Conversione del Decreto Liquidità: le novità
Con il presente documento si intende fornire una informativa sulle principali modifiche che sono intervenute in sede di conversione del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. “Decreto Liquidità”, convertito in legge 5 giugno 2020 n.40, pubblicata in GU n.143 del 6 giugno 2020.
Indice
1. Garanzia SACE
2. Modifiche alla legge antimafia
3. Sostegno al settore alberghiero
4. Scadenza titoli di credito
5. Novità Fondo Gasparrini – altre disposizioni fiscali
6. Garanzia Fondo PMI
7. Ulteriori Novità
1. Garanzia SACE1
Le modifiche riguardano la garanzia offerta da SACE sull’erogazione dei finanziamenti ai sensi dell’art.1 Liquidità:
La garanzia SACE viene estesa alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata da colui che cede il credito.
I crediti interessati dalla disposizione sono quelli che vengono ceduti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione a banche e a intermediari finanziari.
Il massimo importo di prestito assistito da garanzia che può essere richiesto e le percentuali di copertura della garanzia si riferiscono all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti.
Il MEF con apposito decreto stabilirà le modalità attuative e operative, nonché ulteriori requisiti integrativi, invece la procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono specificate dalla SACE.
Tra le società escluse dalla garanzia per finanziamenti rientrano anche quelle che controllano o sono controllate direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio che rientra nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali
Per la determinazione di “impresa in difficoltà” secondo le raccomandazioni europee, un indicatore indispensabile è il rapporto tra debito e patrimonio netto contabile, registrato negli ultimi due anni dell’impresa.
La disposizione in esame stabilisce che nel calcolo del patrimonio bisogna ricomprendere i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel corso del 2020 per l’impresa che beneficia della garanzia, nonché per ogni altra impresa con sede in Italia
1 Per approfondimenti si veda la nostra newsletter n. 13/2020 del 10 aprile 2020 “Finanziamenti alle imprese”.
che faccia parte del medesimo gruppo, viene esteso anche a quelle società soggette alla direzione e al coordinamento da parte della società che ha beneficiato della garanzia.
Nel caso in cui, invece, siano già stati distribuiti dividendi o riacquistate azioni al momento della richiesta di finanziamento, il divieto è assunto dalla società per i dodici mesi successivi alla data della richiesta.
Per quanto riguarda la destinazione del finanziamento garantito, la disposizione in esame prevede la possibilità di utilizzare l’importo richiesto non solo per la copertura dei costi del personale ma anche per i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda. Le imprese, tuttavia, si devono impegnare a non delocalizzare le produzioni.
L’importo massimo che può essere destinato alla copertura delle rate di finanziamento, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, non può superare il 20% dell’importo erogato e l’impossibilità oggettiva del pagamento della rata deve essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
La SACE concederà garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, che sottoscrivano in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente.
Qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa.
Al fine di velocizzare l’iter istruttorio da parte delle banche e della SACE, è stato aggiunto l’articolo 1-bis, che prevede la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per le richieste di nuovi finanziamenti garantiti, con la quale l’impresa richiedente dichiara che:
a. l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica;
b. i dati aziendali forniti all’intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c. il finanziamento è richiesto per sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante;
d. i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato;
e. il titolare o il rappresentante legale non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia;
f. nei confronti del titolare o del rappresentante legale non sono intervenute condanne definitive per rati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
2. Modifiche alla legge antimafia
Il nuovo articolo 4-bis del Liquidità ha modificato l’elenco delle attività che sono esposte maggiormente al rischio di infiltrazione mafiosa aggiungendone di nuove, ovvero modificando la dicitura di quelle già presenti.
La nuova disposizione fa rientrare all’intero dell’attività dei servizi ambientali anche l’attività di gestione dei rifiuti che ricomprende la raccolta e il trasporto e lo smaltimento, nonché l’attività di risanamento e bonifica, nell’edizione precedente della L.190/2012, legge antimafia, erano considerate in maniera diversa.
Inoltre, sono considerate attività ad alto rischio di infiltrazioni mafiose anche i servizi funerari cimiteriali e la ristorazione.
