COVID-19 Le nuove misure del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Gentili Signori,
il tema del Coronavirus – COVID 19 sta determinando significativi cambiamenti nel modo di vivere e di fare impresa.
Abbiamo pertanto ritenuto utile dare qualche prima informazione sui provvedimenti più significativi che soni stati presi per arginarne la circolazione.
Di seguito, un riepilogo del Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri firmato l’8 marzo scorso (di seguito “Decreto”) e delle Ordinanze Regionali.
Il Decreto ha previsto misure restrittive alla circolazione delle persone nella regione della Lombardia e altre 14 province.
Tali disposizioni sono in vigore dall’ 8 marzo e resteranno valide fino al 3 aprile 2020. L’inosservanza di tali nuove regole è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6.
Indice
1. Quadro sinottico delle misure contenute nel Decreto
2. Ordinanze Regionali
3. Allegato 1 del Decreto: Misure igienico – sanitarie
4. La digitalizzazione a supporto delle zone rosse
5. Spostamenti e autocertificazione: come funziona
1. Quadro sinottico delle misure contenute nel Decreto 8 marzo 2020








Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone:
1. Le disposizioni del Decreto si applicano alle sole persone fisiche. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal Decreto non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.
2. Il Decreto non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando la modalità di lavoro agile.
2. Ordinanze Regionali
Le Regioni con propri provvedimenti hanno dato applicazione alle disposizioni in materia di COVID-19.
In particolare, il Presidente della Giunta Regionale della Campania con l’ordinanza dell’8 marzo 2020 (di seguito “Ordinanza Campania”) dispone:
1. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45/2020, dei Comuni e delle AASSLL i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.
3. È disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:
– piscine, palestre, centri benessere.
4. Dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione.
5. Sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.6 e n.7 del 6 marzo 2020, con efficacia fino al 3 aprile 2020.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
7. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.
Parimenti, il Presidente della Giunta Regionale della Puglia con l’ordinanza n. 176 (di seguito “Ordinanza Puglia”) dispone:
1. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
Sono esonerati dall’obbligo di cui all’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 176 dell’8 marzo 2020:
– gli addetti ai trasporti di merci sia per conto proprio che per conto di terzi, da e per le zone di cui all’art. 1 del DPMC dell’8/03/2020;
– i dipendenti di aziende edili e/o impiantistiche che operano in cantieri situati nelle zone medesime o che devono recarsi in strutture ubicate in tali zone per esigenze legate alla manutenzione di impianti e/o apparati in esecuzione di contratti di fornitura e/o appalto, da e per le zone di cui all’art. 1 del DPMC dell’8/03/2020;
Situazioni particolari, diverse da quelle su descritte, saranno valutate volta per volta dalle autorità prefettizie competenti.
3. Allegato 1 del Decreto: Misure igienico – sanitarie
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1 del Decreto:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
4. La digitalizzazione a supporto delle zone rosse
Le imprese, associazioni e privati hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per chi si trova nelle zone interessate dal decreto del Governo.
È possibile scoprire i servizi e le soluzioni innovative a cui si può accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale ed economico nelle aree soggette a restrizioni grazie a servizi e soluzioni innovative.
Tali iniziative hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di:
lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate;
leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet;
restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e- learning, come proposto dal MIUR.
Alcuni servizi sono disponibili sui siti dei promotori, ad altri si può accedere gratuitamente con SPID.
5. Spostamenti e autocertificazione: come funziona
Il Decreto prevede il monitoraggio nelle “aree a contenimento rafforzato “, tra le quali l’intera Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio – Ossola – Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Per spostarsi per <<esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute>> è necessario presentare ai controlli la certificazione che attesti il motivo per derogare alla direttiva di ridurre il più possibile il movimento da un’area all’altra.
Resta comunque il divieto assoluto di spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o positive al coronavirus. Le limitazioni riguardano le persone e non le merci.
I controlli saranno eseguiti lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture dalla Polizia stradale e lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie locali. La Polizia ferroviaria curerà invece, con la collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, su tutte le linee ferroviarie controlli su tutti i passeggeri in entrata e uscita dalle stazioni per eseguire le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori con i termoscanner.
Anche in stazione, come ai posti di blocco lungo le strade, per andare incontro ai cittadini che non hanno il modulo la Polizia ferroviaria fa compilare le certificazioni anche al momento all’apposito desk di controlli.
Mentre negli aeroporti saranno controllati i passeggeri in partenza e in arrivo e, anche in questo caso, sarà necessario esibire l’autocertificazione per muoversi dalle zone a contenimento rafforzato.
Il decreto stabilisce che chi viola le prescrizioni è punito con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità. Ma pene più gravi possono essere comminate per chi adotterà comportamenti, come ad esempio la fuga dalla quarantena per i positivi, che possono configurare il reato di delitto colposo contro la salute pubblica, reato che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.
In allegato il modulo dell’Autocertificazione.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 9 marzo 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.