Newsletter n°18/2020

DPCM 26 aprile 2020

Gentili Signore e Signori,

con la presente trasmettiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 contenente misure urgenti di contenimento e prevenzione del contagio sull’intero territorio nazionale e sulla riapertura di talune attività economiche.

Di seguito riportiamo una breve sintesi del contenuto del DPCM indicando gli aspetti di maggiore rilevanza. Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

In questa seconda fase, oltre alla distanza sociale sarà importante l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Indice

1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

4. Disposizioni in materia di ingresso in Italia

5. Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

6. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

7. Misure in materia di trasporto pubblico di linea

8. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

9. Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

L’articolo 1 del DPCM, tra le novità più importanti, dispone le misure di contenimento del contagio.

Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno del territorio italiano, tra le situazioni di necessità che consentono di muoversi il nuovo DPCM include anche gli spostamenti per incontrare i congiunti.

Il divieto di spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui una persona si trova viene eliminato, ed è sostituito dal divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio.

In merito ai luoghi pubblici, i parchi, i giardini e le ville potranno tornare ad essere aperti, ferma restando la discrezionalità dei sindaci a mantenerli comunque chiusi, soprattutto nel caso in cui non si possano garantire gli opportuni distanziamenti sociali.

Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

Sempre a partire dal 4 maggio cambiano gli obblighi per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, maggiore di 37,5 gradi, ai quali non è più fortemente raccomandato, ma è bensì imposto di rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali.

È previsto un allentamento delle misure riguardo il settore della ristorazione. Oltre alla consegna a domicilio, viene consentita la ristorazione con asporto, prevedendo l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, rimane il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

L’articolo 2 del DPCM dispone, all’interno dell’allegato 3, tutte le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso che possono riaprire a partire dal 4 maggio. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile 2020, sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Le attività produttive sospese, a norma del DPCM, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Il DPCM prevede l’obbligo di rispettare il protocollo sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristinodelle condizioni di sicurezza.

3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

L’articolo 3 riguarda le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. Tale disposizione evidenzia l’importanza del rispetto delle misure di prevenzione raccomandando la loro applicazione al personale sanitario secondo la normativa del Ministero della Salute, nonché alle persone anziane, alle quali è consigliato di evitare di uscire dalle proprie abitazioni.

Inoltre, la disposizione in oggetto prevede l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi aperti al pubblico e in tutte le occasioni in cui non è possibile il mantenimento della distanza di sicurezza.

4. Disposizioni in materia di ingresso in Italia

L’articolo 4 prevede che chiunque intenda entrare all’interno del territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco un’apposita dichiarazione recante l’indicazione del motivo del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione ed il recapito telefonico per specifiche comunicazioni. L’indirizzo dell’abitazione è funzionale ad individuare il luogo in cui si svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria ed isolamento, obbligatorio per tutte le persone che entrano all’interno del territorio nazionale, secondo le modalità previste dalla sanità pubblica territorialmente competente.

I vettori e gli armatori provvederanno alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vieteranno l’imbarco in caso di stato febbrile.

5. Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

All’ articolo 5 del DPCM sono state previste una serie di regole per i transiti ed i soggiorni di breve durata all’interno del territorio nazionale, in deroga all’articolo 4. Tale disposizione prevede che chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre deve consegnare al vettore, al momento dell’imbarco, apposita dichiarazione recante le motivazioni della visita, l’indirizzo completo dell’abitazione ed il recapito telefonico presso cui ricevere specifiche comunicazioni. La durata massima del soggiorno è di 72 ore, prorogabili per ulteriori 48 ore per specifiche esigenze.

Per quanto riguarda il transito di passeggeri con destinazione finale in un altro Stato, questi dovranno consegnare al vettore dell’imbarco un’apposita dichiarazione recante i motivi del viaggio, la destinazione finale ed un recapito telefonico per specifiche comunicazioni.

6. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

L’articolo 6 prevede la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggieri di bandiera italiana. Inoltre, al momento dello sbarco di passeggeri nei porti italiani, è previsto un periodo di isolamento di 14 giorni da trascorrere, se passeggeri italiani, presso la propria abitazione, se passeggeri stranieri, presso le destinazioni estere.

7. Misure in materia di trasporto pubblico di linea

L’articolo 7 prevede che sono svolte le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sulla base di quanto previsto dal Protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica.

8. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

L’articolo 8 del DPCM prevede la riattivazione, secondo i piani territoriali, delle attività sociali e socio-sanitarie erogate da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, assicurando il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio.

9. Esecuzione e monitoraggio delle misure

All’articolo 9 il prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, monitorando l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Si trasmette in allegato il testo integrale del DPCM del 26 aprile 2020, comprensivo di allegati e protocolli.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 28 aprile 2020

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Senesi

marcosenesi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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