3. Sostegno al settore alberghiero
Per i soggetti che operano nel settore alberghiero e termale e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio è prevista, dal nuovo art. 6-bis del Liquidità la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
Tale rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello in cui è avvenuta la rivalutazione.
Da un punto di vista fiscale, sui maggior valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non si applicherà alcuna imposta sostitutiva o altra imposta, ma tale maggior valore sarà riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Per quanto riguarda la contabilizzazione in bilancio, il saldo attivo della rivalutazione deve essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Tale saldo attivo può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10% .
4. Scadenza titoli di credito
La sospensione dei termini dei titoli di reddito viene prolungata per atri quattro mesi. Con la nuova previsione dell’articolo 11, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali, e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del DL Liquidità, risultano essere sospesi.
Anche i protesti o le contestazioni equivalenti, levati nel medesimo periodo, non possono essere trasmessi dai pubblici uffici alle camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura; ove già pubblicati si provvederà alla loro cancellazione.
5. Novità Fondo Gasparrini2 – altre disposizioni fiscali
Fondo
La modifica dell’articolo 12 prevede l’estensione dell’ambito di applicazione del Fondo, non più rivolto ai soli liberi professionisti, ma anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori.
Inoltre, a fronte delle domande di sospensione dei mutui a valere sul Fondo, fino al 31 dicembre 2020, le banche potranno avviare la procedura di sospensione della prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
Il Gestore del Fondo, dietro comunicazione della banca, entro 20 giorni, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e dare il proprio benestare.
In caso di esito negativo, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
Viene prevista l’ammissione ai benefici del Fondo alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che abbiano cessato o sospeso il loro rapporto di lavoro. La determinazione della quota di mutuo da sospendere verrà stabilita da Regolamento adottato dal MEF.
Credito d’imposta fiere disdette
Il nuovo articolo 12-bis stabilisce un credito di imposta pari al 30%, fino ad un massimo di 60 mila euro, delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza epidemiologica.
Rivalutazione
La legge di bilancio 2020 prevedeva per i soggetti passivi IRES che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni di impresa
2 Per approfondimenti si veda la nostra newsletter n. 16/2020 del 16 aprile 2020 “Misure agevolativi fiscali e finanziarie”.
e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa
L’introduzione dell’art. 12-ter ha esteso il periodo di esecuzione, prevedendo che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni possa essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori verranno riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023° del 1° dicembre 2024.
Erogazioni liberali
Infine, l’art. 12-quater ha modificato quanto previsto dal Decreto Cura Italia in merito alle erogazioni liberali stabilendo che gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 19 del Decreto IVA.
6. Garanzia Fondo PMI3
La garanzia prevista all’art.13 del Liquidità, offerta dal Fondo viene estesa anche a i beneficiari finali che presentano, alla data di richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Inoltre, la garanzia viene concessa anche ai beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione.
3 Per approfondimenti si veda la nostra newsletter n. 16/2020 del 16 aprile 2020 “Misure agevolativi fiscali e finanziarie”.
In tal caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, se, alla data di entrata in vigore del DL Liquidità, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deterioriate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Finanziamento de minimis – modifiche
Le modifiche apportate alla lett. m) dell’articolo 13 del DL Liquidità hanno determinato:
Un ampliamento dell’ambito di applicazione del finanziamento de minimis, rivolto non solo a chi svolge arti o professioni ma anche ad associazioni professionali e società tra professionisti.
Un allungamento della durata del finanziamento da 72 mesi a 120 mesi
Un aumento dell’importo massimo finanziabile a 30 mila euro
La possibilità, per quei soggetti beneficiari del finanziamento de minimis sulla base della normativa precedente, di richiedere l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte.
Con il nuovo articolo 12-bis il finanziamento de minimis viene concesso anche agli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.
Beneficiari con ricavi < 3,2 mln – modifiche
Per questa categoria di finanziamenti la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse.
7. Ulteriori novità
L’articolo 25 del DL Liquidità in merito all’assistenza fiscale a distanza è stato soppresso.
Invece, con il nuovo articolo 29-bis, per i datori di lavoro pubblici e privati, è previsto l’obbligo di applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Roma, 1 luglio 2020
Dott. Marco Senesi
marcosenesi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Newsletter n. 27 – Conversione del Decreto Liquidità – le novità