“Decreto Agosto” 2: Sospensione versamenti
Con il presente documento si intende fornire un’informativa sulle principali misure in materia di sostegno all’economia, contenute nel Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 pubblicato nella G.U. n. 203 in pari data, cd. “Decreto Agosto” (di seguito anche “Decreto”).
Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.
Indice
1. Abolizione seconda rata IMU per il settore turistico
2. Ulteriore rateizzazione versamenti sospesi
3. Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP peri soggetti ISA
4. Sospensione dei termini di riscossione
1. Abolizione seconda rata IMU per il settore turistico
L’art. 78 del Decreto prevede che sono esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020:
• gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
• gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
• gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
• gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
• immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.
Inoltre, per gli anni 2021 e 2022, l’IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Ulteriore rateizzazione versamenti sospesi
L’art. 97 del Decreto ha previsto la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito.
In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:
• in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
• mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.
Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.
3. Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP peri soggetti ISA
L’art. 98 del Decreto ha prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).
I destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
4. Sospensione dei termini di riscossione
L’art. 99 del Decreto ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e da avvisi di accertamento, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal “Decreto Rilancio”.
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Inoltre, anche per gli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatica, controllo formale o tassazione separata scaduti tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono essere pagati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il differimento concerne sia il pagamento della prima rata/totalità delle somme che delle rate successive. Le somme che slittano al 16 settembre possono essere pagate in 4 rate mensili, che scadono il 16 di ciascun mese.
Rateizzazioni
Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8.3.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.
Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Il DL 104/2020 proroga la sospensione della menzionata procedura dal 31.8.2020 al 15.10.2020, mentre la decorrenza della sospensione rimane invariata all’8.3.2020.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 18 settembre 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Newsletter n. 33 – “Decreto Agosto” 2 Sospensione versamenti