Misure agevolative fiscali e finanziarie
Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle ulteriori misure agevolative di natura fiscale e finanziaria in favore delle persone fisiche e delle imprese contenute nel decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data cd. “Decreto Liquidità” (di seguito anche “Decreto”).
Come sempre, il Decreto necessiterà di interventi interpretativi da parte degli Enti competenti ed è ovviamente soggetto all’iter parlamentare di conversione.
Indice
1. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
2. Fondo Gasparrini
3. Fondo centrale di garanzia PMI
1. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
L’art. 11 del Decreto, dispone su tutto il territorio nazionale, la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali ed ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.
La sospensione può essere fatta valere da debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
La sospensione opera sui termini:
a) per la presentazione al pagamento;
b) per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) previsti ai fini dell’iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, nei casi di mancanza di autorizzazione e di difetto di provvista e di comunicazione del preavviso di revoca;
d) per il pagamento tardivo con difetto di provvista dell’assegno previsto.
Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Con riferimento allo stesso periodo, sono sospese le informative al Prefetto e le segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria, dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate.
Al termine del periodo di sospensione, le banche riavvieranno l’iter funzionale al pagamento del titolo.
2. Fondo Gasparrini
L’art. 12 del Decreto, estende la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, anche gli iscritti alle gestioni speciali Ago, quindi artigiani e commercianti.
Naturalmente, anche queste categorie dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.
Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
I requisiti per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo “prima casa” sono gli stessi validi per le altre categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti e quindi:
– sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni;
– la prima casa per cui si è stipulato il mutuo non deve rientrare nella categoria “abitazione di lusso”;
– il finanziamento deve essere stato stipulato da almeno un anno;
– il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
– al momento della richiesta della sospensione non bisogna avere accumulato più di 90 giorni di ritardo sul pagamento delle rate del mutuo “prima casa”.
La sospensione delle rate del mutuo è concessa per un periodo massimo di 18 mesi, ma con una durata così articolata:
a) 6 mesi, quando la sospensione/riduzione del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi quando la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro interessa un periodo che va dai 151 ai 302 giorni di lavoro consecutivi;
c) 18 mesi se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi.
Non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE.
3. Fondo centrale di garanzia PMI
L’art. 13 del Decreto, sostituendosi all’art. 49 del D.L. “Cura Italia”, è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus COVID-19 sull’economia nazionale.
La platea dei beneficiari dei finanziamenti, per i quali è ammessa la garanzia del Fondo, è estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
La struttura base
La norma prevede una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo di garanzia centrale per le PMI, destinate a durare fino al 31 dicembre 2020, tra le quali:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, si innalza la percentuale della garanzia al 90% per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi e l’ammontare non deve essere superiore all’importo maggiore tra:
• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
• il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
• il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato con apposita autocertificazione;
d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è pari al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione per il rischio di credito;
e) sono ammessi alla garanzia del Fondo anche finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere;
f) la garanzia può estendersi anche a chi ha beneficiato della sospensione delle rate di ammortamento o della sola quota capitale di un finanziamento;
g) la garanzia è concessa senza valutazione di ammissibilità; per la definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, viene utilizzato il metodo economico-finanziario. Inoltre, la garanzia è concessa in favore di:
• beneficiari che hanno esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020;
• imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, abbiano in corso una procedura di composizione della crisi di impresa purché, alla data di entrata in vigore del decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione tale da determinarne la classificazione come esposizioni “deteriorate”, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la Banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza;
sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come ‘sofferenze’.
h) la commissione non è dovuta nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;
i) per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è prevista la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie;
j) l’ammontare della tranche junior garantita dal Fondo di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia può essere elevato del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento ulteriori garanti;
Finanziamenti “de minimis”
Sono ammesse alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi dagli intermediari finanziari, a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.
Tali finanziamenti prevedono:
– un preammortamento di 24 mesi dall’erogazione;
– una durata fino a 72 mesi;
– un importo massimo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, come risulta dall’ultimo bilancio depositato, fino a una soglia di 25.000 euro.
Per queste operazioni, il tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o il premio di garanzia nel caso della riassicurazione, sono pari ai soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e comunque non superiori al tasso di Rendistato.
Per questi finanziamenti, l’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, previa verifica formale del rispetto dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo.
Ulteriore categoria di beneficiari
Per i beneficiari con ricavi non superiori a 3.200K euro, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, la garanzia base di cui alla lettera c) può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti sino alla copertura del 100% del finanziamento. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, fino a una soglia di 800.000 euro;
Antimafia
Per le Imprese che accedono al Fondo di Garanzia per le PMI, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, in assenza di tale documentazione, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva del suo mancato ottenimento.
Altre disposizioni
Sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni già assistite dalla garanzia del Fondo alla data del presente Decreto e la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
Le disposizioni agevolative, ove compatibili, possono essere applicate anche alle garanzie concesse dall’ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca.
Gli operatori di microcredito, in possesso del requisito di micro, piccola e media Impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari, per l’importo massimo di 40K euro.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle misure di accesso al credito previste dall’ art. 13 del Decreto Liquidità:
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 16 aprile 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.