COVID-19/8
DPCM 22 marzo 2020
Il DPCM del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 (di seguito “Decreto”), ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione.
In queste, inoltre, è in corso di pubblicazione, un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con un inasprimento delle sanzioni pecuniarie ai danni dei trasgressori. In particolare sarà introdotta una multa da 400 euro a 3mila euro senza però la previsione di fermi amministrativi per i veicoli.
Si precisa che, la concreta attuazione delle disposizioni agevolative, resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati.
Indice
1. Nuovo modulo di autocertificazione
Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione. Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento.
Secondo quanto stabilito dalle misure restrittive emanate del Governo, si può uscire solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.
Il nuovo Decreto, dunque, “abolisce la previsione, contenuta, nell’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi di esigenze lavorative, salute o di comprovata urgenza.
Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto anche pendolare, effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Mentre rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.
Rimane l’inserimento all’interno del modulo di autodichiarazione, di non essere stati sottoposti alla quarantena o all’isolamento, e quindi attestare la non positività al coronavirus.
L’operatore di polizia deve controfirmare l’autodichiarazione, attestando che viene resa alla sua presenza, così il cittadino non ha la necessità di allegare alla dichiarazione anche la fotocopia del proprio documento d’identità.
La nuova autocertificazione è necessaria per giustificare i motivi per cui le persone, in tutta Italia, lasciano la propria abitazione nonostante i divieti previsti dal Decreto del Governo.
In allegato il nuovo modulo di autocertificazione
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 24 marzo 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.