Newsletter n. 24 – Incentivi, proroghe e agevolazioni alle imprese (Seconda parte)

Incentivi, proroghe e agevolazioni alle imprese Parte Seconda

Con il presente documento si sintetizzano le ulteriori principali misure in materia di sostegno alle imprese, contenute nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato nella G.U. n. 128 in pari data, cd. “Decreto Rilancio” (di seguito anche “Decreto”).

In questa seconda parte vengono sintetizzate le misure agevolative finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese.

Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.

Indice

1. Contributo a fondo perduto

2. Incentivi alla capitalizzazione delle medie imprese

3. Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

4. Novità in materia PIR

5. Aiuti territoriali alle imprese

6. Semplificazione procedimenti amministrativi

1. Contributo a fondo perduto

L’art. 25 del Decreto dispone la previsione di un contributo a fondo perduto volto a sostenere isoggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica.

I beneficiari di tale contributo sono i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, e le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolta in forma di impresa cooperativa.

I soggetti esclusi da tale beneficio possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1. i soggetti la cui attività risulti essere cessata alla data del 31 marzo 2020

2. gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le province e le regioni

3. gli intermediari finanziari e le società di partecipazione

4. i soggetti che hanno diritto alla percezione dell’indennità relativa ai professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e relativa ai lavoratori dello spettacolo

5. i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Per poter accedere al contributo devono essere rispettate due condizioni:

a) ammontare di ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 5 mln di euro

b) ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza COVID-19, il contributo spetta anche in assenza della seconda condizione.

L’ammontare del contributo viene riconosciuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli del mese di aprile 2019:

 20% per i soggetti con ricavi o compensi < 400 mila euro, nel periodo di imposta del 2019

 15% per i soggetti con ricavi o compensi > 400 mila euro e < 1 mln di euro, nel periodo di imposta del 2019

 10% per i soggetti con ricavi o compensi > 1 mln di euro e < 5 mln di euro, nel periodo di imposta del 2019

La disposizione prevede che il contributo minimo, per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della norma e che rispettano le condizioni stabilite, sia di mille euro per le persone fisiche e 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo erogato non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa

Per l’erogazione del contributo, i soggetti interessati devono presentare, in via telematica, anche tramite intermediari abilitati, una istanza all’Agenzia delle Entrate indicando la sussistenza dei requisiti precedentemente descritti.

L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Il Direttore dell’Agenzia elle Entrate con apposito provvedimento definirà:

 Le modalità di effettuazione dell’istanza

 Il suo contenuto informativo

 I termini di presentazione della stessa

 Ogni altro elemento necessario per l’attuazione delle disposizioni in esame

Per l’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad eseguire un accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I soggetti richiedenti, per il completamento della procedura, devono inserire all’interno dell’istanza l’autocertificazione di regolarità antimafia, la quale sarà, poi, sottoposta a dei controlli di veridicità. Se dai dovuti riscontri dovessero emergere cause ostative al rilascio del contributo, colui che ha rilasciato l’autocertificazione sarà punito con reclusione da due a sei anni.

Il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, verrà recuperato dall’Agenzia delle entrate, aumentato degli interessi del 4% annuo e irrogando la sanzione dal 100 al 200% della misura del contributo non spettante, mediante apposito atto di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di erogazione.

2. Incentivi alla capitalizzazione delle medie imprese

L’art. 26 del Decreto prevede alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, che si sostanziano:

• in un credito d’imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale

sociale di società danneggiate dalla pandemia (co. 4 – 7);

• in un credito d’imposta commisurato alle perdite delle suddette società, che spetta dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 (co. 8 – 9);

• nell’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società (co. 12 ss.),

L’obiettivo è quello di permettere che, a fronte di un aumento di capitale, sussistano contemporaneamente benefici sia in capo al soggetto che conferisce i fondi, sia in capo alla società che li riceve.

L’efficacia di tali misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Per avere accesso alle misure agevolative previste da tale disposizione le società interessate devono soddisfare i seguenti requisiti, ossia che:

1. abbiano un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a 5 mln di euro, ovvero di 10 mln di euro nella misura prevista nel Fondo patrimonio PMI e fino ad un massimo di 50 mln di euro. Nel caso in cui si faccia riferimento ad un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata;

2. abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso di gruppo si fa riferimento ai ricavi su base consolidata;

3. abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l’accesso al Fondo patrimonio PMI l’aumento di capitale non deve essere inferiore a 250 mila euro.

