Newsletter n. 2 – 2020 Brexit

Prime note sugli effetti della Brexit

Con il Referendum del 23 giugno 2016, il 51,9% degli elettori britannici si è espresso in favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

In data 29 gennaio 2020 il Parlamento UE ha approvato l’accordo di recesso, concretizzatosi il 31 gennaio 2020.

Fino alla fine del 2020, tuttavia resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.

Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale.

Si tratta di un cambiamento epocale che avrà conseguenze politiche ed economiche al momento imprevedibili e sono sul tavolo come punti di un accordo in divenire.

Indice

1. Chi riguarda la Brexit

2. Il “Regno Unito” diventerà un Paese Terzo

3. Brexit: effetti fiscali IVA – REDDITO

4. Periodo di transizione

1. Chi riguarda la Brexit

La Brexit in diversa misura riguarda aziende, professionisti, studenti, semplici cittadini. Dopo il periodo di transizione, nel Regno Unito non si applicherà più la libera circolazione delle persone. Ciò vuol dire che gli europei non potranno più stabilirsi liberamente nel Regno Unito come è stato

fino ad oggi e si tornerà a un meccanismo di controllo basato sui visti all’ingresso e all’uscita dal Paese, del tutto simile a quello degli Stati Uniti.

Per i viaggi, gli europei potranno entrare nel Regno Unito solo col passaporto, così pure i britannici per venire in UE avranno bisogno del passaporto e la loro condizione non sarà più quella di cittadini comunitari.

2. Il “Regno Unito” diventerà un Paese Terzo

Dopo la Brexit, il Regno Unito acquisirà lo status di “Paese Terzo” nei rapporti con l’Unione Europea. Di conseguenza, le banche con sede nel Regno Unito non potranno più operare in libera prestazione di servizi con clientela europea.

Inoltre, le banche Extra Europee (es. US), con sede principale nel Regno Unito e presenti in Europa con una filiale dovranno trasformare la propria struttura richiedendo autorizzazione ad operare come succursale.

Infine, le banche europee che lavorano oggi con clientela basata nel Regno Unito, in virtù della libera prestazione di servizi, dovranno richiedere autorizzazione alle autorità locali per poter continuare ad operare in territorio britannico come filiale o succursale di “Paese Terzo”.

Le casistiche sopra citate riguardano, ad esempio, le attività di distribuzione e vendita di prodotti e servizi regolati ai sensi della normativa dell’Unione Europea (quali, servizi e attività di investimento e raccolta di depositi).

Con riferimento al transito delle merci, solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.

Conseguentemente, la circolazione delle merci tra UK e UE verrà considerata commercio con un Paese Terzo, ovvero Extra-comunitario.

Entro quella data l’Unione Europea e Regno Unito potranno però stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che transitino attraverso il territorio doganale e fiscale.

3. Brexit: effetti fiscali IVA – REDDITO

Fino al termine del periodo di transizione, le cessioni e gli acquisti di beni e servizi tra il Regno Unito e gli altri Paesi dell’Unione Europea, continueranno ad essere operazioni intracomunitarie con obblighi IVA su beni e servizi scambiati, secondo le regole europee al fine di consentire la libera circolazione delle merci.

Con l’uscita ufficiale del Regno Unito dall’Unione Europea dal 2021, la Brexit decreterà la fine dell’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat e le cessioni e gli acquisti dovranno essere trattati come esportazioni e importazioni verso Paesi extracomunitari, soggette quindi a dazi per far transitare i beni tra i paesi dell’UE ed il Regno Unito.

Quanto alle prestazioni di servizi generici rese nei confronti di un operatore residente in UK queste determineranno l’emissione di una fattura fuori dal campo IVA ex art. 7 del DPR 633/72.

Ai fini redditi dopo il periodo transitorio non saranno più applicabili tra l’altro nei rapporti con il Regno Unito:

Direttiva Interessi e Royalties (2003/49), la quale prevede l’esonero da ritenuta alla fonte sugli interessi e canoni pagati tra società consociate all’interno dell’Unione europea;

Direttiva Fusioni (2009/133), la quale, a certe condizioni, prevede la neutralità fiscale delle riorganizzazioni societarie (i.e. fusioni, scissioni, conferimenti) tra società stabilite all’interno dell’Unione Europea;

Direttiva Madre-Figlia (2011/96), la quale prevede, tra l’altro, un regime di esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi pagati da società «madri» residenti in Italia a società «figlie» residenti in altri Stati membri dell’UE. Finalità di eliminare la doppia imposizione economica su redditi d’impresa tassati nell’UE.

4. Periodo di transizione

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, poco cambierà, a parte i 73 eurodeputati di designazione UK che non faranno più parte del Parlamento.

Nei prossimi 11 mesi i rapporti commerciali rimarranno gli stessi: il Regno Unito resta nel mercato unico e nell’unione doganale. Londra dovrà inoltre rispettare tutte le norme Ue, anche quelle più contestate che riguardano la Corte Europea di Giustizia, ma non prenderà parte alle decisioni politiche dell’Unione dei 27 Paesi.

Il Regno Unito continuerà a pagare la sua “quota di partecipazione” alla UE, contribuendo al budget comunitario per tutta la durata della transizione.

Il periodo di transizione darà alle amministrazioni, imprese e cittadini il tempo di adeguarsi e l’UE e il Regno Unito avranno il tempo di negoziare le relazioni future.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 7 febbraio 2020

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Newsletter n. 2 – 2020 Brexit

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