Newsletter n. 12 – Sospensione adempimenti fiscali e contributivi

Sospensione adempimenti fiscali e contributivi

Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure adottate dal Governo con il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data (di seguito anche “Decreto”), per contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica sta producendo sul territorio nazionale.

Di seguito un riepilogo di alcune sospensioni degli adempimenti fiscali e contributivi.

Come sempre, il Decreto necessiterà di interventi interpretativi da parte degli Enti competenti ed è ovviamente soggetto all’iter parlamentare di conversione.

Indice

1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi

2. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

3. Metodo previsionale acconti giugno

4. Rimessione in termini per i versamenti

5. Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020

6. Proroga certificati art. 17-bis, comma 5, del d.lgs. 241/97, emessi a febbraio 2020

7. Termine agevolazione prima casa

1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi

L’articolo 18 è diretto a sostenere i titolari di partita IVA che, a causa dell’attuale situazione, hanno subito una riduzione della liquidità.

I beneficiari sono individuati in base ai ricavi/compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto:

A) sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto, per i soggetti con ricavi/compensi:

 non superiori a 50 milioni di euro per il 2019 e con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta;

 superiori a 50 milioni di euro e con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Per entrambe le categorie di soggetti sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente.

I versamenti sospesi in oggetto dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2020.

2. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Per l’articolo 19, i soggetti cha abbiano dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello in corso in corso alla data del 17 marzo 2020 ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro, possono non assoggettare i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente all’incasso di tali ricavi non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione dovranno rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che tali i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e dovranno provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Metodo previsionale acconti giugno

L’articolo 20 concede la facoltà di versare gli acconti d’imposta dovuti per il 2020 utilizzando il metodo previsionale anziché il metodo storico, senza l’applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento, rispetto a quello che sarà dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro però il limite del 20% di errore.

4. Rimessione in termini per i versamenti

L’articolo 21 prevede che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’art. 60 del DL 18/2020, ove eseguiti entro il 16 aprile 2020, saranno considerati regolarmente effettuati senza il pagamento di sanzioni e interessi.

5. Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020

Per il solo anno 2020, l’articolo 22 prevede che i sostituti d’imposta dovranno consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo entro il 30 aprile 2020.

Nel caso in cui le certificazioni siano già state tramesse in via telematica all’AGE oltre il termine del 31 marzo 2020, non si applicherà nessuna sanzione, purché l’invio avvenga comunque entro il 30 aprile 2020.

6. Proroga certificati art. 17-bis, comma 5, del d.lgs. 241/97, emessi a febbraio 2020

L’articolo 23 del Decreto prevede la proroga di validità dei certificati di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici emessi dall’AGE nel mese di febbraio 2020.

Tale norma proroga la loro validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare accessi da parte dei contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

7. Termini agevolazioni prima casa

Al fine di non far decadere il beneficio “prima casa”, per i soggetti interessati l’articolo 24 del Decreto dispone la sospensione dei termini di seguito indicati, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

I termini oggetto della sospensione sono:

 il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

 il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto;

 il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

Al termine del periodo di sospensione i termini indicati ricominceranno a decorrere.

Tale disposizione, infine, ha prorogato per lo stesso periodo il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Roma, 9 aprile 2020

Dott. Marco Senesi

marcosenesi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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