Inoltre, per accedere alle misure agevolative del credito d’imposta per perdite e del Fondo Patrimonio PMI, le società devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:

 non avere lo status di impresa in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria in materia

 regolarità contributiva e fiscale, ossia regolarità nei confronti del pagamento di tasse e imposte, nonché nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

 regolarità nei confronti della normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente

 non essere tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuto di Stato illegali o incompatibili

 non trovarsi nelle condizioni ostative in merito alla documentazione antimafia

 amministratori, soci o titolare effettivo non devono avere riportato una condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati tributari con interdizione dai pubblici uffici

 numero di occupati inferiore a 250 persone (solo per accedere al Fondo Patrimonio PMI)

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUMENTI DI CAPITALE

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione dell’aumento di capitale spetta un credito d’imposta pari al 20%

Per ottenere il credito d’imposta occorre rispettare determinate condizioni:

 il massimo importo di conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta è pari a 2 mln di euro

 la partecipazione ottenuta tramite il conferimento deve essere detenuta fino al 31 dicembre 2023

 non dovranno essere distribuite riserve fino al 31 dicembre 2023 dalla società che ha ricevuto il conferimento. In caso di distribuzione il beneficio decadrà determinando la restituzione dell’importo detratto

 la società conferente non deve controllare o essere controllata, direttamente o indirettamente, dalla società conferitaria, ovvero non devono essere sottoposte a comune controllo o collegate tra loro.

Tale beneficio spetta anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’UE e agli investimenti che avvengono attraverso quote o azioni OICR residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’UE, superiori al 50% del capitale sociale dell’impresa che si vuole finanziare

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa

CREDITO D’IMPOSTA PER PERDITE

Alle società compete, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta:

 pari al 50% della differenza tra le perdite registrate nel periodo di imposta 2020 e il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo delle perdite 2020;

• fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale.

Le perdite a cui fa riferimento la norma sono quelle (civilistiche) riferite all’esercizio 2020. Non dovrebbero, quindi, essere computate le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa

La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell’1/1/2024 da parte della società comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire il credito d’imposta, unitamente agli interessi legali.

LIMITE MASSIMO ALLE AGEVOLAZIONI

L’ammontare del credito d’imposta per gli aumenti di capitale e del credito d’imposta per perdite sono cumulabili tra di loro e con altre misure di aiuto di cui la società ha beneficiato, quali sovvenzioni dirette agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, ai sensi della Comunicazione europea n.1863/2020, par. 3.1.

L’importo complessivo lordo di aiuto per ciascuna società non può eccedere:

• in via generale, l’importo di 800.000,00 euro;

• l’importo di 120.000,00 euro, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura;

• l’importo di 100.000,00 euro, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo in oggetto sono stabiliti con decreto del MEF da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

FONDO PATRIMONIO PMI

Il “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione è affidata ad Invitalia, ha la funzione di sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni e titoli di debito (di nuova emissione) emessi dalle società rientranti nell’ambito applicativo della disposizione in oggetto.

L’importo massimo da sottoscrivere è pari al minore importo tra il triplo dell’aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi delle vendite e prestazioni.

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non deve superare il maggiore tra:

 il 25% dell’ammontare dei ricavi

 il doppio dei costi del personale relativi al 2019

I titoli sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, con la facoltà di rimborso anticipato dopo tre anni.

La società emittente deve assumere i seguenti impegni:

• non deliberare o effettuare, sino all’integrale rimborso del prestito, distribuzioni di riserve o acquisti di azioni proprie e non procedere alla restituzione di finanziamenti ai soci;

• destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante destinati a stabilimenti produttivi in Italia;

• fornire al gestore un rendiconto periodico

Per poter aderire a tale misura agevolativa il soggetto interessato deve presentare apposita istanza al gestore del Fondo. Le relative modalità attuative saranno stabilite con apposito decreto interministeriale da parte del MEF, di concerto con il MISE.

3. Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

Sulla base di quanto disposto dall’art. 43 del Decreto è prevista l’istituzione di un Fondo finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti in inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziario come individuato dai criteri stabiliti con decreto del MISE, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le imprese che intendono avvalersi di tal strumento devono notificare al MISE le seguenti informazioni:

a) Le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali

b) Le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa, ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente

c) Le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi

Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

4. Novità in materia PIR

L’art. 136, basandosi sulla disciplina generale prevista per i piani di risparmio a lungo termine – PIR, introduce una misura volta ad indirizzare gli investimenti verso imprese di minori dimensioni, concedendo la possibilità agli investitori di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.

