“Decreto Agosto” 1: Micro e piccole imprese – PIR – Rivalutazione dei beni d’impresa
Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure in materia di sostegno all’economia, contenute nel Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 pubblicato nella G.U. n. 203 in pari data, cd. “Decreto Agosto” (di seguito anche “Decreto”).
Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.
Indice
1. Aiuti alle micro e piccole imprese
2. PIR – incremento del limite dell’investimento annuo
3. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
4. Nuova rivalutazione dei beni d’impresa
1. Aiuti alle micro e piccole imprese1
L’art. 62 del Decreto prevede che gli aiuti di cui agli artt. 54 – 60 del DL 34/2020, convertito in L. 77/2020, possono essere concessi a tutte le micro e piccole imprese, anche se presentano una condizione di difficoltà al 31 dicembre 2019, a patto che:
– non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
– non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
– non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’auto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
2. PIR – incremento del limite dell’investimento annuo
L’art. 68 del Decreto incrementa da 150.000,00 a 300.000,00 euro il limite di investimento annuo che può essere fatto in un Piano di risparmio a lungo termine (PIR) “alternativo”, disciplinato dall’art. 136 del DL 34/2020 convertito.
I PIR sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche, che beneficiano dell’esenzione:
• dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi);
• dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.
Il regime fiscale dei PIR si applica alle persone fisiche residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, relativamente ad
1 Per approfondimenti si veda la nostra newsletter n. 24/2020 del 9 giugno 2020 “Incentivi, proroghe e agevolazioni alle imprese (Seconda parte)”.
Investimenti detenuti, per almeno 5 anni, nell’ambito di un piano individuale di risparmio (PIR) appositamente costituito presso un intermediario abilitato.
I “nuovi” PIR alternativi sono caratterizzati da:
• vincoli di investimento più specifici: per 2/3 dell’anno almeno il 70% deve essere investito, in via diretta o indiretta, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di imprese italiane non appartenenti agli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap;
• classe più ampia di strumenti: oltre che in strumenti finanziari, si può investire anche in prestiti erogati a queste stesse PMI o in loro crediti;
• maggiore capacità di investimento: il vincolo di concentrazione su singolo emittente è elevato al 20% (resta comunque al 10% quello sui PIR tradizionali costituiti prima del 2020);
• più ampia categoria di intermediari: i nuovi PIR possono essere costituiti, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, Eltif, fondi di PE, fondi di private debt e fondi di credito.
Inoltre viene stabilito che i vincoli di investimento previsti per l’applicazione del regime fiscale agevolato:
– devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costituitivi dell’OICR;
– cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
– sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.
A tal fine, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300 mila euro all’anno e a 1, 5 mln di euro complessivi.
3. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
L’art. 71 del Decreto prevede che per le assemblee delle spa, delle sapa, delle srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei co. 2 – 6 dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, le quali prevedono che:
• nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
• le assemblee si possono seguire mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
• nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
• in talune società (ad esempio, quelle quotate), la partecipazione all’assemblea possa avvenire tramite il “rappresentante designato” (co. 4, 5 e 6).
4. Nuova rivalutazione dei beni d’impresa
L’art. 110 del decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa opzione può avere:
• rilevanza solo civilistica e contabile;
• rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.
La rilevanza fiscale della rivalutazione potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.
Ambito soggettivo
La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS. Possono applicare questo regime anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31.12.2020 e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Imposta sostitutiva del 3%
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare) dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.
Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
Il DL Agosto, tra le altre cose, prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.
Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.
Versamento delle imposte sostitutive
Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:
– la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;
– le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.
L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 15 settembre 2020
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
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Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.