COVID-19/9
Norme su requisizioni di beni e sulla CIG
Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure di sostegno al reddito, anche nell’ambito dei rapporti di lavoro, contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 (di seguito anche “Decreto”).
Si precisa che, la concreta attuazione delle disposizioni agevolative, resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati.
Indice
1. Requisizioni in uso o in proprietà
2. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
3. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria
4. Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
5. Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga
6. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
7. Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti
1. Requisizioni in uso o in proprietà
Il Decreto ha previsto all’art. 6, la requisizione in uso o in proprietà di beni (mobili o immobili), da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti dal COVID-19.
Tale forma di requisizione è disposta con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Commissario straordinario nominato per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, e può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al diverso termine individuato dal Governo per lo stato di emergenza.
In ogni caso, la requisizione in uso non può avere una durata che ecceda i sei mesi dalla data di apprensione del bene, fermo restando la proroga fintanto che persista lo stato emergenziale. In caso di mancata restituzione del bene nel predetto arco temporale, si prevede la “riqualificazione” del provvedimento in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine del provvedimento d’uso.
Il Decreto riconosce al proprietario dei beni requisiti, la corresponsione di una somma di denaro a titolo indennità, a secondo il valore corrente di mercato del bene valutato alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta.
Nello specifico, è previsto:
a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;
b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.
Qualora la requisizione in uso si modifichi in requisizione in proprietà, spetta al proprietario del bene requisito una indennità aggiuntiva che è prevista secondo gli stessi criteri di calcolo ed è corrisposta entro 15 giorni della scadenza del termine indicato per l’uso.
I commi 8 e 9 dell’art. 6, disciplinano la requisizione in uso temporanea di beni immobili al fine di fronteggiare improrogabili esigenze connesse con l’emergenza sanitaria. Tale forma di requisizione è disposta con decreto del Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente: il parere del Dipartimento di prevenzione è acquisito per verificare l’idoneità di requisiti minimi strutturali.
Oggetto del provvedimento prefettizio possono essere strutture alberghiere o altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. L’obiettivo del provvedimento è di offrire ospitalità a persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
L’indennità di requisizione è liquidata nello stesso Decreto del Prefetto, sulla base di una stima predisposta dall’Agenzia delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili aventi caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore.
Quanto alla durata, la requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.
Per l’attuazione delle misure passate in rassegna, è autorizzata una spesa che non supera i 150 milioni di euro per il 2020.
Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:
2. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
L’art. 19 del Decreto, prevede che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, possano sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, presentando domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Per dovere di completezza, la cassa integrazione è un ammortizzatore sociale che lo Stato attiva nei confronti di aziende colpite da particolari situazioni di crisi, atta a garantire al lavoratore un sostegno economico mediante un’indennità pari all’80% dello stipendio che quest’ultimo avrebbe percepito qualora avesse potuto effettuare il normale orario di lavoro.
Per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale, l’impresa presenta in via telematica all’INPS, la domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Il pagamento viene anticipato da parte del datore di lavoro, alla fine di ogni periodo di paga, e sarà poi l’INPS, che concede la misura, a rimborsare il datore. Nel caso di difficoltà finanziarie debitamente documentate, il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell’INPS, può essere autorizzato solo dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda.
In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Inoltre, i datori di lavoro che presentano domanda di trattamento salariale speciale COVID-19 sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, rimanendo impregiudicati “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica”.
L’unico termine da rispettare è lo svolgimento della fase sindacale entro tre giorni successivi a quello della richiesta, espletata la quale il trattamento potrà essere concesso anche in caso di assenza o di mancato accordo.
Il legislatore concede ai datori di lavoro che ricorrono al trattamento speciale di integrazione salariale il beneficio della neutralizzazione, ai fini delle successive richieste, dei periodi di CIGO o di assegno ordinario rispetto al computo dei limiti di durata previsti.
I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
L’assegno ordinario è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
L’ampliamento dei destinatari dell’Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale, resta collegato alle richieste di trattamento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nell’arco temporale che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per la durata massima di nove settimane. Su istanza del datore di lavoro il predetto trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Le predette prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio di tale limite. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
L’art. 20 del Decreto, prevede che le aziende alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane.
Il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso con causale “emergenza COVID-19” non è conteggiato né ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti CIG né ai fini del limite massimo di durata CIGO.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale.
Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa, qualora è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
In modo analogo, l’art. 21 del Decreto opera un coordinamento tra l’assegno di solidarietà a cui siano ricorsi i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale alla data di entrata in vigore del DL 23 febbraio 2020, n. 6, e l’assegno ordinario COVID-19.
I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Anche in questo caso, la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. Inoltre, i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario “COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti.
Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020.
5. Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
L’art. 22 del Decreto, disciplina la possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga per quei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (cd. CIGD) può essere richiesto previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, concluso anche con modalità telematica. Al fine di soddisfare le esigenze di velocizzazione delle procedure, le imprese che non occupano oltre cinque dipendenti possono accedere al trattamento CIGD anche in mancanza di accordo sindacale, ricorrendone gli ulteriori presupposti.
Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, ed è previsto un monitoraggio da parte dell’INPS, nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.
6. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Nella consapevolezza che l’emergenza epidemiologica espone i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti, al rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività o del loro rapporto di lavoro, l’art. 43 del Decreto, istituisce per questi soggetti un Fondo per il reddito di ultima istanza.
La misura interessa, anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Il Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
7. Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti
L’art. 45, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e riduzione di personale è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Per cui, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 25 marzo 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Newsletter n. 11 – Norme su requisizioni di beni e sulla CIG