DPCM 3 dicembre 2020
Gentili Signore e Signori,
con la presente trasmettiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 contenente ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, indicando gli aspetti di maggiore rilevanza.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
Nel nuovo DPCM il Governo ha previsto limitazioni ancora più stringenti per quelle Regioni caratterizzate da uno scenario di gravità elevata “aree arancioni” o massima “aree rosse”.
Indice
1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
2. Misure di contenimento del contagio in base alle zone colore arancione e giallo
3. Misure di contenimento del contagio su zone rosse
4. Svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
5. Ingresso al lavoro
6. Limitazione agli spostamenti da e per l’estero
7. Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
8. Isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico per coloro che provengono dall’estero
9. Obblighi dei vettori e degli armatori
10. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
11. Misure in materia di trasporto pubblico di linea
12. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
13. Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
L’articolo 1 del DPCM ha previsto l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti- contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Sono esclusi i soggetti che svolgono:
a) attività sportiva;
b) bambini di età inferiore ai sei anni;
c) soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
In ogni caso è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Per tutta la giornata o in determinate fasce orarie può essere disposta la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Per quanto riguarda le disposizioni generali, il DPCM prescrive che:
– dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
– dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, inoltre, ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i precedenti divieti.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre al rispetto delle linee guida, dei protocolli e alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. Infine, fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.
Inoltre, sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali con la precisazione, in ordine alla assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.
Il DPCM prevede, altresì, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali.
Gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone ed in generale gli assembramenti.
2. Misure di contenimento del contagio in base alle zone colore arancione e giallo
Le regioni individuate come zona arancione sono Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte Campania, Toscana, Val d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano Toscana e si applicano le seguenti disposizioni:
1) è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;
2) sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute, con la Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio comune;
3) chiusura bar e ristoranti, 7 giorni su 7; l’asporto è consentito fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
4) chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
5) chiusura di musei e mostre;
6) didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e i laboratori;
7) riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, eccetto mezzi di trasporto scolastico;
8) sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
9) restano chiuse piscine, palestre, teatri e cinema. Restano aperti i centri sportivi.
Mentre le regioni individuate come zona gialla sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria e si applicano le seguenti disposizioni:
1) vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;
2) chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
3) chiusura di musei e mostre;
4) didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e i laboratori;
5) riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, eccetto mezzi di trasporto scolastico;
6) sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
7) chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
8) restano chiuse piscine, palestre, teatri e cinema. Restano aperti i centri sportivi.
3. Misure di contenimento del contagio su zone rosse
L’articolo 3 del DPCM individua le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio alto, anche in questo caso le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
La regione individuate come zona rossa è l’Abruzzo e si applicano le seguenti disposizioni:
1) vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un comune all’altro;
2) chiusura bar e ristoranti, 7 giorni su 7, l’asporto è consentito fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
3) chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità;
4) restano aperte tabaccherie, edicole, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri, chiusi i centri estetici;
5) didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media; restano aperte solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media; chiuse le università, salvo specifiche eccezioni;
6) sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP; sospese le attività nei centri sportivi; rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale;
7) chiusura di musei, mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e tabaccherie;
8) per i mezzi di trasporto pubblico è permesso il riempimento solo fino al 50%, eccetto per i mezzi di trasporto scolastico.
4. Svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
L’art. 4 del DPCM dispone che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
5. Ingresso al lavoro
L’articolo 5 del DPCM prevede che le pubbliche amministrazioni dispongano una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.
Vengono, altresì, raccomandate anche per i datori di lavoro privati la differenziazione dell’orario di ingresso del personale nonché l’utilizzo della modalità di lavoro agile.
6. Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
L’articolo 6 del DPCM vieta gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20.
Inoltre, è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
7. Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
L’articolo 7 del DPCM, fermo restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 6, dispone che chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante l’indicazione del motivo del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione ed il recapito telefonico per specifiche comunicazioni. L’indirizzo dell’abitazione è funzionale ad individuare il luogo in cui si svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria ed isolamento, obbligatorio per tutte le persone che entrano all’interno del territorio nazionale, secondo le modalità previste dalla sanità pubblica territorialmente competente.
I vettori e gli armatori provvederanno alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vieteranno l’imbarco in caso di stato febbrile.
8. Isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico per coloro che provengono dall’estero
L’articolo 8 del DPCM dispone che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata.
Mentre, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
9. Obblighi dei vettori e degli armatori
L’articolo 9 del DPCM prevede che i vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile;
d) adottare le misure organizzative in conformità al Protocollo condiviso per il settore del trasporto e della logistica;
e) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
10. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
L’articolo 10 del DPCM prevede che i servizi di crociera da parte delle navi passeggieri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto. Inoltre, i servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D, E, ed F dell’allegato 20.
11. Misure in materia di trasporto pubblico di linea
All’articolo 11 del DPCM, prevede che sono svolte le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sulla base di quanto previsto dal Protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica.
12. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
L’articolo 12 del DPCM prevede la riattivazione, secondo i piani territoriali, delle attività sociali e socio-sanitarie erogate da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, assicurando il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio.
13. Esecuzione e monitoraggio delle misure
All’articolo 13 del DPCM, il prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, monitorando l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 15 dicembre 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Fabrizio Fiorentino
fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.