di accesso al fondo centrale di garanzia?

Solo le PMI, come definite da raccomandazione commissione europea n. 2003/361/CE, dovranno prima pienamente utilizzare la capacità del fondo centrale di garanzia e poi presentare richiesta a SACE.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Roma, 25 maggio 2020

Dott. Marco Senesi

marcosenesi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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