Secondo la disposizione in questione, per i PIR che per almeno i 2/3 dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese, nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di concentrazione degli investimenti è elevato dal 10% al 20%

Inoltre viene stabilito che i vincoli di investimento previsti per l’applicazione del regime fiscale agevolato:

 devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costituitivi dell’OICR

 cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori

 sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi

A tal fine, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150 mila euro all’anno e a 1, 5 mln di euro complessivi

Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi private equity, fondi di provate debt e fondi di credito

5. Aiuti territoriali alle imprese

Gli articoli 54 e ss. prevedono che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare una serie di misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, in conformità alle diverse sezioni della Comunicazione Europea n. 1863/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Di seguito vengono riportate le diverse misure di aiuto previste:

 l’art. 54 del Decreto prevede una misura di aiuto concessa sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizioni che il valore nominale totale i tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 mila euro per impresa

 l’art 55 del Decreto prevede una misura di aiuto concessa, alle imprese in modo diretto o indiretto, sotto forma di garanzia su prestiti per investimenti e su prestiti per il capitale di esercizio da banche o da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

I. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile

II. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019

La garanzia pubblica ha una durata massima di 6 anni e non deve eccedere:

I. il 90% del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da patte dell’ente creditizio e dello Stato; o

II. il 35% del capitale di prestito se le perdite siano attribuite prima allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi; e

III. in entrambe i casi man mano che il prestito viene rimborsato anche l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

 l’art. 56 prevede l’applicazione di tassi agevolati sui prestiti per il fabbisogno per gli investimenti e per il capitale di esercizio, concessi, in modo diretto o indiretto, da banche o da altri enti creditizi abilitati.

I contratti di prestito dovranno essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni e il tasso di interesse applicato dovrà essere almeno pari al tasso di base applicabile al 1° gennaio 2020 e mai inferiore a 10 punti base annui.

L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

I. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile

II. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019

 l’art. 58 e 59 consentono rispettivamente aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling per sviluppare prodotti connessi al COVID-19 per la produzione di prodotti connessi al COVID-19,

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, con la possibilità di rilasciare una garanzia a coperture delle perdite.

Tale garanzia è emessa entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la domanda; l’importo della perdita da compensare è stabilito 5 anni dopo il completamento dell’investimento e l’importo della compensazione è calcolato come differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile del 10% annuo sul costo degli investimenti nell’arco di 5 anno e il costo di esercizio e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto

Per quanto riguarda l’art. 58 i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti, mentre per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto. L’intensità dell’aiuto non deve superare il 75% dei costi ammissibili

Invece, ai sensi dell’art. 59 i costi ammissibili riguardano tutti i costi d’investimento necessari per la produzione dei prodotti connessi al COVID-19 e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione, mentre per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o ampliamento della portata del progetto. L’intensità di aiuto non deve superare l’80% dei costi ammissibili

Il progetto d’investimento deve essere completato entro sei mei dalla data di concessione dell’aiuto, nel caso in cui non fosse rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di agevolazioni fiscali e sovvenzioni dirette, a meno che il ritardo sia dovuto a fattori fuori dal controllo del beneficiario

Invece, per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, nel caso in cui il termine è rispettato, tali aiuti vengono trasformati in sovvenzioni, in caso contrario devono essere rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto.

 L’art. 60 prevede aiuti concessi al fine di contribuire ai costi salariali delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, destinati ad evitare licenziamenti.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensione particolarmente colpite dalla pandemia

La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa, per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali, a condizione che il personale che ne benefici continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario

La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata cin altre misure i sostegni all’occupazione, purché il sostegno combinati non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.

L’insieme degli aiuti qui presentati non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

Il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020 e, per quelli concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione da parte del beneficiario.

La concessione degli aiuti è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea

6. Semplificazione procedimenti amministrativi

L’art. 264 introduce disposizioni volte a garantire la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione degli ostacoli burocratici per i cittadini e le imprese.

Viene disposto che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto erogazioni di benefici economici da parte di Pubbliche Amministrazioni, le dichiarazioni sostitutive sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti di legge soggettivi e oggettivi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia; la revoca del provvedimento è ammessa solo per eccezionali regioni di interesse pubblico sopravvenute.

La disposizione in questione non consente alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso stabilendo che:

 le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli anche successivamente all’erogazione di benefici

 la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici

 la sanzione penale per dichiarazione mendace è aumentata da un terzo alla metà

 nell’ambito delle verifiche la Pubblica Amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra Pubblica Amministrazione

 in caso di omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione

procedente o di altra amministrazione non è prevista nessuna sanzione.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Roma, 9 giugno 2020

Dott. Marco Senesi

marcosenesi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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