Newsletter n. 35 – ”Decreto Agosto” 4 Agevolazioni contributive – Proroga licenziamenti – Nuove indennità – Rifinanziamento misure di sostegno

“Decreto Agosto” 4: Agevolazioni contributive – Proroga licenziamenti – Nuove indennità – Rifinanziamento misure di sostegno

Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure in materia di sostegno all’economia, contenute nel Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 pubblicato nella G.U. n. 203 in pari data, cd. “Decreto Agosto” (di seguito anche “Decreto”).

In questa terza parte vengono sintetizzate le ulteriori disposizioni relative alle agevolazioni contributive, alla proroga dei licenziamenti, alle nuove indennità e al rifinanziamento delle misure a sostegno delle imprese.

Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.

Indice

1. Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

2. Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

3. Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato

4. Nuove indennità

5. Proroga licenziamenti

6. Decontribuzione Sud

7. Rifinanziamento misure di sostegno

1. Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti relativi alla CIGO, all’assegno ordinario e alla cassa di integrazione in deroga e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL 18/2020, ferma restando l’aliquota delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

L’esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, dopo il 12.07.2020.

I datori di lavoro che usufruiscono dell’esonero in esame sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici. La violazione di tale divieto determina la revoca retroattiva dell’esonero contributivo concesso e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

L’esonero in oggetto è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento.

2. Esonero contributivo per assunzioni a tempo
indeterminato

L’art. 6 del Decreto prevede che, fino al 31.12.2020 è riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto.

L’esonero è riconosciuto:

 per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione;

 fino all’importo massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;

 nei casi di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Mentre, risultano essere esclusi dall’esonero:

 i datori di lavoro del settore agricolo;

 le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e domestico;

 i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

3. Esonero contributivo per assunzioni a tempo
determinato

L’esonero contributivo previsto dall’art. 6 viene riconosciuto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati, e per un massimo di 3 mesi, anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

4. Nuove indennità

L’art. 9 del Decreto prevede una serie di nuove indennità in favore delle categorie di soggetti di seguito riportate:

LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI DEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Viene riconosciuta un’indennità pari a 1.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:

 cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 ed il 17.3.2020;

 non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore della disposizione.

La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

LAVORATORI STAGIONALI NON OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO, INTERMITTENTI, OCCASIONALI E VENDITORI A DOMICILIO

Indennità di 1.000 per le seguenti categorie che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

 lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 17.3.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 17.3.2020;

 lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.03.2020;

 lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020, siano titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del Decreto;

 incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 17.03.2020.

Per beneficiare dell’indennità, i predetti soggetti non devono essere, alla data di presentazione della domanda, titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e titolari di pensione

LAVORATORI DELLA SPETTACOLO

Indennità di 1.000,00 euro a lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

 in possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000,00 euro

 nonché quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000,00

LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Indennità pari a 1000,00 per i lavoratori in oggetto in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

 titolarità, nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno a trenta giornate.

 titolarità, nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno a trenta giornate

 assenza di titolarità, alla data del 15.8.2020 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

Le sopra indicate indennità non sono cumulabili tra loro e neanche con le indennità previste dall’art. 44 del DL 18/2020, erogate a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità

5. Proroga licenziamenti

L’art. 14 del Decreto prevede che per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale o dell’esonero dal versamento dei contributi sia precluso:

 l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020;

 indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo e le relative procedure già avviate.

Inoltre, la disposizione prevede la non applicazione del divieto di licenziamento per motivi economici:

 per licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività, sempreché non sia configurabile un trasferimento d’azienda;

 nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro;

 Per i licenziamenti comminati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

6. Decontribuzione Sud

Dall’1.10.2020 al 31.12.2020 viene concesso un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano:

 un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;

 un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

7. Rifinanziamento delle misure di sostegno

L’art. 60 del Decreto prevede uno stanziamento di nuove risorse per l’accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese:

 finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI;

 finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni;

 interventi sostenuti dal fondo istituito per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiori a 250, che si trovino in stato di difficoltà economica- finanziaria, ovvero imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale;

 contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;

 agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative;

 aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo;

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Roma, 28 settembre 2020

Dott. Marco Senesi

marcosenesi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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